Sentenza n. 171/2026 - Bolzano, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di parziale accoglimento e parziale diniego o differimento dell'accesso alla documentazione relativa alla fase di gara e alla fase esecutiva di un appalto di lavori pubblici
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., domanda di annullamento della nota con cui il Provveditorato aveva parzialmente accolto e parzialmente negato o differito l'accesso richiesto con istanza del 27 febbraio 2026, concernente la documentazione relativa alla gara e all'esecuzione dei lavori di sostituzione dei serramenti presso un Commissariato di Polizia di Stato. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto di accesso alla documentazione e il conseguente ordine di esibizione, assumendo la necessità degli atti per ricostruire la filiera esecutiva e tutelare le proprie posizioni creditorie. Sono state dedotte plurime censure di violazione di legge. Il Ministero si è costituito controdeducendo alle censure e ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato e notificato alle altre parti una dichiarazione di rinuncia al ricorso; nessuna parte si è opposta.
La decisione
Il Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 c.p.a., rilevando che la rinuncia era stata ritualmente notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e che non vi era stata opposizione. La definizione del giudizio in rito ha reso superfluo esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Ministero, così come le censure relative all'accesso. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite, mentre nulla è stato disposto quanto alle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
La controversia in materia di accesso è stata introdotta mediante il rito speciale previsto per le controversie sull'accesso ai documenti amministrativi.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non opposta, consente la definizione del giudizio secondo le modalità previste dalla norma.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti processuali.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non opposta consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio.
- Quando il giudizio è definito per rinuncia, non occorre esaminare le ulteriori eccezioni processuali, comprese quelle relative alla competenza territoriale, né le censure di merito.
- La definizione del giudizio per rinuncia e la mancata opposizione della parte resistente possono giustificare la compensazione integrale delle spese tra le parti costituite; per le parti non costituite non deve essere adottata alcuna statuizione sulle spese.
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