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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-635/19

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 30 giugno 2021. — Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a. contro Commissione europea. — Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato – Settore bancario – Progetto di ricapitalizzazione da parte di un consorzio di diritto privato tra banche a favore di uno dei suoi membri – Autorizzazione dell’intervento da parte della banca centrale dello Stato membro – Rinuncia a procedere al salvataggio e avvio della risoluzione – Direttive 2014/49/UE e 2014/59/UE – Decisione di non sollevare obiezioni – Richieste di informazioni e prese di posizione della Commissione nel corso della fase di esame preliminare – Insussistenza di nesso causale. — Causa T-635/19

Giurisprudenza europea62019TJ0635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge la domanda di risarcimento proposta da alcune fondazioni e società azioniste/creditrici subordinate di Banca delle Marche contro la Commissione. La Corte accerta che le comunicazioni della Commissione sul possibile carattere di aiuto di Stato degli interventi del FITD non hanno impedito in modo determinante il salvataggio della banca. È quindi escluso il nesso causale richiesto dall’articolo 340, secondo comma, TFUE.

Responsabilità extracontrattuale della Commissione per asserite pressioni illegittime che avrebbero impedito il salvataggio di Banca delle Marche tramite il FITD: il Tribunale esclude il nesso causale e respinge il risarcimento

La questione giuridica

Se il comportamento della Commissione nel corso dell’esame preliminare sugli interventi del FITD e nelle comunicazioni con le autorità italiane possa essere qualificato come condotta illecita causalmente determinante del mancato salvataggio di Banca delle Marche e, quindi, del danno lamentato dagli azionisti e obbligazionisti subordinati; in particolare, se sussista un nesso causale sufficientemente diretto tra le prese di posizione della Commissione e la successiva decisione nazionale di avviare la risoluzione.

Principio di diritto

La responsabilità extracontrattuale dell’Unione non sussiste quando il danno allegato non è causalmente imputabile in modo sufficientemente diretto al comportamento contestato della Commissione: nel caso di specie, le comunicazioni inviate nella fase preliminare avevano natura essenzialmente procedurale, non costituivano un divieto o un ordine vincolante, e la decisione di avviare la risoluzione di Banca delle Marche restò autonoma, fondata soprattutto sul dissesto dell’istituto e sull’impossibilità di un intervento privato tempestivo. Mancando la prova che, senza tali condotte, il FITD avrebbe effettivamente potuto realizzare il salvataggio, il ricorso risarcitorio è respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Direttiva 2014/49/UE
  • Regolamento di procedura del Tribunale
  • Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Responsabilità extracontrattuale della Commissione per il mancato salvataggio di Banca delle Marche

La pronuncia riguarda un ricorso per risarcimento danni ex articolo 268 TFUE, proposto da alcuni azionisti e obbligazionisti subordinati di Banca delle Marche contro la Commissione europea. Le ricorrenti sostenevano che la Commissione, con pressioni e prese di posizione illegittime, avesse impedito un intervento di ricapitalizzazione del FITD e favorito la successiva risoluzione della banca.

Fatti e contesto della controversia

Il Tribunale ricostruisce la crisi di Banca delle Marche, sottoposta ad amministrazione straordinaria nel 2013 e poi a varie ipotesi di sostegno, tra cui un primo intervento con il FITD e FonSpa, non andato a buon fine. Nel 2014 e nel 2015 la Commissione avviò una fase di esame preliminare sugli interventi del FITD a favore di Banca Tercas e Banca delle Marche, inviando richieste di informazioni e segnalando che le misure potevano costituire aiuti di Stato, con l’invito a notificare preventivamente eventuali interventi ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Nel novembre 2015, dopo il recepimento della direttiva 2014/59/UE con il decreto legislativo n. 180/15, la Banca d’Italia avviò la risoluzione di Banca delle Marche. La risoluzione comportò il trasferimento di attività e passività a una banca-ponte, il write down del capitale e delle riserve e il trattamento delle obbligazioni subordinate come crediti non recuperabili. Poco dopo, la Commissione adottò la decisione di non sollevare obiezioni sull’aiuto di Stato SA.39543 relativo alla risoluzione di Banca delle Marche.

Domanda risarcitoria e tesi delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedevano di accertare la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e di condannare la Commissione al risarcimento del danno materiale subito. Sostenevano che la Commissione avesse travisato la nozione di aiuto di Stato, qualificando erroneamente come risorse statali gli interventi del FITD, e che ciò avesse di fatto bloccato il salvataggio della banca. A loro avviso, se il FITD fosse intervenuto nel novembre 2015, gli azionisti e i creditori subordinati avrebbero subito un pregiudizio molto minore rispetto a quello derivante dalla risoluzione.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama innanzitutto i presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE: violazione sufficientemente qualificata, danno effettivo e nesso causale diretto. Richiama inoltre l’articolo 107 TFUE in materia di aiuti di Stato, l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE sulla notifica preventiva delle misure di aiuto, nonché le direttive 2014/49/UE sui sistemi di garanzia dei depositi e 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi. Sono menzionati anche il regolamento di procedura del Tribunale e lo Statuto della Corte di giustizia.

Ragionamento del Tribunale: il nodo del nesso causale

Il Tribunale concentra l’analisi sul nesso causale, ritenendo che la sua assenza sia di per sé sufficiente a respingere il ricorso. Precisa che le lettere della Commissione del 2014 e del 2015 non contenevano una valutazione giuridica definitiva sulla sussistenza di un aiuto di Stato, ma solo avvertimenti procedurali e richieste di notifica e informazioni. Anche la lettera del 19 novembre 2015, firmata dai commissari Hill e Vestager, si limitava a chiarire il rapporto tra direttive sui depositi, direttiva sulla risoluzione e disciplina degli aiuti di Stato, senza vietare un intervento concreto.

Il Tribunale osserva che, al momento rilevante, non esisteva ancora un progetto definitivo, formalmente notificato, di intervento del FITD a favore di Banca delle Marche. Le lettere del FITD dell’ottobre 2015 descrivevano solo linee generali di un possibile intervento, subordinato a ulteriori approvazioni interne e al nuovo quadro normativo. Inoltre, già il 4 novembre 2015 i commissari straordinari avevano segnalato l’imminente cessazione dei pagamenti, indice della difficoltà di un salvataggio tempestivo.

Autonomia della decisione nazionale di risoluzione

Secondo il Tribunale, la decisione della Banca d’Italia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze di avviare la risoluzione fu autonoma e fondata soprattutto sul dissesto della banca, sulle perdite ingenti e sull’assenza di soluzioni private praticabili in tempi utili. L’eventuale esigenza di notificare alla Commissione un intervento del FITD poteva costituire un ostacolo ulteriore, ma non risultava la causa determinante della risoluzione.

Il Tribunale valorizza inoltre il fatto che gli elementi probatori prodotti dalle ricorrenti, incluse una nota della Banca d’Italia e una testimonianza interna, furono redatti dopo i fatti e in un contesto contenzioso. Tali documenti non bastano a dimostrare che la Commissione avesse effettivamente minacciato o imposto il blocco del salvataggio. Né la precedente vicenda Banca Tercas è ritenuta sovrapponibile, perché si trattava di una situazione fattuale e procedurale diversa.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che le ricorrenti non hanno provato in modo giuridicamente sufficiente che, in assenza del comportamento contestato della Commissione, il FITD avrebbe potuto salvare davvero Banca delle Marche nel novembre 2015. Manca quindi il nesso causale necessario per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso è respinto senza esaminare gli altri presupposti della responsabilità, e le ricorrenti sono condannate alle spese.

Principio affermato

Ai fini dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, non basta allegare che la Commissione abbia svolto un ruolo nel contesto amministrativo che ha preceduto la risoluzione di una banca: occorre dimostrare che la sua condotta sia stata la causa determinante e sufficientemente diretta del danno. Se la decisione di risoluzione resta autonoma, basata sul dissesto dell’ente e sull’assenza di un intervento privato tempestivo e concretamente definito, il nesso causale non è provato e la domanda risarcitoria va respinta.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell'ueaiuti di statorisanamento e risoluzione bancariasistemi di garanzia dei depositidiritto bancario

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