Cassazione Civile, Ordinanza n. 28841/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente, relativa a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 in materia di IRAP e IRPEF. L'unico motivo di ricorso denunciava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'appello erariale non fosse inammissibile per difetto di specificità, poiché non si limitava a riproporre tesi già svolte in primo grado: conteneva infatti una critica alla sentenza di primo grado, anche sotto il profilo dell'omessa motivazione, e dall'atto di gravame emergeva comunque in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione complessiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; l'onere di specificità è soddisfatto quando l'atto di appello, letto nel suo complesso, contenga una chiara volontà di censurare la decisione di primo grado e le ragioni della critica siano ricavabili anche implicitamente. Nel caso concreto, l'appello dell'Agenzia, pur riproponendo in parte le difese già svolte, era preceduto da una censura alla sentenza di primo grado per difetto di motivazione e quindi non poteva essere qualificato come mera ripetizione di argomenti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale, che dovrà riesaminare il merito dell'appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione denunciata attiene al vizio processuale relativo alla erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
difetto di specificità dei motivi di gravame
Nel processo tributario l'onere di specificità dei motivi di appello non va inteso in modo formalistico: è sufficiente che l'atto, considerato nel suo complesso, esprima in modo chiaro la volontà di contestare la decisione di primo grado e renda ricavabili le ragioni della censura, anche implicitamente.
art. 14 disp. prel. c.c.
La sanzione di inammissibilità, essendo eccezionale e limitativa dell'accesso alla giustizia, deve essere interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi costituisce una sanzione eccezionale e deve essere applicata in modo restrittivo.
- L'onere di impugnazione specifica è assolto quando dall'atto di appello, interpretato nel suo complesso, risulti una chiara critica alla decisione di primo grado, anche se le doglianze richiamano o riproducono in parte argomentazioni già svolte.
- Non è inammissibile l'appello che, pur reiterando difese di merito già proposte, contenga anche una censura diretta alla sentenza impugnata, ad esempio per omessa o insufficiente motivazione, poiché tale critica assolve alla funzione di contestazione della decisione.
- Ai fini della specificità dei motivi di gravame rileva la sostanza dell'impugnazione e non un formalismo testuale, purché le ragioni di dissenso siano desumibili in modo inequivoco dall'atto.
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