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Circolare

Circolare numero 269 del 11-10-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare sostituisce il precedente mod. 1/M con un nuovo modello più completo, la "Stampa Analitica per Unità", per recepire le esigenze derivanti da ICI, nuove regole catastali e operatività IGEI. Vengono descritti struttura e contenuti del modello, le modifiche alle istruzioni precedenti, le nuove modalità di aggiornamento degli archivi fiscali locali e centrali, i termini di trasmissione delle variazioni catastali e le disposizioni transitorie per integrare i dati mancanti o incompleti, con particolare distinzione tra immobili strumentali e immobili a reddito.

Introduzione della "Stampa Analitica per Unità" in sostituzione del mod. 1/M e nuove procedure di aggiornamento/allineamento degli archivi fiscali

Introduzione della "Stampa Analitica per Unità" e superamento del mod. 1/M

La circolare introduce un nuovo modello denominato "Stampa Analitica per Unità" in sostituzione del mod. 1/M, originariamente previsto per mantenere allineati l'archivio centrale e quelli periferici in materia di redditi fondiari. L'innovazione risponde alle esigenze generate dall'introduzione dell'ICI, dalla nuova disciplina di calcolo delle rendite catastali e dalla piena operatività dell'IGEI nella gestione degli immobili a reddito.

Struttura del nuovo modello

Il nuovo modello è concepito come una rielaborazione più completa del precedente 1/M e si articola in due sezioni distinte:

  • la prima sezione riguarda il fabbricato nel suo complesso, cioè l'unità complessa;
  • la seconda sezione riguarda le singole unità immobiliari che compongono il fabbricato, cioè le unità base.

La principale modifica di impostazione rispetto al precedente modello consiste anche nel passaggio da un'esposizione verticale dei dati a una esposizione orizzontale.

Dati contenuti nella prima sezione

La prima sezione contiene, oltre agli elementi già previsti dal mod. 1/M, alcuni dati ulteriori rilevanti ai fini fiscali:

  • zona censuaria, riportata subito dopo l'indirizzo;
  • gestione, indicata dopo la zona;
  • caratteristiche, con l'indicazione della lettera "S" per gli edifici appartenenti alla categoria degli stabili soggetti alla normativa sui fabbricati storico-artistici.

Dati contenuti nella seconda sezione

La seconda sezione è dedicata alle singole unità base e contiene i nuovi riferimenti catastali e fiscali, in particolare:

  • classe;
  • tipo rendita;
  • protocollo con numero e anno;
  • consistenza, espressa in vani, metri quadrati o metri cubi a seconda della categoria catastale.

La circolare precisa il significato del campo "tipo rendita":

  • codice 1: rendita definitiva, quando l'immobile è già censito in Catasto;
  • codice 2: rendita presunta, quando l'unità non è ancora accatastata oppure è stata richiesta una variazione catastale non ancora definita.

In caso di rendita presunta, i campi "n. protocollo" e "data" devono essere compilati perché riferiti alla domanda di accatastamento o di variazione.

Situazione fiscalmente rilevante e determinazione IRPEG

La sezione delle unità base comprende anche la situazione fiscalmente rilevante dell'immobile. In particolare vengono evidenziati:

  • la ristrutturazione in corso, segnalata con la lettera "S";
  • l'utilizzo dell'immobile, per il quale si rinvia alla circolare n. 79 del 1 aprile 1993;
  • i casi particolari di determinazione dell'IRPEG, con codice 1 o 2 a seconda che si tratti di:
    • fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici ed esclusi per legge da imposizione, purché sia stata rilasciata certificazione comunale di distruzione o inagibilità;
    • fabbricati soggetti alla normativa sul Piano Energetico Nazionale (PEN).

Sono inoltre richiesti gli elementi utili alla determinazione dell'IRPEG:

  • imponibile;
  • canone annuo risultante dal contratto di locazione;
  • reddito effettivo, cioè il canone annuo al netto delle detrazioni di legge.

Elementi relativi all'ICI

Per la determinazione dell'ICI il modello prevede ulteriori dati specifici:

  • imponibile;
  • riduzione dell'imposta per inagibilità, indicata con la lettera "S";
  • imposta;
  • pagato, con indicazione dell'ammontare della rata di giugno oppure dell'importo complessivo delle rate di giugno e dicembre.

La circolare sottolinea che l'inagibilità ai fini ICI ha una nozione diversa rispetto a quella rilevante ai fini IRPEG.

Effetti sull'aggiornamento degli archivi fiscali locali

La sostituzione del modello non modifica il meccanismo di aggiornamento degli archivi fiscali delle strutture periferiche. Le Sedi Regionali, per il patrimonio strumentale, devono continuare ad apportare all'archivio locale le rettifiche derivanti dalle variazioni intervenute rispetto agli elementi contenuti nei modelli relativi all'ultima dichiarazione dei redditi.

Devono essere comunicate tutte le variazioni fiscalmente rilevanti, con particolare riferimento a quelle già individuate nella circolare n. 424 Pa./148 del 16 luglio 1986, inclusi, tra gli altri:

  • fusioni;
  • accorpamenti;
  • frazionamenti;
  • passaggi da immobile strumentale a immobile a reddito o viceversa;
  • acquisti;
  • vendite.

Allineamento con l'archivio centrale e impatto della disciplina ICI/IGEI

La procedura di allineamento degli archivi periferici con l'archivio fiscale centrale resta basata sulla trasmissione delle variazioni catastali, ma viene adattata per tenere conto di due elementi nuovi:

  • l'attuazione della normativa sui rapporti tra IRPEG e ICI;
  • la piena operatività dell'IGEI.

La circolare richiama la precedente circolare n. 42 del 9 febbraio 1994, che aveva già limitato gli adempimenti fiscali delle Sedi Regionali agli immobili strumentali.

Nuove modalità di comunicazione delle variazioni

Le nuove istruzioni coordinano la dichiarazione dei redditi con le comunicazioni relative alle "Variazioni ICI". In particolare:

  • le Sedi Regionali hanno già comunicato le variazioni intervenute dal 1 gennaio al 15 giugno;
  • devono trasmettere le variazioni intervenute dal 16 giugno al 16 dicembre per consentire il pagamento della seconda rata ICI;
  • per il patrimonio a reddito, la seconda rata è versata direttamente dall'IGEI per l'intero territorio, sicché le strutture periferiche non devono svolgere adempimenti in merito.

Di conseguenza, dopo la comunicazione relativa al periodo 16 giugno/16 dicembre, le Sedi Regionali devono trasmettere solo le variazioni dal 17 al 31 dicembre.

Modalità operative di riepilogo

Per coordinare le comunicazioni dei due semestri e raccogliere in un unico contesto tutte le variazioni dell'anno, le strutture interessate, quando segnalano le variazioni dell'ultimo periodo (17-31 dicembre), devono:

  • annotare nella "Stampa Analitica per Unità" tutte le variazioni significative intervenute dal 1 gennaio al 31 dicembre, con indicazione in rosso delle rettifiche in corrispondenza delle unità interessate;
  • contrassegnare con un asterisco rosso le variazioni del periodo 17/31 dicembre, per consentirne l'immediata individuazione.

Abrogazioni e superamento di precedenti termini

La nuova procedura rende superate alcune precedenti disposizioni. In particolare risultano ormai non più applicabili:

  • il termine del 15 settembre per la trasmissione delle variazioni catastali;
  • il termine del 15 febbraio per la comunicazione degli elementi relativi al canone di locazione dell'anno precedente.

Per tale ragione sono abrogate le disposizioni della circolare n. 424 PA/148 del 16 luglio 1986, paragrafo III, lettere a1) e b1).

Sintesi della nuova tempistica

La circolare riepiloga la tempistica operativa come segue:

  • istituzione della "Stampa Analitica per Unità" in sostituzione del modello 1/M;
  • Sedi Regionali:
    • comunicazione variazioni ICI 1 gennaio/15 giugno entro il 16 giugno;
    • comunicazione variazioni ICI 16 giugno/16 dicembre entro il 17 dicembre;
    • trasmissione della "Stampa Analitica per Unità" con riepilogo delle variazioni e indicazione di quelle del 17/31 dicembre entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
  • Sede Centrale:
    • invio del modello relativo alla denuncia precedente a quella in corso entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di elaborazione della denuncia.

Disposizioni transitorie e integrazione dei dati catastali

La circolare segnala che, in base alle verifiche sull'archivio fiscale centrale, mancano o risultano incompleti alcuni elementi catastali essenziali per determinati immobili strumentali o a reddito. Tali dati sono necessari per la determinazione delle nuove rendite catastali.

Alle Sedi Regionali interessate è stato inviato, insieme al plico relativo alla "Stampa Analitica per Unità", un elenco denominato "Indice fabbricati per regione - Archivio 760/94" contenente gli immobili con dati mancanti, incompleti o errati.

Per gli immobili strumentali devono essere integrati, in rosso, i dati mancanti relativi a:

  • zona censuaria;
  • sub;
  • tipo rendita;
  • classe;
  • consistenza.

Per il campo "tipo rendita" occorre indicare:

  • 1, con conseguente mancata compilazione dei campi "n. prot." e "anno";
  • oppure 2, con compilazione dei campi "n. prot." e "anno".

Per agevolare l'individuazione delle integrazioni necessarie, nel margine destro del tabulato sono presenti una X e le lettere A, B, C, D, E con relativa legenda.

I tabulati integrati o corretti devono essere restituiti entro il 31 ottobre 1994.

Per gli immobili a reddito, invece, l'integrazione o rettifica dei dati sarà effettuata dall'IGEI in collaborazione con le strutture interessate, che dovranno fornire la massima collaborazione mettendo a disposizione documentazione e professionalità del personale.

Richiamo finale all'esattezza dei dati

La circolare conclude raccomandando una scrupolosa osservanza delle istruzioni e una puntuale compilazione dei tabulati trasmessi, evidenziando che l'esattezza dei dati è presupposto essenziale per il corretto adempimento degli obblighi fiscali ed evitare sanzioni.

Punti principali

Sostituzione del mod. 1/M con la "Stampa Analitica per Unità"

Il nuovo modello prende il posto del mod. 1/M, ritenuto non più sufficiente a rappresentare tutti gli elementi necessari per la dichiarazione dei redditi immobiliari. La sostituzione è motivata dall'introduzione dell'ICI, dalla nuova normativa sul calcolo delle rendite catastali e dalle modalità operative connesse alla piena operatività dell'IGEI.

Struttura del nuovo modello e dati richiesti

La "Stampa Analitica per Unità" è articolata in due sezioni: la prima riguarda il fabbricato nel suo complesso (unità complessa) e include, oltre ai dati già previsti dal mod. 1/M, zona censuaria, gestione e caratteristica degli stabili storico-artistici indicata con "S"; la seconda riguarda le singole unità base e include riferimenti catastali, situazione fiscalmente rilevante, elementi per la determinazione IRPEG e ICI, nonché importi di imposta e pagamenti. Viene precisato il significato dei codici del tipo rendita (1 = rendita definitiva, 2 = rendita presunta) e l'uso dei campi protocollo e data solo in caso di rendita presunta.

Contenuto fiscale delle sezioni IRPEG e ICI

Per l'IRPEG sono richiesti imponibile, canone annuo da locazione e reddito effettivo al netto delle detrazioni di legge. Per l'ICI sono indicati imponibile, eventuale riduzione per inagibilità, imposta e pagato, distinto tra rata di giugno e importo complessivo delle rate di giugno e dicembre. La circolare richiama anche la distinzione tra inagibilità ai fini IRPEG e ai fini ICI.

Aggiornamento degli archivi fiscali locali

La sostituzione del modello non modifica il meccanismo di aggiornamento degli archivi fiscali periferici. Le Sedi Regionali, limitatamente al patrimonio strumentale, devono continuare ad aggiornare l'archivio locale sulla base delle variazioni intervenute rispetto ai modelli trasmessi, comunicando tutte le modifiche fiscalmente rilevanti, incluse fusioni, accorpamenti, frazionamenti, passaggi da strumentale a reddito o viceversa, acquisti e vendite.

Allineamento con l'archivio fiscale centrale e coordinamento con l'ICI

La procedura di allineamento degli archivi periferici con quello centrale viene adattata per effetto della disciplina IRPEG/ICI e dell'operatività IGEI. Le comunicazioni delle variazioni catastali devono ora coordinarsi con le "Variazioni ICI" e con la ripartizione temporale dell'anno in due periodi, con una comunicazione per le variazioni dal 17 al 31 dicembre che completa il quadro annuale.

Termini di trasmissione delle variazioni

Le Sedi Regionali devono trasmettere le variazioni ICI del periodo 1 gennaio/15 giugno entro il 16 giugno e quelle del periodo 16 giugno/16 dicembre entro il 17 dicembre. La "Stampa Analitica per Unità" con il riepilogo delle variazioni e con le rettifiche del periodo 17/31 dicembre deve essere inviata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La Sede Centrale invia il modello relativo alla denuncia precedente entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di elaborazione della denuncia.

Disposizioni abrogate

Sono abrogate le istruzioni della circolare del 10 luglio 1987, n. 1350 Pa./186, paragrafo I, lettere a) e b), mentre le altre disposizioni relative al soppresso mod. 1/M devono intendersi riferite al nuovo modello. Inoltre vengono abrogate le disposizioni della circolare 16 luglio 1986, n. 424 PA/148, paragrafo III, lettere a1) e b1), perché superate dalla nuova procedura e dalla diversa disponibilità degli elementi reddituali.

Disposizioni transitorie per l'integrazione dei dati catastali

Per alcuni immobili strumentali e a reddito risultano mancanti o incompleti i dati catastali necessari. Alle Sedi Regionali è trasmesso un elenco denominato "Indice fabbricati per regione - Archivio 760/94" per integrare o correggere i dati mancanti degli immobili strumentali, in particolare zona censuaria, sub, tipo rendita, classe e consistenza. I tabulati corretti devono essere restituiti entro il 31 ottobre 1994. Per gli immobili a reddito, l'integrazione viene svolta dall'IGEI con la collaborazione delle strutture interessate.

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