Tribunale, Sentenza T-232/20
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 30 June 2021. — Biovene Cosmetics, SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark BIOVÈNE – Earlier EU word mark BIORENE – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-232/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Biovene Cosmetics contro la decisione della commissione di ricorso dell'EUIPO che aveva confermato l'opposizione del titolare del marchio BIORENE. La Corte ritiene che i prodotti in questione siano altamente simili e che i segni BIOVÈNE e BIORENE presentino una somiglianza visiva e fonetica superiore alla media, senza che esista una comparazione concettuale utile. Di conseguenza, sussiste un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento marchi UE.
Opposizione tra i marchi BIOVÈNE e BIORENE: la Corte conferma il rifiuto di registrazione per rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001/2009 applicabile ratione temporis.
La questione giuridica
Se, nel quadro di un'opposizione a registrazione di marchio UE, il segno BIOVÈNE per "cosmetics other than for beauty and hair care" sia simile al marchio anteriore BIORENE per prodotti cosmetici per capelli e cuoio capelluto al punto da determinare un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento marchi UE; e, in via preliminare, se fossero ricevibili le censure contro la valutazione della prova dell'uso e un documento prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale.
Principio di diritto
Il Tribunale ribadisce che, in materia di opposizione, la valutazione del rischio di confusione deve essere globale e fondata sull'impressione complessiva dei segni, tenendo conto dell'interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti. Nel caso di specie, poiché i prodotti erano altamente simili, i segni BIOVÈNE e BIORENE risultavano visivamente e foneticamente simili in misura superiore alla media, mentre la comparazione concettuale non era possibile per assenza di significato chiaro e specifico; ne consegue che la differenza tra i segni non basta a escludere un rischio di confusione per il pubblico dell'Unione. Sono inoltre irricevibili o inefficaci le censure che esulano dall'oggetto del ricorso perché non proposte utilmente dinanzi alla commissione di ricorso o perché fondate su documenti nuovi prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (UE) 2015/2424
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66, 67 e 68 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Direttiva 76/768/CEE
Opposizione tra BIOVÈNE e BIORENE: rischio di confusione tra marchi UE
La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO in un procedimento di opposizione tra un marchio UE richiesto e un marchio anteriore. La questione centrale è se il segno BIOVÈNE possa essere registrato per cosmetici non destinati alla cura di viso/capelli, nonostante il marchio anteriore BIORENE copra prodotti cosmetici per capelli e cuoio capelluto.
Fatti e procedimento amministrativo
Il richiedente aveva depositato nel 2016 la domanda di registrazione del segno denominativo BIOVÈNE per prodotti della classe 3, inizialmente indicati come “Cosmetics”. L'opponente, Eugène Perma France, aveva presentato opposizione sulla base del marchio UE anteriore BIORENE, registrato per un ampio elenco di prodotti cosmetici di classe 3. Nel corso del procedimento, il richiedente aveva limitato la domanda a “Cosmetics other than for beauty and hair care”; la divisione di opposizione aveva accolto l'opposizione e la commissione di ricorso aveva confermato il diniego per rischio di confusione.
Limiti del sindacato e irricevibilità di alcuni elementi
Il Tribunale osserva anzitutto che il ricorso non può alterare l'oggetto del procedimento amministrativo ai sensi dell'articolo 188 del regolamento di procedura. Le censure del richiedente relative alla prova dell'uso del marchio anteriore sono dichiarate inefficaci, poiché il richiedente aveva sostanzialmente accettato, nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, l'uso genuino del marchio BIORENE con riferimento ai prodotti per l'igiene, la cura e la bellezza di capelli e cuoio capelluto. Inoltre, l'Annex A 7 prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale è dichiarato irricevibile, poiché il giudice dell'Unione non può riesaminare i fatti sulla base di prove nuove non presentate in sede amministrativa.
Normativa applicabile
Sul piano sostanziale, il Tribunale precisa che si applica ratione temporis il regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424, poiché la domanda di marchio era stata depositata il 18 novembre 2016. Il riferimento sostanziale resta quindi l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento marchi UE, applicato nel quadro del regolamento (UE) 2017/1001 quale testo di consolidamento richiamato nel provvedimento impugnato.
Somiglianza dei prodotti
La Corte conferma l'impostazione della commissione di ricorso: la comparazione deve essere effettuata sulla base dell'elenco dei prodotti come limitato dal richiedente. I prodotti del marchio richiesto e quelli del marchio anteriore sono entrambi cosmetici e condividono la stessa finalità generale, ossia pulire e curare il corpo umano. Il Tribunale sottolinea inoltre che possono essere usati congiuntamente o in modo complementare, venduti negli stessi punti vendita e talvolta provenire dagli stessi fabbricanti. Ne deriva una somiglianza elevata, non già minima come sostenuto dal richiedente.
Somiglianza dei segni
Sul piano visivo, i segni condividono le sequenze di lettere “b”, “i”, “o”, “e”, “n”, “e”, con differenze limitate alle lettere centrali “r” e “v” e all'accento grave sulla “e” del marchio richiesto. Tali differenze sono ritenute di impatto visivo lieve, specie perché collocate nella parte centrale del segno. Sul piano fonetico, la pronuncia coincide nella parte comune e la diversa consonante centrale non basta a escludere una somiglianza superiore alla media; l'accento grave non è idoneo a incidere sulla pronuncia per il pubblico che non attribuisce valore distintivo agli accenti. Sul piano concettuale, nessuno dei due segni ha un significato chiaro e specifico; il prefisso “bio” può evocare “biologico” o “biologia”, ma non conferisce un contenuto semantico sufficiente a rendere possibile un raffronto concettuale utile.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale conferma che l'elevata somiglianza dei prodotti compensa e rafforza la somiglianza superiore alla media dei segni. Poiché il marchio anteriore possiede una normale capacità distintiva intrinseca, le differenze tra i segni non sono tali da escludere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Viene inoltre respinto l'argomento fondato sulla notorietà del marchio richiesto sui social media, perché la valutazione del rischio di confusione non può essere basata sulle concrete strategie commerciali o sulle circostanze variabili di mercato.
Decisione
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Biovene Cosmetics, SL alle spese. Resta quindi ferma la decisione amministrativa che ha escluso la registrazione del marchio BIOVÈNE per i prodotti in questione per esistenza di un rischio di confusione con il marchio anteriore BIORENE.
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