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Circolare

Circolare numero 270 del 12-10-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che sono stati aggiornati i programmi per consentire la liquidazione definitiva delle pensioni dei Fondi speciali già liquidate in via provvisoria con decorrenza dal 1 febbraio 1993, e fornisce precisazioni tecniche e operative su criteri di arrotondamento, rivalutazioni, opzioni normative e modalità di acquisizione dei dati. Vengono inoltre richiamate alcune regole applicabili ai Fondi Telefonici, Elettrici e Autoferrotranvieri, con indicazioni specifiche sui codici da inserire nei pannelli di acquisizione e sulle condizioni per la ricostituzione delle pensioni.

Liquidazione definitiva delle pensioni dei Fondi speciali e aggiornamento delle procedure di calcolo

Liquidazione definitiva delle pensioni dei Fondi speciali

La circolare interviene sulle procedure di liquidazione definitiva delle pensioni dei Fondi speciali di previdenza, già trattate in via provvisoria per le decorrenze dal 1 febbraio 1993. Essa aggiorna gli strumenti informatici di acquisizione dei dati e fornisce chiarimenti operativi su calcolo delle quote A e B, arrotondamenti, rivalutazioni e gestione delle ricostituzioni.

Aggiornamento dei programmi e prosecuzione delle liquidazioni

Con il messaggio n. 26645 del 14 settembre 1994 viene comunicata la disponibilità dei programmi aggiornati per la liquidazione definitiva delle pensioni interessate. Le Sedi possono quindi procedere alla definizione delle pensioni già liquidate provvisoriamente con riferimento alla sola anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992.

La circolare precisa inoltre che, entro breve, sarà reso operativo anche il programma per le pensioni soggette all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 503/1992, per il quale sono ancora in corso ulteriori verifiche. Sono altresì liquidabili in via definitiva le pensioni cui si applica l’art. 2 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 373, incluse quelle dei lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, già oggetto di specifiche istruzioni.

Criteri di arrotondamento nei Fondi Telefonici ed Elettrici

Per i Fondi Telefonici ed Elettrici, la circolare disciplina con precisione l’arrotondamento dei giorni a mesi interi ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva delle quote A e B.

  • Se la somma dei giorni considerati per le due quote è inferiore a 30, i giorni sono trascurati.
  • Se la somma è pari o superiore a 30, l’arrotondamento a mese si effettua solo sulla quota con il maggior numero di mesi; in caso di parità, l’arrotondamento spetta alla quota A.
  • Per il Fondo Telefonici, quando l’anzianità complessiva presenti una frazione di anno compresa tra 6 mesi e 1 giorno e 6 mesi e 29 giorni, e quindi arrotondabile ad anno intero ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 16 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, devono essere attribuiti 7 mesi, procedendo preliminarmente all’arrotondamento sulla quota A oppure, in mancanza di giorni, sulla quota B.

Per le eventuali ricostituzioni per ulteriore anzianità contributiva, l’anzianità complessiva deve essere determinata sulla base del calcolo originario, senza considerare gli arrotondamenti applicati secondo i criteri indicati.

Ricostituzioni nel Fondo Elettrici e documentazione ENEL

Per il Fondo Elettrici, le Sedi devono attendere la trasmissione da parte dell’ENEL del modello El/18 di conferma o rettifica dei dati retributivi prima di procedere alla ricostituzione delle pensioni in applicazione della legge n. 407/1990 e del D.Lgs. n. 503/1992.

Modifiche al requisito di età per la risoluzione automatica del rapporto

In relazione alla circolare n. 243/1993, parte II, punto 4, viene chiarito che, a decorrere dal 1 gennaio 1994, l’età per la risoluzione automatica del rapporto di lavoro è fissata in 61 anni e non più in 60, per effetto del D.Lgs. n. 503/1992 e della conseguente modifica delle norme contrattuali. Tale età si sposta nel tempo secondo la tabella delle pensioni di vecchiaia per gli uomini.

Rivalutazione delle retribuzioni e benefici combattentistici

La circolare fornisce anche indicazioni sulla rivalutazione delle retribuzioni per le pensioni dei diversi Fondi.

Per il Fondo Elettrici, la rivalutazione della quota B produce effetti sulle pensioni con decorrenza dal 1995, interessando le retribuzioni dell’anno 1993 se utilizzate per la determinazione della retribuzione pensionabile. Per il Fondo Telefonici e il Fondo Autoferrotranvieri, la rivalutazione indicata nelle rispettive parti della circolare n. 243/1993 decorre invece dalle pensioni con decorrenza 1994, con rivalutazione delle retribuzioni del 1992 se rilevanti ai fini del calcolo.

Inoltre, per i Fondi Elettrici e Autoferrotranvieri, i benefici combattentistici di cui all’art. 2 della legge n. 336/1970 devono essere sommati sia alla retribuzione della quota A sia a quella della quota B ai fini della retribuzione pensionabile.

Calcolo della quota B

Per la quota B viene precisato un criterio specifico di determinazione della retribuzione pensionabile. Le retribuzioni effettive dei singoli anni utili devono essere confrontate con la media del triennio riferita agli ultimi tre anni di effettivo servizio, aumentata del 12 per cento.

Se tale media triennale risulta inferiore alla media complessiva utile per la quota B, calcolata prima delle rivalutazioni, le retribuzioni effettive da considerare per la quota B devono essere sostituite con l’importo della media triennale rapportato ai periodi utili. Su tale base devono poi essere applicati i coefficienti di rivalutazione previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 503/1992.

Nuova struttura dei pannelli di acquisizione

La circolare informa che i pannelli di acquisizione sono stati riorganizzati per indicare separatamente:

  • l’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 e la corrispondente retribuzione annua pensionabile, rilevanti per la quota A;
  • l’anzianità contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 e la relativa retribuzione pensionabile, necessarie per la quota B.

La somma delle due anzianità deve comunque rispettare il controllo sulla capienza del servizio utile compreso tra la data del primo e quella dell’ultimo versamento al Fondo.

Codici da inserire nei campi di acquisizione

Nel pannello DATI FONDO è stato introdotto il campo "CODICE REQUISITI", suddiviso in due sottocampi.

Il primo sottocampo deve essere valorizzato con "A" quando il pensionato non possiede i requisiti di età richiesti alla decorrenza della pensione, nei casi di esclusione dall’elevazione dei limiti di età previsti dagli artt. 1 e 5 del D.Lgs. n. 503/1992, compresi gli assicurati che abbiano perfezionato i requisiti di età in uno degli anni precedenti.

Il secondo sottocampo va invece compilato:

  • con "1" se mancano i requisiti assicurativi o contributivi alla data di decorrenza;
  • con "2" se la pensione, con decorrenza successiva al 1 gennaio 1993, è liquidata definitivamente in assenza di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992;
  • con "3" se la pensione, con decorrenza successiva al 1 gennaio 1993, è liquidata definitivamente in assenza di anzianità maturata dopo il 31 dicembre 1992;
  • con "4" per indicare insieme le situazioni dei codici 1 e 2;
  • con "5" per indicare insieme le situazioni dei codici 1 e 3.

Per il Fondo Telefonici è inoltre previsto un campo specifico per segnalare l’applicazione dell’art. 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, mediante il codice 1.

Causa carico e gestione delle liquidazioni provvisorie e definitive

Per la liquidazione definitiva delle pensioni con decorrenza successiva al 1 gennaio 1993, nel campo "CAUSA CARICO" del pannello anagrafico del titolare deve essere inserito il codice 1 per le nuove liquidazioni e il codice 2 per le ricostituzioni.

Quando invece la pensione viene liquidata provvisoriamente senza i dati necessari per il calcolo della quota B, si continua a utilizzare il codice 9. Lo stesso codice 9 va impiegato anche per ricostituire pensioni già liquidate provvisoriamente quando non sia ancora possibile trasmettere i dati relativi alla quota B.

Pannello dedicato alla legge n. 407/1990 e agli optanti

La circolare prevede un apposito pannello per l’acquisizione dei dati relativi all’applicazione della legge n. 407/1990 e dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 503/1992 per gli optanti alle leggi n. 54/1982 e n. 903/1977.

I dati relativi alla maggiorazione prevista dalla legge n. 407/1990 devono essere inseriti soltanto se, confrontando i due sistemi di calcolo, la pensione determinata sulla base dell’anzianità maturata alla data di risoluzione automatica del rapporto, maggiorata secondo tale disciplina, risulti più favorevole rispetto a quella calcolata considerando l’anzianità utile maturata alla cessazione dal servizio. Per tale verifica le Sedi possono utilizzare il calcolo di prova con l’opzione "VERIFY". I campi relativi alle leggi n. 54/1982 e n. 903/1977 risultano al momento non acquisibili.

Segnalazioni nel modello FS13 e interessi legali

I dati relativi al calcolo della quota B, all’applicazione della legge n. 407/1990 e della legge n. 54/1982 sono riportati nel Quadro B (Segnalazioni) del modello FS13.

Infine, nella trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva, il campo "decorrenza interessi legali" deve essere valorizzato con la data determinata in riferimento alla prima liquidazione della pensione.

Punti principali

Passaggio alla liquidazione definitiva

Sono stati aggiornati e resi disponibili i programmi di acquisizione dei dati necessari alla liquidazione definitiva delle pensioni dei Fondi speciali con decorrenza dal 1 febbraio 1993, che erano state liquidate in via provvisoria limitatamente alla quota di anzianità maturata fino al 31 dicembre 1992. Le Sedi possono quindi procedere alla definizione definitiva delle pensioni interessate. È inoltre anticipato l’imminente rilascio del programma relativo alle pensioni disciplinate dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 503/1992, con ulteriori verifiche ancora in corso.

Pensioni liquidabili definitivamente per specifiche norme

Si precisa che possono essere liquidate in via definitiva anche le pensioni cui si applicano le disposizioni dell’art. 2 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 373, incluse quelle relative ai lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992, per le quali siano già state emanate le istruzioni operative.

Criteri di arrotondamento per Fondi Telefonici ed Elettrici

Per i Fondi Telefonici ed Elettrici, nella determinazione dell’anzianità contributiva riferita alle quote A e B, l’arrotondamento dei giorni a mesi interi segue regole specifiche: se la somma dei giorni considerati per le due quote è inferiore a 30, i giorni sono trascurati; se è pari o superiore a 30, l’arrotondamento a mese va effettuato solo sulla quota con maggior numero di mesi, mentre in caso di parità l’arrotondamento spetta alla quota A. Nel Fondo Telefonici, se l’anzianità complessiva presenta una frazione di anno tra 6 mesi e 1 giorno e 6 mesi e 29 giorni, arrotondabile ad anno intero ai sensi della legge n. 1450/1956, devono essere attribuiti 7 mesi, con arrotondamento preliminare sulla quota A o, in mancanza di giorni, sulla quota B. Per eventuali ricostituzioni per ulteriore anzianità contributiva si assume l’anzianità complessiva risultante dal calcolo base, senza considerare gli arrotondamenti effettuati in precedenza.

Ricostituzioni nel Fondo Elettrici

Per il Fondo Elettrici, le Sedi non possono procedere alla ricostituzione delle pensioni ai sensi della legge n. 407/1990 e del D.Lgs. n. 503/1992 fino a quando l’ENEL non trasmetta il modello El/18 di conferma o rettifica dei dati retributivi.

Età per la risoluzione automatica del rapporto

In applicazione del D.Lgs. n. 503/1992, a decorrere dal 1 gennaio 1994 l’età per la risoluzione automatica del rapporto di lavoro è fissata in 61 anni e non più in 60. Tale requisito si adegua negli anni successivi secondo la tabella delle pensioni di vecchiaia riferita agli uomini.

Rivalutazione delle retribuzioni per le quote pensionistiche

Per il Fondo Elettrici, la rivalutazione delle retribuzioni relative alla quota B ha effetto dalle pensioni con decorrenza nel 1995, con rivalutazione delle retribuzioni dell’anno 1993 se utilizzate per la determinazione della retribuzione pensionabile. Per il Fondo Telefonici e per il Fondo Autoferrotranvieri, la rivalutazione indicata nelle rispettive sezioni della circolare n. 243/1993 ha effetto dalle pensioni con decorrenza nel 1994, con rivalutazione delle retribuzioni dell’anno 1992 se rilevanti ai fini della retribuzione pensionabile.

Benefici combattentistici

Per i Fondi Elettrici e Autoferrotranvieri, i benefici combattentistici previsti dall’art. 2 della legge n. 336/1970 devono essere aggiunti sia alla retribuzione della quota A sia a quella della quota B ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile.

Determinazione della quota B

Per il calcolo della quota B, la retribuzione pensionabile va determinata confrontando le retribuzioni effettive dei singoli anni utili con la media del triennio degli ultimi tre anni di effettivo servizio, aumentata del 12 per cento. Se tale media triennale risulta inferiore alla media complessiva utile per la quota B, le retribuzioni effettive considerate per la quota B devono essere sostituite con l’importo della media triennale rapportato ai periodi utili, per poi applicare i coefficienti di rivalutazione previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 503/1992.

Riorganizzazione dei pannelli di acquisizione

I pannelli di acquisizione dei dati sono stati riorganizzati per distinguere separatamente l’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1992 e la retribuzione annua pensionabile ad essa riferita, necessarie per la quota A, e l’anzianità maturata dal 1 gennaio 1993 con la relativa retribuzione pensionabile, necessarie per la quota B. La somma delle anzianità deve inoltre rispettare il controllo sulla capienza del servizio utile intercorrente tra la prima e l’ultima contribuzione al Fondo.

Codice requisiti nel pannello DATI FONDO

Nel pannello DATI FONDO è stato introdotto il campo "CODICE REQUISITI", articolato in due sottocampi. Il primo indica il mancato possesso dei requisiti di età alla decorrenza della pensione nei casi di esclusione dall’elevazione dei limiti di età prevista dagli artt. 1 e 5 del D.Lgs. n. 503/1992. Il secondo sottocampo consente di segnalare la mancanza dei requisiti assicurativi o contributivi alla decorrenza, oppure casistiche particolari di liquidazione definitiva con assenza di anzianità fino al 31/12/1992 o successiva a tale data, anche in combinazione mediante i codici 4 e 5.

Campo specifico per il Fondo Telefonici

Nel pannello del Fondo Telefonici è stato inserito un campo specifico per indicare l’applicazione dell’art. 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, tramite il codice 1.

Causa carico e gestione delle liquidazioni

Per le liquidazioni definitive di pensioni con decorrenza successiva al 1 gennaio 1993, nel campo "CAUSA CARICO" del pannello anagrafico del titolare deve essere indicato il codice 1 per le nuove liquidazioni e il codice 2 per le ricostituzioni. Se la pensione è liquidata in via provvisoria senza i dati necessari per il calcolo della quota B, o se si ricostituisce una pensione già provvisoria senza poter ancora trasmettere i dati della quota B, continua a utilizzarsi il codice 9.

Pannello per la legge n. 407/1990 e per gli optanti

È stato predisposto un pannello specifico per acquisire i dati relativi all’applicazione della legge n. 407/1990 e dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 503/1992 per gli optanti alle leggi n. 54/1982 e n. 903/1977. I dati per il calcolo della maggiorazione della legge n. 407/1990 devono essere inseriti solo se la pensione calcolata sulla base dell’anzianità alla risoluzione automatica del rapporto, aumentata della maggiorazione, risulta più favorevole rispetto a quella calcolata sull’anzianità utile maturata alla cessazione dal servizio. Le Sedi possono verificare quale trattamento sia più favorevole tramite il calcolo in prova con l’opzione "VERIFY". I campi relativi alle leggi n. 54/1982 e n. 903/1977 risultano al momento inibiti all’acquisizione.

Indicazioni nel modello FS13 e decorrenza interessi legali

I dati relativi al calcolo della quota B, all’applicazione della legge n. 407/1990 e della legge n. 54/1982 sono evidenziati nel Quadro B (Segnalazioni) del modello FS13. Nella trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva, nel campo "decorrenza interessi legali" deve essere inserita la data determinata con riferimento alla prima liquidazione della pensione.

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