Cassazione Civile, Ordinanza n. 26004/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La curatela del fallimento della società venditrice aveva convenuto l’acquirente chiedendo, in via principale, la dichiarazione di inefficacia della vendita di un’autovettura usata ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 1, legge fall., assumendo che il valore del veicolo fosse notevolmente superiore al prezzo concordato; in via subordinata, aveva chiesto la revoca ai sensi dell’art. 67, comma 2, legge fall., perché l’atto era stato compiuto nell’ultimo semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento e l’acquirente conosceva lo stato d’insolvenza. Il Tribunale di Nola accolse la domanda principale, dichiarò inefficace la compravendita e condannò l’acquirente a restituire l’autovettura oppure a pagarne il controvalore, quantificato in € 16.000. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata l’8 settembre 2020, riformò integralmente la decisione, ritenendo non provata la sproporzione tra valore e prezzo e non riproposta in appello la domanda subordinata. La curatela propose ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 67, comma 1, legge fall., contestando sia l’attribuzione al fallimento dell’onere di provare l’incidenza dell’incendio sul valore del veicolo al momento della vendita, sia l’apprezzamento delle prove; 2) nullità per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la domanda subordinata ex art. 67, comma 2, legge fall. era stata riproposta in appello; 3) nullità per omesso esame di documenti decisivi, censurando la motivazione sulla mancata prova della conoscenza dello stato d’insolvenza da parte dell’acquirente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e, quindi, il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché, nella parte in cui sollecita un diverso apprezzamento delle prove, mira a ottenere un riesame del fatto non consentito in cassazione; quanto alla dedotta violazione dell’onere probatorio, la censura non coglie la motivazione d’appello, che ha valutato gli elementi presuntivi disponibili, compreso l’incendio del veicolo, e ha ritenuto non provata la sproporzione, elemento costitutivo dell’azione ex art. 67, comma 1, n. 1, legge fall. Non era consentito porre a carico dell’acquirente la prova della congruità del prezzo invocando la vicinanza della prova o un principio di normalità. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità: il ricorso non descrive in modo sufficiente il contenuto della comparsa di risposta in appello per consentire di verificare che la domanda subordinata fosse stata effettivamente riproposta; il richiamo alla scientia decoctionis non dimostrava in modo univoco tale riproposizione, poiché tale elemento rilevava anche per la domanda principale. Il terzo motivo è inammissibile perché investe una considerazione sulla scientia decoctionis svolta dalla Corte d’appello per mero tuziorismo, dopo aver già rilevato che la domanda subordinata non era stata riproposta, e dunque priva di rilevanza decisoria. La curatela è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre spese generali al 15%, € 200 per esborsi e accessori di legge; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, n. 1, legge fall.
Poiché non c’è dubbio che la significativa sproporzione tra le prestazioni eseguite sia un elemento costitutivo dell’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 1, legge fall. (Cass. n. 8635/2018), anche sotto questo profilo, la corte d’appello è rimasta nell’ambito del suo potere di apprezzamento del fatto e non ha errato nell’applicazione delle norme di diritto che disciplinano la ripartizione dell’onere della prova: all’esito del contraddittorio e dell’istruttoria, un fatto essenziale posto a fondamento della domanda è rimasto incerto e, quindi, la domanda è stata coerentemente respinta.
La significativa sproporzione tra le prestazioni è elemento costitutivo dell’azione revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, comma 1, n. 1, legge fall.; se tale fatto essenziale resta incerto all’esito dell’istruttoria, la domanda va respinta e non si trasferisce al convenuto l’onere di provare la congruità del prezzo.
art. 2729, comma 1, c.c.
La corte territoriale ha dunque applicato in modo corretto (e, comunque, non sindacabile) il precetto secondo cui il giudice del merito, per risalire dai fatti noti a quelli ignorati, «non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti» (art. 2729, comma 1, c.c.).
Il giudice di merito può desumere fatti ignoti da fatti noti soltanto mediante presunzioni gravi, precise e concordanti; la valutazione della ricorrenza dei relativi presupposti appartiene al giudizio di fatto, nei limiti indicati dalla decisione.
art. 2697 c.c.
È invece il ricorrente che pretende di invertire l’onere della prova, spezzando la fattispecie costitutiva dell’azione esercitata e facendo carico al convenuto di dimostrare la congruità del prezzo di vendita. Ciò, però, non è consentito, nemmeno invocando il principio di vicinanza della prova (che può essere utilizzato solo nei casi in cui è incerta la distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi) o, men che meno, un inedito «principio della “normalità”».
L’onere di provare gli elementi costitutivi dell’azione resta a carico di chi la propone. Il principio di vicinanza della prova non consente di trasferire al convenuto la prova contraria quando la fattispecie distingue chiaramente fatti costitutivi e fatti impeditivi; nella controversia, la curatela doveva provare la sproporzione, senza poter imporre all’acquirente la prova della congruità del prezzo.
art. 67, comma 2, legge fall.
Sennonché lo stesso ricorrente ricorda che la scientia decoctionis è elemento anche dell’azione revocatoria di cui all’art. 67, comma 1, legge fall., sia pure con presunzione legale della sua sussistenza, ma relativa, avendo il convenuto l’onere (e la possibilità) di provare «che non conosceva lo stato d’insolvenza del debitore». Pertanto, dall’essersi l’attore-appellato soffermato – nella comparsa di risposta – sulla scientia decoctionis non deriva, in modo «incontrovertibile», che esso abbia inteso riproporre la domanda subordinata.
La conoscenza dello stato d’insolvenza rileva anche per l’azione revocatoria di cui al comma 1, sebbene operi una presunzione legale relativa che il convenuto può superare provando di non conoscere l’insolvenza. Perciò, il solo riferimento in appello alla scientia decoctionis non dimostra necessariamente la riproposizione della distinta domanda subordinata prevista dal comma 2.
art. 112 c.p.c.
In altri termini, la descrizione del contenuto dell’atto di parte che si legge nel ricorso non è sufficiente per permettere alla Corte di esprimere un proprio giudizio sull’affermazione del giudice d’appello che quella domanda non era stata riproposta in quella sede.
La censura relativa all’omessa pronuncia o alla mancata considerazione di una domanda deve indicare in modo specifico il contenuto dell’atto processuale dal quale risulti che la domanda era stata proposta o riproposta; un richiamo generico a temi trattati nell’atto non consente il controllo della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È dunque scontato il rilievo che siffatto apprezzamento spetta esclusivamente al giudice del merito ed è insindacabile in questa sede, se non nei termini di un vizio motivazionale, che qui non è denunciato (prospettandosi il vizio di violazione di norme di diritto) e che sarebbe anch’esso rilevante soltanto nei ristretti limiti posti dal novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (per tutte, Cass. S.u. n. 8053/2014).
La valutazione delle prove non legali compete al giudice di merito e non può essere riesaminata in cassazione come semplice contestazione dell’apprezzamento probatorio; l’eventuale vizio motivazionale è deducibile solo entro i limiti ristretti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Nell’azione revocatoria fallimentare fondata sull’art. 67, comma 1, n. 1, legge fall., la significativa sproporzione tra le prestazioni è un elemento costitutivo che deve essere provato dall’attore; se resta incerta dopo l’istruttoria, la domanda va respinta.
- Il principio di vicinanza della prova non giustifica l’inversione dell’onere probatorio quando è chiara la distinzione tra fatti costitutivi dell’azione e fatti impeditivi: non può essere imposto al convenuto di dimostrare la congruità del prezzo in sostituzione della prova della sproporzione spettante all’attore.
- La valutazione delle prove e delle presunzioni compete al giudice di merito; in cassazione non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento dei fatti sotto forma di violazione di legge. Per risalire da fatti noti a fatti ignoti occorrono presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La riproposizione in appello di una domanda subordinata deve risultare in modo specifico dagli atti processuali; la trattazione di un elemento, quale la conoscenza dello stato d’insolvenza, che rileva anche per la domanda principale, non prova di per sé l’intenzione di riproporre la domanda subordinata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25966/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_civile · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25967/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_civile · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25990/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_civile · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25992/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_civile · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25993/2026 del 30/09/2026
- ordinanza_civile · 30 set 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 25994/2026 del 30/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →