Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 267 del 10-10-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, nei contratti di solidarietà, la contribuzione figurativa va accreditata sulla retribuzione effettivamente persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro. Vengono distinti i casi riferiti alla legge n. 863/1984 e alla legge n. 236/1993, con specifiche istruzioni operative per la compilazione del mod. 01/M e per l’acquisizione dei dati tramite gli Ispettorati provinciali del lavoro nei casi previsti dall’art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993. Si chiarisce inoltre che i periodi sono riconoscibili, di regola, non solo nel FPLD ma anche nei Fondi sostitutivi gestiti dall’Istituto.

Accreditamento della contribuzione figurativa nei contratti di solidarietà

Accreditamento della contribuzione figurativa nei contratti di solidarietà

La circolare fornisce istruzioni sull’accredito della contribuzione figurativa nei casi di riduzione dell’orario di lavoro realizzata mediante contratti di solidarietà. Il criterio di riferimento resta la retribuzione effettivamente persa dal lavoratore; vengono inoltre distinti gli adempimenti tra i contratti disciplinati dalla legge n. 863/1984 e quelli introdotti dall’art. 5 della legge n. 236/1993.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama innanzitutto la precedente circolare n. 2749 G.S. del 8.1.1986, relativa ai contratti di solidarietà già disciplinati dall’art. 1 della legge 19.12.1984, n. 863. Viene poi precisato che l’art. 13 della legge 23.7.1991, n. 223, pur prevedendo che l’integrazione salariale non subisca riduzioni per eventuali aumenti salariali derivanti dalla contrattazione aziendale, non modifica il criterio di accredito figurativo, che resta ancorato alla retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario.

Interventi della legge n. 236/1993

Con la legge 19.7.1993, n. 236, l’art. 5 introduce ulteriori disposizioni sui contratti di solidarietà. In particolare:

  • per i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995, il trattamento di integrazione salariale è elevato al 75% della retribuzione persa, per un periodo massimo di due anni;
  • per i dipendenti di imprese non rientranti nell’ambito dell’art. 1 della legge n. 863/1984, e per contratti di solidarietà stipulati entro il 31 dicembre 1995, è riconosciuto il beneficio dell’accredito figurativo della retribuzione persa, sulla base del contributo erogato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La circolare chiarisce che, in tutti i casi richiamati e anche nelle ipotesi di cui ai successivi commi 10 e 12 dell’art. 5, la retribuzione da accreditare è sempre quella persa dal lavoratore, cioè la differenza tra la retribuzione teorica dell’orario pieno e quella effettivamente corrisposta per l’orario ridotto.

Istruzioni operative per le imprese rientranti nella legge n. 863/1984

Per i dipendenti di imprese rientranti nel campo di applicazione della legge n. 863/1984, ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa si confermano le istruzioni del manuale dell’aprile 1990 per la compilazione delle denunce 01/M e 03/M. In particolare, nel quadro D del mod. 01/M:

  • non deve essere indicato nelle caselle "SETT" e "SETT. 2" il numero delle settimane in cui si è verificata la riduzione di retribuzione, poiché tali settimane vanno comprese tra quelle da indicare nel quadro B;
  • nella casella "DIFF. RETR. DA ACCR. PER CIG" va indicata la retribuzione persa per effetto del contratto di solidarietà.

La circolare richiama inoltre la precedente circolare n. 212 del 13.7.1994 e ribadisce che il contratto di solidarietà è, per sua natura, caratterizzato dalla riduzione dell’orario di lavoro settimanale. Tale struttura resta la stessa anche quando la riduzione sia distribuita con diversa periodicità, fino a concentrare l’attività lavorativa solo in alcune settimane del periodo di validità del contratto.

Adempimenti per le imprese non rientranti nella legge n. 863/1984

Per i lavoratori dipendenti da imprese non rientranti nel campo di applicazione della legge n. 863/1984, la circolare stabilisce una procedura diversa. Le SAP devono attivarsi presso gli Ispettorati provinciali del lavoro competenti, affinché questi emettano gli ordinativi di pagamento del contributo e inviino copia della scheda informativa prevista dall’allegato n. 4 alla circolare ministeriale n. 6 del 25.1.1994, con l’indicazione degli estremi del decreto di concessione del contributo.

Agli stessi Ispettorati deve essere richiesto di comunicare anche le eventuali variazioni successive relative agli assicurati, ai periodi o agli importi del contributo dovuto.

Per questi lavoratori, dunque, nessun dato deve essere riportato dal datore di lavoro nel quadro D del mod. 01/M ai fini dell’accredito figurativo.

Riconoscimento nei diversi regimi assicurativi

La circolare interpreta le disposizioni dell’art. 1, comma 4, della legge n. 863/1984 e dell’art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993 nel senso che i periodi coperti dal particolare trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà sono accreditabili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione nell’ambito della gestione alla quale i lavoratori sono iscritti.

Ne deriva che, di regola, tali periodi devono essere riconosciuti non solo nel FPLD, ma anche in uno dei Fondi sostitutivi gestiti dall’Istituto. Per l’accredito figurativo in favore di questi assicurati, i dati retributivi vengono desunti dalla scheda informativa fornita dall’Ispettorato provinciale del lavoro, ovvero dalla scheda allegato n. 3 alla circolare ministeriale n. 212/1994, a seconda che ricorra l’ipotesi del comma 5 o quella del comma 4 dell’art. 5 della legge n. 236/1993.

Punti principali

Principio di base per l’accredito figurativo

La circolare ribadisce che il contributo figurativo è commisurato alla retribuzione persa dal lavoratore a seguito della riduzione dell’orario di lavoro. La legge n. 223/1991 non modifica tale criterio, limitandosi a stabilire che l’integrazione salariale non subisce riduzioni per eventuali aumenti salariali derivanti dalla contrattazione aziendale.

Contratti di solidarietà disciplinati dalla legge n. 236/1993

Per i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995, l’art. 5 della legge n. 236/1993 eleva al 75% della retribuzione persa l’ammontare del trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo di due anni. Inoltre, per i dipendenti di imprese non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1 della legge n. 863/1984, il comma 5 riconosce il beneficio dell’accredito figurativo per i periodi di solidarietà limitatamente ai periodi non successivi al 31 dicembre 1995.

Retribuzione da accreditare nelle posizioni assicurative

In tutti i casi richiamati, inclusi quelli previsti dai commi 10 e 12 dell’art. 5 della legge n. 236/1993, la retribuzione da accreditare è quella persa dal lavoratore, cioè la differenza tra la retribuzione piena teorica e quella effettivamente corrisposta in relazione all’orario ridotto.

Istruzioni operative per i dipendenti di imprese rientranti nella legge n. 863/1984

Per i lavoratori dipendenti da imprese rientranti nella legge n. 863/1984 si confermano le istruzioni del manuale aprile 1990 per la compilazione delle denunce 01/M e 03/M. Nel quadro D del mod. 01/M: non va indicato nelle caselle "SETT" e "SETT. 2" il numero delle settimane di riduzione della retribuzione, che devono invece essere comprese nelle settimane da indicare nel quadro B; nella casella "DIFF. RETR. DA ACCR. PER CIG" deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarietà.

Chiarimento sulla natura del contratto di solidarietà

La circolare richiama la precedente circolare n. 212 del 13.7.1994 e precisa che il contratto di solidarietà è caratterizzato dalla riduzione dell’orario di lavoro settimanale. Tale struttura essenziale permane anche quando la riduzione sia distribuita con diversa periodicità, fino a concentrare la prestazione lavorativa solo in alcune settimane del periodo di validità del contratto.

Adempimenti per i lavoratori di imprese non rientranti nella legge n. 863/1984

Per i lavoratori di imprese escluse dall’ambito della legge n. 863/1984, ai fini dell’accredito figurativo le SAP devono attivarsi presso gli Ispettorati provinciali del lavoro competenti affinché trasmettano copia della scheda informativa prevista dalla circolare ministeriale n. 6 del 25.1.1994, con gli estremi del decreto di concessione del contributo. Gli Ispettorati devono inoltre comunicare eventuali successive variazioni riguardanti assicurati, periodi o importi del contributo.

Esclusione della compilazione del quadro D da parte dei datori di lavoro in taluni casi

Per i lavoratori di cui all’art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, nessun dato deve essere riportato dai datori di lavoro nel quadro D del mod. 01/M ai fini dell’accredito dei contributi figurativi, poiché i dati retributivi sono acquisiti tramite la scheda informativa dell’Ispettorato provinciale del lavoro.

Riconoscimento nei fondi previdenziali gestiti dall’Istituto

In considerazione del tenore letterale delle disposizioni richiamate, i periodi coperti da trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà sono da riconoscersi figurativamente non solo nel FPLD, ma anche nei Fondi sostitutivi gestiti dall’Istituto. In tali casi, i dati retributivi devono essere rilevati dalla scheda informativa dell’Ispettorato provinciale del lavoro oppure dalla scheda allegato n. 3 alla circolare ministeriale n. 212/1994, a seconda che si applichi il comma 5 o il comma 4 dell’art. 5 della legge n. 236/1993.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.