Sentenza n. 4955/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera del Plenum CSM del 21 maggio 2025, nella parte in cui descrive e chiarisce il nuovo assetto dell’impegno orario dei magistrati onorari stabilizzati, distinguendo tra il regime esclusivo e non esclusivo, con effetti interpretativi suscettibili di impatto diretto sull’organizzazione degli uffici e sull’applicazione del trattamento economico); - della Nota del Consiglio Superiore della Magistratura n. 9535 del 23 maggio 2025, redatta dall’Ufficio Studi e Documentazione con cui è stata diramata la predetta Delibera; - della Delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 4 giugno 2025, n. 26/VA/2025, recante “Disciplina attuativa delle disposizioni contenute nella legge 15 aprile 2025 n. 51”, nella parte in cui conferma e integra i criteri selettivi e organizzativi adottati con la precedente delibera del Plenum; - della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale – n. 71 del 11 giugno 2025, nella parte in cui, in attuazione della legge n. 51/2025, ridefinisce il trattamento economico dei magistrati onorari, introducendo una distinzione retributiva tra magistrati in regime esclusivo e non esclusivo; - nonché di tutti gli atti posti in essere in attuazione della Legge 15 aprile 2025, n. 51, presupposti, conseguenziali o comunque connessi e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti a non vedersi applicata la legge n. 51 del 15 aprile 2025 e quindi di godere di un trattamento economico e di status migliorativo e comunque diverso da quello previsto dalla legge suddetta ovvero di continuare a fruire del trattamento giuridico ed economico pregresso e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento dei trattamenti differenziali conseguenti, il tutto previa declaratoria di illegittimità costituzionale della legge n. 51 del 15 aprile 2025 e/o disapplicazione della stessa rispetto alla normativa eurounitaria ovvero con rimessione della questione alla Corte di Giustizia Europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere e atti del CSM e circolare del MEF attuativi della legge n. 51/2025 sul regime lavorativo, economico, previdenziale e organizzativo dei magistrati onorari confermati
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il CSM e il MEF hanno dato attuazione alla legge n. 51/2025, sostenendo che essi incidessero retroattivamente e in senso peggiorativo sul trattamento dei magistrati onorari non esclusivisti già stabilizzati. Hanno dedotto, in particolare, la violazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività, legittimo affidamento e ragionevolezza; la disparità di trattamento tra magistrati onorari esclusivisti e non esclusivisti, quanto a compenso, orario di lavoro e regime previdenziale; la violazione degli artt. 3, 36, 97 e 117, comma 1, Cost., anche in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e agli artt. 20, 21, 31 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È stata inoltre denunciata l’irragionevolezza dell’orario settimanale predeterminato, della reintroduzione delle verifiche quadriennali di idoneità, del sistema disciplinare e delle ipotesi di sospensione o revoca dell’incarico. In subordine, i ricorrenti hanno chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni relative alla legge n. 51/2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la delibera del CSM aveva natura di risoluzione contenente mere indicazioni rivolte ai dirigenti degli uffici giudiziari e non era direttamente lesiva delle posizioni dei ricorrenti. In base alla disciplina applicabile, il programma lavorativo concreto deve essere definito dai dirigenti degli uffici, tenendo conto delle specificità delle funzioni, degli uffici e dei carichi di lavoro; gli eventuali effetti lesivi devono quindi derivare dai successivi provvedimenti di programmazione adottati dai dirigenti. Il giudice ha inoltre ritenuto il ricorso infondato nel merito. La novella legislativa non è stata ritenuta lesiva delle garanzie previste per i magistrati onorari, né è stata ravvisata una indebita assimilazione tra magistratura onoraria e magistratura togata. La diversità tra magistrati ordinari e onorari è giustificata dalla differenza nelle modalità di reclutamento e nello status. Non è stata dimostrata una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione nella differenza economica tra esclusivisti e non esclusivisti, tenuto conto anche della facoltà dei secondi di esercitare la professione forense. Il TAR ha escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e per la rimessione alla Corte costituzionale, poiché la carenza di interesse preclude la rilevanza della questione e, comunque, le censure sono state ritenute infondate. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 108 Cost.
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La riserva di legge sull’ordinamento giudiziario non impone una disciplina legislativa analitica e dettagliata, potendo residuare al CSM margini di valutazione discrezionale nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla legge.
art. 29 d.lgs. 116/2017
Disciplina la stabilizzazione dei magistrati onorari del contingente a esaurimento e costituisce il presupposto dello status dei ricorrenti.
art. 29-bis d.lgs. 116/2017
Attribuisce ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito di definire il programma lavorativo dei magistrati onorari confermati, in conformità alle indicazioni del CSM e nel rispetto dei limiti orari legislativi.
art. 31-bis d.lgs. 116/2017
Prevede il trattamento economico dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva.
art. 31-ter d.lgs. 116/2017
Prevede il trattamento economico e previdenziale dei magistrati onorari confermati non esclusivisti, inclusa l’iscrizione alla gestione separata INPS.
art. 1, comma 3, d.lgs. 116/2017
L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.
La disciplina dell’incarico onorario mantiene la natura temporanea e la compatibilità con altre attività lavorative o professionali, senza configurare un rapporto di pubblico impiego.
art. 23 d.lgs. 116/2017
Prevede per i magistrati onorari un’indennità composta da una parte fissa e da una parte variabile di risultato.
art. 24 d.lgs. 116/2017
Riconosce la corresponsione dell’indennità anche durante il periodo di ferie coincidente con la sospensione dei termini processuali.
art. 25 d.lgs. 116/2017
Disciplina la regolarizzazione previdenziale dei magistrati onorari.
art. 97 Cost.
È stato invocato dai ricorrenti con riferimento al buon andamento della giustizia; il TAR non ha ritenuto dimostrata una compromissione dell’efficienza o della continuità del servizio.
art. 3 Cost.
È stato invocato per irragionevolezza e disparità di trattamento, ma il TAR non ha ravvisato una violazione manifesta nei diversi regimi applicabili agli esclusivisti e ai non esclusivisti.
art. 36 Cost.
La censura relativa all’inadeguatezza del compenso dei non esclusivisti è stata ritenuta non dimostrata.
art. 117, comma 1, Cost.
È stato richiamato in relazione ai principi e alle disposizioni del diritto dell’Unione; il TAR ha escluso il contrasto prospettato.
art. 28 l. 87/1953
Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.
Il controllo di costituzionalità non consente valutazioni politiche o un sindacato sull’uso della discrezionalità legislativa; nel caso concreto, comunque, la questione non è stata rimessa per carenza di interesse e infondatezza.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stato escluso perché le questioni prospettate non evidenziavano un contrasto rilevante e manifesto con il diritto dell’Unione.
Massime di principio
- Una risoluzione o atto di indirizzo del CSM che fornisca mere indicazioni ai dirigenti degli uffici giudiziari non è direttamente lesivo delle posizioni dei magistrati onorari quando la concreta programmazione del lavoro e l’eventuale incidenza sulle loro situazioni giuridiche dipendano da successivi provvedimenti dei dirigenti; in tale ipotesi manca l’interesse attuale all’impugnazione dell’atto consiliare.
- Quando la legge attribuisce ai dirigenti degli uffici giudiziari il compito di definire il programma lavorativo dei magistrati onorari nel rispetto di un limite orario e delle indicazioni del CSM, la concreta distribuzione delle attività in udienza e fuori udienza deve essere effettuata tenendo conto delle funzioni svolte, delle caratteristiche dell’ufficio, dei carichi di lavoro e delle risorse disponibili.
- La magistratura onoraria non è assimilabile alla magistratura togata ai fini del trattamento giuridico ed economico, poiché la diversità delle modalità di reclutamento, dello status e della natura dell’incarico può giustificare discipline differenziate, anche alla luce dei principi costituzionali sul pubblico concorso e sull’indipendenza della magistratura.
- La differenziazione economica e previdenziale tra magistrati onorari esclusivisti e non esclusivisti non integra, di per sé, una violazione del principio di uguaglianza o della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato; chi la deduce deve dimostrare una disparità priva di giustificazione e una violazione grave e manifesta del diritto dell’Unione.
- La carenza di interesse all’impugnazione dell’atto amministrativo preclude, per difetto di rilevanza, la rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità delle norme legislative presupposte.
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