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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19068/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore garantito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma su ricorso della società resistente per il pagamento di euro 25.767,08, oltre accessori, in relazione a tre fideiussioni. La società ricorrente propose opposizione al decreto, sostenendo, da un lato, la carenza di legittimazione attiva della creditrice e, dall’altro, che la propria obbligazione di garanzia dovesse considerarsi cessata o comunque svincolata, avendo essa chiesto con raccomandata lo svincolo delle garanzie e ritenendo concluso l’impegno contrattuale con il beneficiario della polizza. Dopo il rigetto dell’opposizione in primo grado e il rigetto dell’appello, la ricorrente ha censurato in cassazione la sentenza d’appello per violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 132 e 161 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale, invece di rilevare la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione sulle eccezioni sopra indicate, aveva supplito a tale omissione decidendo nel merito e affermando l’esistenza di una motivazione implicita. In sostanza, la ricorrente sosteneva che il giudice di appello non potesse colmare il vizio motivazionale del primo giudice con una propria diversa motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché la Corte d’appello, confermando la decisione di primo grado, poteva legittimamente sostituire o integrare la motivazione della sentenza appellata, purché entro i limiti del devolutum e sulla base delle risultanze già acquisite. La sentenza di merito ha correttamente esaminato le eccezioni di legittimazione attiva e di insussistenza del credito, qualificandole come implicitamente rigettate, e ha inoltre escluso la risoluzione o il recesso unilaterale dal rapporto fideiussorio tramite mera disdetta ex art. 1373 c.c., rilevando che la ricorrente non aveva provato l’effettiva realizzazione del progetto garantito e che, comunque, la banca cofinanziatrice aveva negato lo svincolo. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte esclude la sua violazione perché il giudice d’appello può sostituire o integrare la motivazione del primo giudice nei limiti del devolutum.

  • art. 132 c.p.c.

    La doglianza di nullità per difetto di motivazione è ritenuta infondata, poiché la Corte d'appello ha validamente motivato in modo sostitutivo rispetto al primo giudice.

  • art. 161 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente come norma relativa alla nullità della sentenza, ma la Cassazione ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 1373 c.c.

    La Corte d'appello ha escluso che il rapporto fideiussorio potesse essere sciolto con una mera disdetta unilaterale, in mancanza dei presupposti contrattuali e probatori allegati.

  • artt. 353 e 354 c.p.c.

    Sono richiamati per affermare che solo i vizi espressamente previsti giustificano la regressione del processo, mentre negli altri casi il giudice d'appello deve decidere sul devolutum, potendo anche integrare la motivazione.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il giudice che conferma la decisione di primo grado può sostituirne o integrarne la motivazione anche d'ufficio, senza violare il contraddittorio, purché la nuova argomentazione sia fondata sulle risultanze processuali già acquisite e rimanga entro i limiti del devolutum.
  • La nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non ricorre quando la decisione di appello rende comunque percepibile la ratio decidendi della statuizione confermata, anche attraverso il riconoscimento di una motivazione implicita o sostitutiva.
  • La disdetta unilaterale non è sufficiente a sciogliere un rapporto fideiussorio se il contratto o la funzione di garanzia richiedono presupposti ulteriori e la parte che invoca lo svincolo non prova l’avveramento delle condizioni poste a base della liberazione.
  • Chi invoca l’insussistenza del credito o lo svincolo della garanzia deve fornire adeguata prova dei fatti costitutivi della propria eccezione; in mancanza, la pretesa del creditore garantito resta ferma.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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