Cassazione Civile, Ordinanza n. 00737/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di pagamento relativi all'omesso versamento dell'accisa per gli anni 2009-2013, riferita al consumo di energia elettrica ceduta ai consorziati. I giudici di merito avevano rigettato i ricorsi della società contribuente e il gravame in appello. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 10 L. 212/2000 e dei principi UE sul legittimo affidamento, assumendo che la CTR avesse erroneamente limitato la tutela dell'affidamento alle sole sanzioni e non anche ai tributi; 2) nullità della sentenza per omessa motivazione, per mancata spiegazione delle circostanze che avrebbero impedito un nuovo esercizio dell'attività accertativa; 3) omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR non avrebbe considerato tutti gli elementi su cui la contribuente aveva fondato il proprio affidamento sulla qualifica di autoproduttore; 4) violazione dell'art. 11 L. 212/2000, per non avere riconosciuto la nullità della pretesa fiscale nonostante precedenti determinazioni amministrative favorevoli sull'esenzione; 5) violazione degli artt. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 504/1995, 2, comma 2, d.lgs. 79/1999 e 2602 c.c., per avere negato la qualifica di autoproduttore alla società che distribuiva energia ai soci consorziati. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere e ha dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo saldato il debito fiscale nell'ambito di una transazione fiscale inserita in un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale, che prevedeva la chiusura del contenzioso fiscale pendente con spese compensate.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso, intervenuta prima dell'udienza, sottoscritta dalla parte e dal difensore e comunicata alla controparte. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso e ha disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la natura della controversia e l'esito del giudizio. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo, perché l'estinzione del giudizio rende inoperante tale previsione per la parte impugnante non vittoriosa.
Norme richiamate
art. 10 L. 212/2000
invocato dalla ricorrente a sostegno della tutela del legittimo affidamento anche in materia tributaria; la Corte non affronta il merito della censura perché il giudizio si estingue per rinuncia.
art. 11 L. 212/2000
richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della pretesa fiscale in presenza di precedenti determinazioni amministrative favorevoli; la Corte non decide nel merito per effetto della rinuncia.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
norma processuale invocata nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria; non esaminata nel merito per estinzione del giudizio.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; non esaminato nel merito per rinuncia.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione; non esaminato nel merito per rinuncia.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione; la Corte non si pronuncia sul punto per estinzione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di legittimità per violazione di legge richiamata nei motivi di ricorso; il merito non viene scrutinato.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza richiamata nel secondo motivo; non esaminata per rinuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma sull'omesso esame di fatti decisivi richiamata nel terzo motivo; non esaminata per rinuncia.
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. 504/1995
richiamato nel quinto motivo in relazione alla qualifica di autoproduttore e al regime dell'accisa sull'energia elettrica; non scrutinato nel merito.
art. 2, comma 2, d.lgs. 79/1999
richiamato nel quinto motivo per la disciplina dell'autoproduzione di energia elettrica; non esaminato nel merito.
art. 2602 c.c.
richiamato nel quinto motivo con riferimento al consorzio tra soci destinatari dell'energia; non esaminato nel merito.
art. 182-bis L.F.
richiamato come base dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nel quale era inserita la transazione fiscale che ha determinato la rinuncia al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
la Corte afferma che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia ritualmente al ricorso per cassazione prima dell'udienza, con sottoscrizione della parte e del difensore e comunicazione alla controparte, il giudizio deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi.
- La rinuncia al ricorso, quando interviene in presenza di un accordo transattivo o di ristrutturazione che preveda la chiusura del contenzioso, comporta normalmente la compensazione delle spese se così emerge dall'assetto complessivo della vicenda.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per la parte impugnante non vittoriosa.
- Quando il processo si estingue per rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure relative a legittimo affidamento, motivazione della sentenza, omesso esame di fatti e qualificazione tributaria del rapporto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00676/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →