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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-227/20

Judgment of the General Court (Third Chamber) of 30 June 2021. — Biovene Cosmetics, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU figurative mark BIOVÈNE BARCELONA – Earlier EU word mark BIORENE – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-227/20

Giurisprudenza europea62020TJ0227

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso di Biovene Cosmetics contro la decisione di EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Eugène Perma France. Ha ritenuto corretta la valutazione secondo cui i cosmetici rivendicati dal marchio richiesto sono identici ai prodotti coperti dal marchio anteriore e che i segni BIOVÈNE BARCELONA e BIORENE sono simili sotto il profilo visivo e fonetico. È stata inoltre confermata l’inammissibilità dei documenti prodotti per la prima volta in giudizio e l’irrilevanza delle contestazioni sulla prova dell’uso non incluse nell’oggetto dell’appello amministrativo.

Marchio UE: confermata l’esistenza di un rischio di confusione tra il segno figurativo BIOVÈNE BARCELONA e il marchio anteriore BIORENE per cosmetici, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 (applicabile ratione temporis il regolamento n. 207/2009).

La questione giuridica

Se il Board of Appeal di EUIPO abbia correttamente ritenuto sussistente un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto BIOVÈNE BARCELONA e il marchio anteriore BIORENE, con particolare riguardo a: (i) ambito del controllo del Tribunale e irrilevanza delle censure sulla prova dell’uso non devolute in appello; (ii) comparazione dei prodotti; (iii) comparazione visiva, fonetica e concettuale dei segni; (iv) valutazione globale del rischio di confusione.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, in sede di opposizione, il rischio di confusione va valutato globalmente tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e identità dei prodotti; quando i prodotti sono identici e i segni presentano una somiglianza visiva e fonetica apprezzabile, l’assenza di un significato concettuale comune non esclude il rischio di confusione. Inoltre, il controllo giurisdizionale non può estendersi a censure sulla prova dell’uso non devolute al Board of Appeal né a documenti prodotti per la prima volta in Tribunale. Di conseguenza, è legittimo il rigetto della domanda di registrazione del marchio BIOVÈNE BARCELONA per la presenza di un rischio di confusione con BIORENE.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento (UE) 2015/2424
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 41, regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 46, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-68, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 72, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 95, regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 188, regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 106, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale

Rischio di confusione tra BIOVÈNE BARCELONA e BIORENE

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO in un procedimento di opposizione su marchio UE. Il Tribunale esamina se il segno figurativo richiesto BIOVÈNE BARCELONA possa essere registrato per cosmetici alla luce del marchio anteriore BIORENE.

Fatti e procedimento amministrativo

Biovene Cosmetics aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo per prodotti della classe 3, indicati come “cosmetics”. Eugène Perma France aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio UE anteriore BIORENE, registrato per vari prodotti cosmetici e per la cura dei capelli e del cuoio capelluto. L’opposizione era stata accolta in primo grado e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto dell’istanza di registrazione per rischio di confusione.

Ambito del controllo del Tribunale e prova dell’uso

Il Tribunale ricorda che il suo compito è il controllo di legittimità della decisione della commissione di ricorso, nel quadro fattuale e giuridico devoluto in sede amministrativa. Per questo motivo, le censure della ricorrente sulla prova dell’uso effettivo del marchio anteriore sono state ritenute inefficaci, poiché la ricorrente aveva già accettato davanti alla commissione di ricorso l’uso per una specifica sottocategoria di prodotti. Ne consegue che la commissione poteva limitare il proprio esame della confusione a tali prodotti. È stata inoltre dichiarata irricevibile una prova documentale prodotta per la prima volta dinanzi al Tribunale.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, precisando però che, ratione temporis, si applica il regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424, poiché la domanda di registrazione era stata presentata il 29 marzo 2017. Richiama inoltre gli articoli 41 del regolamento n. 207/2009, 46, 66-68, 72 e 95 del regolamento 2017/1001, nonché l’articolo 188 e l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Comparazione dei prodotti

La commissione di ricorso aveva ritenuto che i prodotti fossero identici, poiché “cosmetics” costituisce una categoria più ampia nella quale rientrano i prodotti coperti dal marchio anteriore, cioè le preparazioni per l’igiene, la cura e la bellezza dei capelli e del cuoio capelluto non mediche. Il Tribunale conferma questo approccio e ribadisce che il confronto va fatto sulla base dei prodotti rivendicati, non su quelli effettivamente commercializzati, salvo valida limitazione del elenco prodotti, che nella specie non era stata chiesta dalla ricorrente.

Distintività e elementi dominanti dei segni

La commissione di ricorso aveva considerato dominante nel marchio richiesto l’elemento “biovène”, mentre “Barcelona” veniva percepito come indicazione geografica e quindi come elemento non distintivo, anche per le dimensioni ridotte e la posizione subordinata nel segno. Il Tribunale rileva che la ricorrente non aveva fornito argomenti idonei a contestare in modo concreto tale valutazione.

Comparazione visiva

Sotto il profilo visivo, il Tribunale conferma che i segni condividono le sequenze principali “bio” e “ene”, differenziandosi soltanto per le lettere centrali “r” e “v” e per l’accento grave sulla “e” del segno richiesto. Tali differenze sono giudicate di impatto limitato. Gli elementi figurativi del marchio richiesto sono considerati semplici e meramente decorativi; inoltre, il marchio anteriore è un marchio denominativo, che può essere rappresentato graficamente in modi diversi. La mancanza di riproduzione degli elementi figurativi nel marchio anteriore non basta quindi a escludere la somiglianza visiva.

Comparazione fonetica

Anche sul piano fonetico la commissione di ricorso aveva rilevato una somiglianza media, poiché il pubblico francofono avrebbe pronunciato i due segni in modo analogo. Il Tribunale osserva che la diversità tra “r” e “v”, così come la diversa lunghezza dei segni, non elimina la somiglianza complessiva, soprattutto se si considera che “Barcelona” difficilmente sarà pronunciato dal pubblico per via della sua posizione e dimensione. L’accento grave non produce una differenza di pronuncia per il pubblico francofono.

Comparazione concettuale

Sul piano concettuale, il Tribunale conferma che nessuno dei due elementi principali (“biovène” e “biorene”) veicola un significato preciso per il pubblico pertinente. L’elemento “Barcelona” è percepito soltanto come indicazione geografica e non attribuisce al segno nel suo complesso un contenuto concettuale sufficientemente definito. Per questo motivo, una comparazione concettuale è ritenuta non praticabile.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio dell’interdipendenza, il Tribunale ritiene corretto il ragionamento della commissione di ricorso: l’identità dei prodotti, unita a una somiglianza visiva e fonetica di grado medio e alla normale distintività intrinseca del marchio anteriore, è sufficiente a fondare il rischio di confusione, anche considerando un livello di attenzione talvolta superiore del consumatore per i prodotti di igiene e cura personale. Il Tribunale respinge anche gli argomenti della ricorrente basati sulla notorietà del marchio sui social media e sulle differenti strategie commerciali, osservando che tali elementi non incidono in modo decisivo sulla valutazione giuridica della confusione.

Decisione e spese

Il ricorso è stato integralmente respinto. La ricorrente è stata condannata alle spese, in conformità alle conclusioni di EUIPO e dell’interveniente.

Come è indicizzato

Materiemarchi ueopposizione alla registrazionerischio di confusioneprova dell’uso del marchiocosmetici

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