Cassazione Civile, Ordinanza n. 07860/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di Euro 11.667,83, oltre interessi e spese, a titolo di compensi per prestazioni professionali rese in un giudizio innanzi al TAR Lazio. Il destinatario del decreto propone opposizione; il Tribunale accoglie l’opposizione dichiarando prescritto il credito e la Corte d’appello conferma il rigetto dell’appello del professionista. In cassazione il professionista propone ricorso affidato a undici motivi, ma prima della decisione deposita atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche personalmente, chiedendo la compensazione delle spese; la controparte accetta la rinuncia.
La decisione
La Corte rileva che la rinuncia al ricorso è stata formulata con le forme richieste dall’art. 390, comma 2, c.p.c. ed è stata ritualmente accettata dal controricorrente. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con ordinanza ex art. 391, comma 1, c.p.c. Poiché vi è adesione alla rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte aggiunge che la rinuncia non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 390, comma 2, c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti di forma previsti dalla norma affinché possa produrre l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia valida al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione, dichiarabile con ordinanza.
art. 391, comma 1, c.p.c.
L’estinzione del giudizio di legittimità è dichiarata con ordinanza.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di adesione del controricorrente alla rinuncia, non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memorie in prossimità della trattazione in pubblica udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La rinuncia al ricorso non comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se effettuata con le forme prescritte e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il controricorrente aderisce validamente alla rinuncia, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
- La rinuncia al ricorso esclude l’applicazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità.
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