Tribunale, Sentenza T-285/20
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 30 June 2021. — MCM Products AG v European Union Intellectual Property Office. — [As rectified by order of 2 August 2021] (EU trade mark – Invalidity proceedings – European Union word mark NOMAD – Absolute grounds for refusal – Distinctive character – Lack of descriptive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EC) No 40/94 (now Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001)). — Case T-285/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la nullità del marchio UE "NOMAD" per i prodotti della classe 18. La sentenza chiarisce che il termine non è descrittivo in modo diretto e concreto per borse e valigie, né è privo di distintività solo perché richiama, in modo allusivo, viaggio, avventura o libertà. La Corte ribadisce inoltre che la valutazione va compiuta in relazione al pubblico pertinente e alla situazione esistente alla data della domanda di registrazione.
Nullità del marchio UE denominativo "NOMAD" per presunta descrittività e mancanza di distintività rispetto a borse, valigie e altri prodotti di classe 18.
La questione giuridica
Se il marchio denominativo "NOMAD" fosse, alla data della domanda di registrazione, privo di carattere distintivo e/o descrittivo per i prodotti della classe 18, in particolare borse e valigie, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 40/94; e se la decisione della commissione di ricorso avesse correttamente valutato pubblico di riferimento, significato del termine e prove, anche successive alla data rilevante.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che il segno verbale "NOMAD" non è descrittivo, né quindi privo di carattere distintivo, per i prodotti di classe 18 oggetto della domanda: il termine, nel suo significato principale, è troppo vago e indeterminato per essere immediatamente percepito dal pubblico come indicazione dell’origine, della natura o di uno stile specifico delle borse e valigie; nel suo significato esteso, allude al più a libertà e avventura, senza costituire un messaggio laudativo o promozionale sufficiente a escludere la distintività. Di conseguenza, la domanda di nullità è respinta e resta ferma la registrazione del marchio.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c)
- Regolamento (CE) n. 40/94, articolo 7, paragrafo 2
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 52, paragrafo 1, lettera a)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 7, 59 e 66-71
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
Nullità del marchio UE denominativo "NOMAD"
La pronuncia riguarda un ricorso diretto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. Oggetto del contendere è il segno verbale "NOMAD", registrato per prodotti delle classi 18, 24 e 25, ma contestato dalla ricorrente almeno per i prodotti della classe 18, cioè borse e valigie.
Fatti e procedimento amministrativo
Nel 2000 The Nomad Company BV aveva chiesto la registrazione del marchio denominativo "NOMAD"; il marchio era poi stato registrato nel 2004. Nel 2017 MCM Products AG aveva presentato istanza di declaratoria di nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c). La Cancellation Division aveva respinto la domanda, e la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto con decisione del 13 marzo 2020.
Normativa applicabile
Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione risale al 6 luglio 2000, la causa è disciplinata sul piano sostanziale dal regolamento n. 40/94. Le disposizioni rilevanti sono, in particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), che vietano la registrazione dei segni privi di carattere distintivo o esclusivamente descrittivi, e l’articolo 7, paragrafo 2, secondo cui il motivo di esclusione opera anche se esiste solo in una parte dell’Unione.
Questioni sottoposte al Tribunale
La ricorrente deduceva due motivi principali:
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), per avere l’EUIPO escluso il carattere descrittivo del segno;
- violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), per avere l’EUIPO ritenuto il segno dotato di carattere distintivo.
All’interno del primo motivo, la ricorrente contestava, tra l’altro, la definizione del pubblico di riferimento, il significato attribuito alla parola "nomad", il mancato rilievo della presunta descrittività dello stile o dell’origine dei prodotti e la gestione delle prove, comprese quelle successive al 2000.
Il ragionamento del Tribunale sul carattere descrittivo
Il Tribunale richiama i criteri consolidati dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c): un segno è escluso dalla registrazione solo se presenta un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione della categoria o di una caratteristica dei prodotti.
Quanto al pubblico di riferimento, il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso: i prodotti in questione sono beni di consumo ordinari, destinati al grande pubblico, e non a un pubblico specialistico, poiché non sono qualificati come articoli da collezione o antichi. Le decisioni precedenti invocate dalla ricorrente non sono ritenute trasponibili, perché riguardavano fattispecie con prodotti specificamente destinati anche a professionisti.
Sul significato di "nomad", il Tribunale osserva che, nel suo significato principale, il termine designa un membro di una tribù senza dimora stabile; tuttavia le popolazioni nomadi sono estremamente eterogenee per lingua, cultura, usi, abbigliamento e organizzazione sociale. Questa varietà impedisce di attribuire al termine una caratteristica oggettiva e permanente idonea a descrivere direttamente borse o valigie. Le prove prodotte dimostrano al più che alcuni oggetti artigianali vengono talvolta realizzati o venduti da gruppi nomadi, ma non che il pubblico colleghi normalmente il termine all’origine commerciale dei prodotti in questione.
Quanto alla tesi del presunto "nomad style", il Tribunale conferma che non esiste una categoria oggettiva e definita di prodotti caratterizzata da uno stile nomade. Le prove mostrano solo somiglianze generiche tra alcuni prodotti, come motivi geometrici o colori vivaci, elementi insufficienti per individuare uno stile specifico e immediatamente riconoscibile. Le espressioni composte come "digital nomads" o "global nomads" non sono decisive, perché diverse dal segno singolo contestato e prive dello stesso significato.
Prove successive e valutazione complessiva
Il Tribunale precisa che la commissione di ricorso ha effettivamente considerato anche parte del materiale successivo alla data rilevante, inserendolo in una valutazione complessiva, ma senza attribuirgli valore decisivo. In ogni caso, tali prove non erano idonee a dimostrare retrospettivamente che, nel 2000, il segno fosse percepito come descrittivo di un’origine o di uno stile specifico.
Il ragionamento sul carattere distintivo
Sul secondo motivo, il Tribunale afferma che, poiché il segno non è descrittivo, non è neppure automaticamente privo di distintività. Il carattere distintivo va valutato in funzione della capacità del segno di identificare l’origine commerciale dei prodotti presso il pubblico pertinente.
La tesi secondo cui "nomad", nel suo secondo significato, sarebbe soltanto laudativo o promozionale non viene accolta. Il termine, per il pubblico di riferimento, evoca al massimo un’idea di viaggio, avventura o libertà, ma non trasmette un messaggio elogiativo sufficientemente diretto sulla qualità dei prodotti. Neppure l’uso di espressioni come "nomad fashion", "nomad style" o "nomad chic" è ritenuto decisivo, perché il marchio contestato è il termine isolato "NOMAD", non una locuzione composta.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Ne consegue la conferma della decisione dell’EUIPO che aveva negato la nullità del marchio "NOMAD" per i prodotti contestati della classe 18. Le spese sono poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.
Principi riaffermati
La sentenza ribadisce che:
- per escludere la registrabilità ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), il segno deve essere percepito come descrizione immediata e concreta di una caratteristica del prodotto;
- un significato allusivo, vago o suggestivo non basta a fondare la descrittività;
- il fatto che un termine richiami un’idea positiva, come avventura o libertà, non implica di per sé assenza di distintività;
- la valutazione va compiuta alla data della domanda di registrazione e in relazione al pubblico pertinente, senza fare affidamento su pratiche decisionali anteriori dell’EUIPO come criterio vincolante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 giu 2021Tribunale, Sentenza T-635/19
- Sentenza · 30 giu 2021Tribunale, Sentenza T-204/20
- Sentenza · 30 giu 2021Tribunale, Sentenza T-227/20
- Sentenza · 30 giu 2021Tribunale, Sentenza T-232/20
- Sentenza · 30 giu 2021Tribunale, Sentenza T-15/20
- Sentenza · 30 giu 2021Tribunale, Sentenza T-290/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →