Cassazione Penale, Sentenza n. 13091/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dalla parte civile Vignali Gianfranco, contestava la sentenza della Corte di appello di Firenze del 18/03/2024 nella parte in cui quella Corte aveva disposto la compensazione integrale delle spese processuali tra imputata e parte civile senza fornire alcuna motivazione in ordine a tale compensazione. Si deduceva vizio di motivazione e illegittimità della compensazione alla luce del fatto che l'appello era stato proposto solo dall'imputata e che la condanna della stessa alla responsabilità civile era stata confermata, seppure con riduzione della provvisionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla compensazione delle spese, ritenuta immotivata. Ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio esclusivamente sul tema della regolazione e/o compensazione delle spese, e ha disposto che quella Sezione provveda anche alla regolazione delle spese per il giudizio di legittimità. Resta confermata la parte sostanziale della decisione di merito (la Corte di appello aveva rideterminato la pena in mesi 10 e giorni 20 e ridotto la provvisionale a €5.000, rispetto ai €7.000 disposti in primo grado).
Norme richiamate
art. 372 cod. pen.
La sentenza di merito aveva dichiarato l'imputata responsabile del reato indicato da tale articolo; nel provvedimento di cassazione la norma è menzionata solo per indicare il capo di imputazione e la conferma della responsabilità penale/civile.
Sez. 5, n. 22730 del 25/03/2021, Rv. 281436 - 03
Sez. 5, n. 22730 del 25/03/2021, C., Rv. 281436 - 03
Principio secondo cui, in appello, il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non legittima automaticamente la compensazione delle spese a favore dell'imputato quando la parte civile non ha impugnato: la condanna alla rifusione delle spese può essere disposta anche se l'appello dell'imputato è in parte accolto, salvo giusti motivi per compensare.
Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019, Rv. 277508 - 02
Sez. 4, n. 39727 del 12/06/2019, Perugino, Rv. 277508 - 02
Principio che giustifica la compensazione delle spese processuali solo quando sussiste soccombenza reciproca delle parti derivante dal rigetto degli appelli di entrambi; la mera modifica della decisione non comporta automaticamente compensazione.
Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Colombo, Rv. 242611 - 01
Sez. 5, n. 46453 del 21/10/2008, Colombo, Rv. 242611 - 01
Conferma il principio che il giudice di appello che accolga parzialmente l'impugnazione dell'imputato non può al contempo condannarlo alle spese dell'appello salvo che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile o sia stato riletto l'impugnazione; la compensazione richiede giusti motivi e motivazione specifica.
Massime di principio
- La compensazione integrale delle spese in sede di appello richiede motivazione specifica: non può essere disposta in modo generico o privo di argomentazione.
- Se solo l'imputato propone appello e la condanna civile a favore della parte civile viene confermata (anche se con riduzioni), la compensazione delle spese è in genere illegittima e la parte civile va normalmente riconosciuta nella rifusione delle spese sostenute per l'impugnazione, salvo giusti motivi motivati per disporre la compensazione.
- La soccombenza reciproca (entrambi gli appelli rigettati) costituisce giusto motivo per la compensazione; la modifica della decisione in senso favorevole all'imputato non equivale automaticamente a soccombenza reciproca.
- Il giudice d'appello deve valutare e motivare separatamente la questione delle spese di lite: omissioni motivazionali su questo punto espongono la decisione a annullamento per cassazione e rinvio.
- In casi simili la Corte di Cassazione può annullare limitatamente al punto carente di motivazione e rinviare ad altra sezione per un nuovo esame della regolazione delle spese, senza incidere sulle altre statuizioni sostanziali già confermate.
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