Sentenza del 02/03/2021 n. 1282 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Nuove prove - Appello - Prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
In appello è stata depositata nuova documentazione attestante l'interruzione della prescrizione relativa al credito tributario. Si è posto il problema se tali mezzi nuovi fossero ammissibili alla stregua dell'art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che preclude in appello eccezioni "nuove" che determinino un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e ampliino il tema della decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione di nuovi documenti comprovanti l'interruzione della prescrizione in sede di appello. Ha motivato che tali documenti costituiscono una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, essendo finalizzati esclusivamente a contestare le censure mosse con il ricorso e non introducendo nuovi elementi d'indagine o mutando il fatto costitutivo della pretesa. Pertanto la documentazione è stata valutabile in appello e la questione della prescrizione è stata esaminata alla luce di tali documenti.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992, art. 57
Il comma 2 limita l'ammissibilità in appello delle eccezioni nuove quando queste comportino un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa e un ampliamento del tema della decisione. Tuttavia la norma non impedisce l'ammissione di elementi che costituiscono mera contestazione delle censure già svolte in primo grado.
Cass. 24214/2016
Giurisprudenza di riferimento che distingue tra eccezioni nuove che modificano il fatto costitutivo (precluse in appello) e documenti che, pur essendo nuovi, hanno natura difensiva e non introducono nuovi elementi d'indagine, potendo quindi essere considerati in appello.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra "eccezione nuova" (che cambia gli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa) e "mero atto difensivo"; solo le prime sono in genere precluse in appello ex art. 57 d.lgs. 546/92.
- La produzione in appello di documenti che provano l'interruzione della prescrizione può essere ammessa se tali documenti servono esclusivamente a contestare le censure già mosse nel ricorso e non introducono nuovi fatti che ampliano il tema della decisione.
- Se l'atto o il documento nuovo implica indagini o questioni aggiuntive non previamente trattate, verrà considerato un'eccezione nuova e quindi normalmente precluso in appello.
- Per aumentare le probabilità di ammissione in appello, il ricorrente dovrebbe motivare chiaramente che la nuova prova è mera risposta alle doglianze svolte in primo grado e non fonte di nuovi elementi fattuali rilevanti.
- È prudente, quando possibile, depositare in primo grado le prove più rilevanti sulla prescrizione; se ciò non è stato fatto, spiegare perché la documentazione è stata resa disponibile solo in appello e in che misura resta collegata alle censure già proposte.
- Il giudice d'appello deve verificare caso per caso se la nuova documentazione cambia il paradigma fattuale della controversia o se si limita a confutare le pretese dell'Amministrazione: la prima ipotesi esclude l'ammissibilità, la seconda la consente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mar 2021Sentenza del 02/03/2021 n. 60 - Comm. Trib. Prov. Ancona
- Sentenza · 2 mar 2021Sentenza del 02/03/2021 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Treviso
- Sentenza · 2 mar 2021Sentenza del 02/03/2021 n. 154 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 2 mar 2021Sentenza del 02/03/2021 n. 1274 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 2 mar 2021Sentenza del 02/03/2021 n. 1276 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 2 mar 2021Sentenza del 02/03/2021 n. 1280 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →