Cassazione Penale, Sentenza n. 19956/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per guida in stato di ebbrezza (con aggravante notturna). Il ricorrente deduceva: inaffidabilità dell'etilometro e mancata corretta esecuzione degli accertamenti (mancata rilevazione dell'ora dell'ultima assunzione di alcol, fumo, temperatura/umidità, formazione degli operatori; assenza di prova dell'omologazione dell'apparecchio); richiesta di rinvio alle Sezioni Unite per conflitto giurisprudenziale sull'onere probatorio; mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto); mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte territoriale che: ha valorizzato l'alcoltest (nessun errore evidenziato sullo scontrino, apparecchio revisionato) e rilevato l'omessa produzione da parte della difesa di elementi concreti sul malfunzionamento; ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis valutando il tasso alcolico prossimo al limite e il comportamento oppositivo del ricorrente; ha negato le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena in considerazione di un precedente recente e della prognosi negativa sulla futura astensione da reati. Conseguentemente il rigetto della censura ha comportato la conferma della condanna (arresto mesi 3, ammenda euro 2.000, sospensione della patente per anni 1) e la condanna alle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
comma 2, lett. b) e 2-sexies
Disciplina la guida in stato di ebbrezza con soglie di alcoolemia e prevede aggravanti (es. orario notturno); sulla base della norma è stata contestata la fattispecie e comminata la pena confermata in appello.
art. 131-bis cod. pen.
non presente nel testo come citazione integrale
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; applicabile anche ai reati di guida in stato di ebbrezza ma la sua concessione richiede valutazione globale delle circostanze (tasso alcolemico, modalità, precedenti) e può essere esclusa se ricorrono elementi indicativi di maggiore gravità.
art. 379, 192 e 533 cod. proc. pen.
attenzione: numeri degli articoli citati nel ricorso
Riferimenti processuali utilizzati nella censura: riguardano il procedimento e i mezzi di impugnazione; la Corte non ha ritenuto sussistere vizio di motivazione o di applicazione delle norme processuali invocate.
art. 27 Cost.
Richiesto come parametro costituzionale in relazione alla pena; la Corte non ha ritenuto violato il principio invocato nella decisione impugnata.
art. 45, comma 6 d.lgs. n. 285/1992
citato per analogia in giurisprudenza
Norma sulle verifiche periodiche per apparecchiature di accertamento (originariamente riferita agli autovelox); la giurisprudenza ha discusso l'estensione del principio all'etilometro ma la Corte ha ritenuto prevalente l'orientamento che grava sulla difesa l'onere di provare vizi dello strumento.
art. 189, comma 9-bis cod. strada
Riguarda estinzione di reati analoghi; la Corte ha precisato che l'estinzione di una precedente violazione non impedisce al giudice di valutarla come elemento ostativo ai benefici quando ricorre pericolosità sociale o recidiva recente.
art. 133 cod. pen.
Indica i criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il giudice può basare il diniego anche su un solo elemento rilevante previsto dall'articolo.
art. 616 cod. proc. pen.
citato nel provvedimento finale
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicato per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.
art. 460, comma 5 cod. proc. pen.
Riguarda l'estinzione di procedimenti e la valutazione di precedenti estinti: la Corte ha richiamato orientamenti secondo cui condotte estinte possono comunque essere valutate ai fini della concessione dei benefici.
Massime di principio
- L'esito positivo di un alcoltest è, di norma, prova dello stato di ebbrezza; per impugnarlo efficacemente la difesa deve fornire elementi concreti sul cattivo funzionamento dell'etilometro (es. messaggi di errore, libretto metrologico, testimonianza del tecnico, prova di mancata revisione/omologazione).
- Contestazioni generiche sulla procedura (non aver chiesto ultima assunzione di alcool, fumo, condizioni meteo, formazione degli operatori) senza prova che tali circostanze si siano effettivamente verificate e abbiano inciso sul risultato sono inidonee a rovesciare il valore probatorio del test.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere applicata anche al reato di guida in stato di ebbrezza, ma richiede valutazione complessiva: tassi prossimi al limite, comportamenti oppositivi o precedenti possono giustificare il diniego.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena può fondarsi su un unico elemento rilevante (es. modalità del fatto o precedente recente); precedenti anche estinti possono essere valutati ai fini della prognosi sulla recidiva.
- Se esiste contrasto giurisprudenziale sull'onere della prova relativo all'etilometro, la prassi consolidata della Cassazione tende a porre l'onere di prova sulla difesa una volta che sia dato conto delle revisioni/assenza di anomalie; in assenza di elementi nuovi non è usuale rinviare la questione alle Sezioni Unite.
- Chi impugna in cassazione deve formulare censure specifiche e non limitarsi ad una ricostruzione alternativa dei fatti: valutazioni di merito (es. credibilità delle condotte, gravosità del tasso alcolemico) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità.
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