Tribunale, Sentenza T-531/20
Judgment of the General Court (Single Judge) of 30 June 2021. — Wolf Oil Corp. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark ROLF – Earlier international mark Wolf – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Obligation to state reasons – Right to be heard. — Case T-531/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Wolf Oil Corporation contro la decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO che aveva escluso la probabilità di confusione tra il marchio figurativo ROLF e il marchio anteriore WOLF. Pur a fronte di prodotti identici e di un livello di attenzione da medio ad alto, le differenze iniziali tra i segni e l’assenza di somiglianza concettuale sono state ritenute decisive. Sono respinte anche le doglianze relative a motivazione insufficiente e violazione del diritto di essere sentiti.
Opposizione tra il marchio figurativo ROLF e il marchio anteriore WOLF: esclusa la probabilità di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio UE, con reiezione anche delle censure su motivazione e diritto di essere sentiti.
La questione giuridica
Se, a fronte di prodotti identici o comunque coincidenti e di un pubblico rilevante composto da operatori professionali e consumatori, il segno figurativo ROLF presenti una somiglianza visiva e fonetica sufficiente con il marchio anteriore WOLF da generare un rischio di confusione; inoltre, se la decisione impugnata sia viziata da difetto di motivazione e da violazione del diritto di essere sentiti per il richiamo a giurisprudenza non previamente discussa.
Principio di diritto
In presenza di prodotti identici, il rischio di confusione può essere escluso quando, da una valutazione globale, i segni presentano solo una debole somiglianza visiva e fonetica, nessuna somiglianza concettuale e differenze iniziali chiaramente percepibili che neutralizzano le affinità residue; in tal caso non è necessario accogliere l’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. La Corte conferma inoltre che la motivazione è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione e che non sussiste violazione del diritto di essere sentiti per il solo richiamo a giurisprudenza che il ricorrente poteva già conoscere o discutere.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 41
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 46
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 94, paragrafo 1
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 95, paragrafo 1
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
- TFUE, articolo 267
Opposizione tra i marchi ROLF e WOLF: esclusa la probabilità di confusione
La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della Quinta commissione di ricorso di EUIPO in una procedura di opposizione relativa a una registrazione internazionale designante l’Unione europea. Il Tribunale esamina la somiglianza tra il segno figurativo richiesto ROLF e il marchio anteriore WOLF, nonché due censure di carattere procedurale: difetto di motivazione e violazione del diritto di essere sentiti.
Fatti e procedimento amministrativo
La società Rolf Lubricants GmbH aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’UE per un segno figurativo contenente la parola ROLF, per prodotti delle classi 1 e 4, in particolare additivi chimici, fluidi, lubrificanti, oli industriali e prodotti affini. Wolf Oil Corporation NV aveva proposto opposizione sulla base di diversi diritti anteriori, tra cui la registrazione internazionale del marchio denominativo WOLF, coprente in parte prodotti identici o sovrapponibili.
L’opposizione era fondata, in particolare, sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e sull’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, ritenendo assente il rischio di confusione.
Normativa applicabile
Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda internazionale era stata depositata il 30 luglio 2015, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, mentre per gli aspetti procedurali si applica il regolamento (UE) 2017/1001. Perciò i richiami al regolamento 2017/1001 in materia sostanziale vengono letti come riferiti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il cui tenore è identico.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente sosteneva, in sintesi, che:
- i segni fossero molto più simili di quanto ritenuto da EUIPO;
- in presenza di prodotti identici, il segno ROLF avrebbe dovuto essere considerato confondibile con WOLF;
- la decisione fosse insufficiente o contraddittoria nella motivazione;
- la commissione di ricorso si fosse fondata su giurisprudenza non sottoposta previamente al contraddittorio, violando il diritto di essere sentiti.
EUIPO e l’interveniente contestavano tali rilievi e chiedevano il rigetto del ricorso.
Valutazione del rischio di confusione
Il Tribunale applica il criterio consolidato della valutazione globale, che richiede di considerare insieme la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti, il pubblico di riferimento, il livello di attenzione e l’eventuale forza distintiva del marchio anteriore.
Nel caso di specie, non era controverso che:
- il pubblico rilevante fosse composto da consumatori dell’intera Unione europea;
- i prodotti fossero destinati sia a operatori professionali sia, per alcuni prodotti come i lubrificanti, al grande pubblico;
- il livello di attenzione variava da medio ad alto;
- i prodotti dovessero essere considerati, ai fini dell’analisi, identici.
Somiglianza visiva
Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i segni sono visivamente simili solo in misura limitata. Entrambi sono molto brevi, di quattro lettere, ma divergono nettamente nella lettera iniziale, rispettivamente “r” e “w”. Poiché nelle parole brevi anche piccole differenze incidono fortemente sull’impressione complessiva, la diversa iniziale è stata ritenuta decisiva. Il fatto che tre lettere su quattro coincidano non basta, da solo, a rendere i segni visivamente simili in misura elevata.
Il Tribunale osserva inoltre che, nel caso del segno richiesto, gli elementi figurativi non sono tali da neutralizzare la differenza iniziale del componente verbale, ma nemmeno da trasformare la somiglianza in un’elevata affinità visiva.
Somiglianza fonetica
Anche sotto il profilo fonetico il Tribunale conferma una somiglianza solo debole. Pur condividendo la sequenza finale “olf” e pur essendo monosillabici secondo la prospettazione della ricorrente, i segni si distinguono per l’attacco “w” e “r”, pronunciato in modo diverso. Il richiamo alla nozione di rotacismo non è sufficiente a sovvertire questa conclusione.
Somiglianza concettuale
Il Tribunale esclude la somiglianza concettuale. Per una parte rilevante del pubblico, “wolf” evoca il lupo, mentre “rolf” è percepito come un nome proprio maschile. Anche per il pubblico che riconosca entrambi come nomi di origine germanica, i segni non condividono un significato concettuale immediato. La comune origine etimologica non è sufficiente, da sola, a fondare una somiglianza concettuale percepibile dal consumatore medio.
Valutazione globale e assenza di confusione
Pur riconoscendo che i prodotti sono identici, il Tribunale ritiene che le differenze visive e fonetiche, insieme all’assenza di similarità concettuale, siano sufficienti a neutralizzare le somiglianze residue. Ne deriva che il pubblico non sarà portato a ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Il Tribunale richiama il principio di interdipendenza tra i fattori, ma osserva che, nel caso concreto, la debole somiglianza dei segni non consente di compensare l’identità dei prodotti. La conclusione della commissione di ricorso sulla mancanza di rischio di confusione viene quindi confermata.
Motivazione della decisione
La ricorrente sosteneva che la decisione fosse illogica, contraddittoria e incompleta, oltre a non confrontarsi con la giurisprudenza invocata. Il Tribunale respinge anche questa censura. Ricorda che, quando la commissione di ricorso conferma integralmente la decisione di primo grado, tale decisione e la sua motivazione fanno parte del contesto noto alle parti e consentono il controllo giurisdizionale.
Inoltre, le istituzioni non sono tenute a rispondere a ciascun argomento o a ogni precedente giurisprudenziale richiamato dalle parti, essendo sufficiente che indichino i fatti e le considerazioni giuridiche decisive. Poiché la motivazione consentiva alla ricorrente di comprendere le ragioni del rigetto, la censura è respinta.
Diritto di essere sentiti e limiti del contraddittorio
La ricorrente lamentava che la commissione di ricorso avesse richiamato d’ufficio un principio giurisprudenziale relativo all’incidenza della brevità dei segni sulla percezione delle differenze, senza previamente consentire alle parti di esprimersi.
Il Tribunale chiarisce che il diritto di essere sentiti copre gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono il fondamento della decisione, ma non obbliga EUIPO a sottoporre alle parti ogni precedente giurisprudenziale che intende utilizzare. Inoltre, il criterio relativo alla rilevanza della lunghezza dei segni era già contenuto nella decisione della divisione di opposizione, sicché la ricorrente era in grado di discuterlo.
Non risultano quindi né violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, né dell’articolo 95, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.
Dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Wolf Oil Corporation NV alle spese.
Principi ricavabili
- Nella valutazione globale del rischio di confusione, anche prodotti identici non impongono necessariamente la conclusione di confondibilità se i segni sono solo debolmente simili e divergono in modo nettamente percepibile nelle rispettive iniziali.
- Nei segni brevi, la differenza della prima lettera assume particolare rilievo perché incide sull’impressione complessiva.
- La comune origine etimologica o l’appartenenza alla stessa famiglia linguistica non basta, di per sé, a fondare una somiglianza concettuale percepibile dal consumatore medio.
- Il diritto di essere sentiti non impone a EUIPO di sottoporre preventivamente alle parti ogni precedente giurisprudenziale richiamato nella motivazione, se i criteri applicati erano già conoscibili e dibattuti nel procedimento.
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