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Circolare

Circolare numero 1 del 10-10-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come deve essere accreditata la contribuzione figurativa per i periodi di riduzione dell’orario di lavoro nei contratti di solidarietà. Ribadisce che, in generale, la retribuzione da prendere a riferimento è quella effettivamente persa dal lavoratore; per i dipendenti di imprese rientranti nella legge n. 863/1984 conferma le istruzioni già impartite nel manuale 1990 per i modelli 01/M e 03/M. Per i lavoratori delle imprese non rientranti in tale ambito, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, l’accredito deve essere gestito tramite gli Ispettorati provinciali del lavoro, senza compilazione del quadro D da parte del datore di lavoro. La circolare precisa inoltre che i periodi figurativi sono riconoscibili, di norma, sia nel F.P.L.D. sia nei Fondi sostitutivi gestiti dall’Istituto.

Accreditamento della contribuzione figurativa nei contratti di solidarietà

Accreditamento della contribuzione figurativa nei contratti di solidarietà

La circolare fornisce indicazioni operative sull’accredito della contribuzione figurativa nei casi di contratti di solidarietà, con particolare riguardo alla base di calcolo della retribuzione da accreditare, alle modalità di compilazione delle denunce contributive e alle procedure da seguire per i lavoratori delle imprese non rientranti nell’ambito della legge n. 863/1984.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama innanzitutto la disciplina dei contratti di solidarietà già contenuta nell’art. 1 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, e la precedente circolare n. 2749 G.S. dell’8 gennaio 1986, che aveva affrontato il tema dell’accreditamento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione persa per la riduzione dell’orario di lavoro.

Viene poi considerato l’art. 13 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che ha stabilito soltanto che l’integrazione salariale non subisce riduzioni per eventuali aumenti salariali derivanti dalla contrattazione aziendale, senza innovare il criterio di calcolo della contribuzione figurativa, che resta agganciato alla retribuzione effettivamente persa.

Effetti della legge n. 236/1993

La circolare esamina inoltre la legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 5, che ha introdotto due profili rilevanti:

  • l’elevazione al 75% della retribuzione persa dell’ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995, per un periodo massimo di due anni;
  • il riconoscimento, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese non rientranti nell’art. 1 della legge n. 863/1984, del beneficio dell’accreditamento figurativo della retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro, limitatamente a periodi non successivi al 31 dicembre 1995.

La circolare precisa che, in tutti i casi richiamati, nonché nelle ipotesi di cui ai commi 10 e 12 del medesimo art. 5, la retribuzione da accreditare è sempre quella persa dal lavoratore, cioè la differenza tra la retribuzione che sarebbe stata corrisposta con orario pieno e quella effettivamente percepita con orario ridotto.

Imprese rientranti nella legge n. 863/1984: compilazione del mod. 01/M

Per i dipendenti delle imprese incluse nel campo di applicazione della legge n. 863/1984, la circolare conferma le istruzioni del manuale dell’aprile 1990 per la compilazione delle denunce 01/M e 03/M.

Nel quadro D del mod. 01/M:

  • non deve essere indicato nelle caselle "SETT" e "SETT. 2" il numero delle settimane in cui si è verificata la riduzione di retribuzione, poiché tali settimane vanno incluse tra quelle da riportare nel quadro B;
  • nella casella "DIFF. RETR. DA ACCR. PER CIG" deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarietà.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 212 del 13 luglio 1994, ribadendo che il contratto di solidarietà conserva la sua natura di riduzione dell’orario di lavoro settimanale anche quando la distribuzione dell’orario avvenga con diversa periodicità, concentrando le prestazioni solo in alcune settimane del periodo.

Imprese non rientranti nella legge n. 863/1984: procedura tramite Ispettorati del lavoro

Per i lavoratori delle imprese non rientranti nella legge n. 863/1984, la circolare stabilisce che le SAP devono attivarsi presso gli Ispettorati Provinciali del Lavoro competenti, affinché questi emettano gli ordinativi di pagamento del contributo e trasmettano copia della scheda informativa prevista dall’allegato n. 4 alla circolare ministeriale n. 6 del 25 gennaio 1994, con l’indicazione degli estremi del decreto di concessione ministeriale.

Agli stessi Ispettorati deve essere richiesto di comunicare ogni successiva variazione relativa:

  • agli assicurati;
  • ai periodi interessati;
  • agli importi del contributo dovuto.

In tali ipotesi nessun dato deve essere riportato dal datore di lavoro nel quadro D del mod. 01/M ai fini dell’accredito dei contributi figurativi.

Gestione dei dati retributivi e fondi previdenziali interessati

La circolare chiarisce che, per i lavoratori ai quali si applica il comma 5 dell’art. 5 della legge n. 236/1993, i dati retributivi per l’accredito figurativo devono essere rilevati dalla scheda informativa fornita dall’Ispettorato provinciale del lavoro. Per le ipotesi di cui al comma 4 dello stesso articolo, i dati devono invece essere tratti dalla scheda di cui all’allegato n. 3 alla circolare ministeriale n. 212/1994.

Infine, sulla base della formulazione delle norme richiamate, i periodi coperti dal particolare trattamento di integrazione salariale per contratti di solidarietà sono accreditabili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione nella gestione cui il lavoratore è iscritto. La circolare ritiene pertanto che tale riconoscimento operi, di norma, non solo nel F.P.L.D. ma anche nei Fondi sostitutivi gestiti dall’Istituto.

Indicazione finale

La circolare si chiude con la precisazione che l’allegato 1 sarà trasmesso con il documento cartaceo.

Punti principali

Principio generale di accredito della retribuzione persa

La contribuzione figurativa va commisurata alla retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro. La legge n. 223/1991 non ha modificato questo criterio, limitandosi a stabilire che l’integrazione salariale non subisce riduzioni per eventuali aumenti salariali derivanti dalla contrattazione aziendale.

Contratti di solidarietà ex legge n. 236/1993

Per i contratti stipulati tra il 1 gennaio 1993 e il 31 dicembre 1995, l’art. 5 della legge n. 236/1993 prevede l’elevazione al 75% della retribuzione persa del trattamento di integrazione salariale, per un periodo massimo di due anni. Per i lavoratori di imprese non rientranti nell’art. 1 della legge n. 863/1984, è riconosciuto l’accredito figurativo della retribuzione persa, riferita ai periodi non successivi al 31 dicembre 1995.

Compilazione del mod. 01/M per le imprese soggette alla legge n. 863/1984

Per i dipendenti di imprese rientranti nella legge n. 863/1984 si confermano le istruzioni del manuale aprile 1990 per la compilazione delle denunce 01/M e 03/M. Nel quadro D del mod. 01/M: non devono essere indicate nelle caselle "SETT" e "SETT. 2" le settimane in cui si è verificata la riduzione di retribuzione, che vanno invece comprese nel quadro B; nella casella "DIFF. RETR. DA ACCR. PER CIG" deve essere riportata la retribuzione persa per il contratto di solidarietà. La circolare richiama anche la precedente n. 212 del 13.7.1994, ribadendo che il contratto di solidarietà resta caratterizzato dalla riduzione settimanale dell’orario di lavoro, anche quando tale riduzione sia distribuita con diversa periodicità.

Adempimenti per le imprese non rientranti nella legge n. 863/1984

Per i lavoratori di imprese non rientranti nel campo di applicazione della legge n. 863/1984, l’accredito figurativo non passa dalla compilazione del quadro D del mod. 01/M da parte del datore di lavoro. Le SAP devono invece attivarsi presso gli Ispettorati provinciali del lavoro competenti, affinché questi emettano gli ordinativi di pagamento del contributo e inviino la scheda informativa con gli estremi del decreto di concessione ministeriale. Gli Ispettorati devono inoltre comunicare eventuali successive variazioni relative a assicurati, periodi o importi del contributo.

Utilizzo delle schede informative e rilevazione dei dati retributivi

Per l’accredito figurativo relativo ai lavoratori interessati dall’art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, i dati retributivi devono essere rilevati dalla scheda informativa fornita dall’Ispettorato provinciale del lavoro. Per le ipotesi del comma 4 dell’art. 5 della stessa legge si utilizza la scheda allegato n. 3 alla circolare ministeriale n. 212/1994; per il comma 5 si utilizza la scheda informativa di cui all’allegato n. 4 della circolare ministeriale n. 6 del 25.1.1994.

Riconoscimento nei fondi previdenziali

In base al tenore letterale delle norme richiamate, i periodi per i quali è corrisposto il trattamento di integrazione salariale nei contratti di solidarietà sono accreditabili figurativamente ai fini del diritto e della misura della pensione nella gestione di iscrizione dei lavoratori interessati. La circolare precisa che ciò vale, di norma, non solo per il F.P.L.D. ma anche per uno dei Fondi sostitutivi gestiti dall’Istituto.

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