Circolare numero 268 del 10-10-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti dell'art. 4-ter della legge n. 63/1993 sulle pratiche previdenziali che coinvolgono periodi di attività agricola come coltivatore diretto, colono o mezzadro riferiti agli anni 1957-1961. Stabilisce che il riesame non è generalizzato: riguarda solo le pratiche non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge, mentre restano fermi i provvedimenti già definiti prima di tale data. Vengono inoltre confermate eccezioni specifiche per la contribuzione figurativa del servizio militare nell'AGO e chiarite le regole per i Fondi "Elettrici" e "Telefonici".
Riesame di riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti alla luce dell'art. 4-ter L. 63/1993 per i lavoratori autonomi CD/CM
Riesame delle pratiche previdenziali alla luce dell'art. 4-ter L. 63/1993
La circolare fornisce ulteriori istruzioni sugli effetti dell'art. 4-ter della legge n. 63/1993, già applicato nell'ambito delle gestioni assicurative dei lavoratori autonomi CD/CM con la circolare n. 217 del 19.7.1994. L'obiettivo è chiarire in quali casi i periodi di attività agricola 1957-1961, ora pienamente riconosciuti, possano incidere su riscatti, ricongiunzioni e riconoscimenti presso altre gestioni previdenziali.
Portata della nuova disciplina sui periodi CD/CM
La norma, come interpretata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha attribuito rilevanza previdenziale ai periodi di reale attività di coltivatore diretto, colono o mezzadro relativi agli anni 1957-1961, superando il precedente impedimento contenuto nella legge n. 1047/1957 nei casi di assenza dell'interessato dal nucleo familiare al 31 dicembre di uno o più di tali anni. La disposizione ha inoltre riconosciuto la cumulabilità o coesistenza di tali periodi con altri periodi inferiori all'anno già accreditati in base alla normativa vigente all'epoca.
Incidenza sulle posizioni assicurative e sulle pratiche pregresse
L'effetto della nuova legge non si limita alla gestione CD/CM, ma incide anche sulle posizioni assicurative originariamente costituite e sui periodi che, in passato, erano stati esclusi da trasferimento, riscatto o ricongiunzione presso altre gestioni previdenziali. La circolare richiama in particolare:
- le ricongiunzioni ex art. 1 della legge n. 29/1979 verso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- le ricongiunzioni ex art. 2 della legge n. 29/1979 presso Fondi esclusivi, esonerativi o sostitutivi dell'AGO;
- i riscatti e i riconoscimenti di periodi di lavoro all'estero;
- la costituzione di rendita vitalizia presso il FPLD.
La ragione del riesame è che l'art. 4-ter, modificando il valore assicurativo dei periodi agricoli 1957-1961, determina anche la necessità di ricalcolare i periodi oggetto di riscatto ex art. 11 della legge n. 233/1990 e quelli figurativi per servizio militare riconoscibili nella gestione CD/CM e nell'AGO.
Limiti al riesame e criterio di definitività
La circolare precisa che il riesame non può essere esteso automaticamente a tutte le pratiche del passato. Deve invece essere circoscritto entro limiti coerenti con i principi generali e con gli interessi delle gestioni e degli enti destinatari delle posizioni assicurative.
Viene quindi introdotta una deroga al principio secondo cui le domande si esaminano secondo la normativa vigente alla data di presentazione: sono riesaminabili le sole pratiche che, alla data di entrata in vigore della legge n. 63/1993, non erano ancora definite mediante invio della lettera di accoglimento e dell'eventuale richiesta di pagamento dell'onere.
Per tali pratiche il riesame è disposto:
- su domanda dell'interessato;
- oppure d'ufficio, se le pratiche risultano ancora in istruttoria.
Il riesame è ammesso indipendentemente dal fatto che l'onere sia già stato pagato o che sia decorso infruttuosamente il termine assegnato per il pagamento.
Al contrario, non devono essere riesaminate le domande già definite prima dell'entrata in vigore della nuova legge, sia in senso positivo sia negativo, in ragione della loro definitività e della natura di negozio bilaterale pubblico riconosciuta dalla giurisprudenza a riscatti e ricongiunzioni.
Casi considerati "non definiti"
La circolare specifica che possono essere considerate "non definite" le pratiche che siano state riesaminate successivamente alla data di entrata in vigore della legge oppure quelle che, per altri motivi, debbano ancora essere riesaminate. Solo in questi casi può operare il nuovo assetto normativo introdotto dall'art. 4-ter.
Nuove domande per i periodi non sistemati nel riesame
Per i periodi ora riconosciuti dalla legge che non trovino sistemazione attraverso il riesame delle pratiche pregresse, resta comunque possibile presentare nuove domande di riscatto o di ricongiunzione, secondo le condizioni generali previste dalle rispettive discipline legislative.
Servizio militare: conferme e precisazioni
La circolare conferma, come eccezione al principio generale del riesame, le disposizioni già contenute nella circolare n. 217 del 19.7.1994 e nel messaggio n. 23957 del 2.9.1994 riguardanti l'accreditamento della contribuzione figurativa del periodo di servizio militare nell'AGO.
Viene inoltre chiarito che, per i Fondi di previdenza degli "Elettrici" e dei "Telefonici", disciplinati rispettivamente dall'art. 3 della legge n. 1079/1971 e dall'art. 2, lett. b), primo comma, della legge n. 166/1991, l'accreditamento figurativo già operato per una frazione di anno resta validamente attribuito anche se, sommando le giornate di iscrizione alla gestione autonoma trasformate in contributi settimanali, tale frazione conduca alla valutazione di un intero anno.
Punti principali
Effetti dell'art. 4-ter L. 63/1993 sulle posizioni CD/CM
La norma attribuisce rilevanza previdenziale ai periodi di reale attività di coltivatore diretto, colono o mezzadro relativi agli anni 1957-1961, anche quando in passato la legge n. 1047/1957 ne aveva escluso l'accreditamento per assenza dell'interessato dal nucleo familiare al 31 dicembre di uno o più di quegli anni. Tali periodi risultano inoltre cumulabili o coesistenti con altri periodi inferiori all'anno già accreditati secondo la normativa previgente.
Riesame delle pratiche di riscatto, ricongiunzione e riconoscimento
L'estensione della nuova disciplina comporta la necessità di riconsiderare i periodi che, in precedenza, erano stati esclusi da riscatto, ricongiunzione o riconoscimento ad altro titolo presso altre gestioni previdenziali, compresi FPLD e Fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'AGO. Tra le fattispecie richiamate figurano le ricongiunzioni ex art. 1 e 2 della legge n. 29/1979, i riscatti e i riconoscimenti di lavoro all'estero e la costituzione di rendita vitalizia.
Limiti al riesame: solo pratiche non ancora definite
Il riesame non è ammesso in modo automatico e generalizzato per tutte le pratiche pregresse, ma solo nei limiti compatibili con i principi generali e con l'interesse delle gestioni destinatarie. Sono riesaminabili, su domanda dell'interessato o d'ufficio se ancora in istruttoria, le pratiche non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge n. 63/1993, cioè quelle per le quali non era stata ancora inviata la lettera di accoglimento e l'eventuale richiesta di pagamento dell'onere, anche se l'onere era già stato versato o il termine era scaduto.
Pratiche escluse dal riesame
Non devono essere riesaminate le domande già definite prima dell'entrata in vigore della legge, siano esse accolte o respinte, in ragione della definitività dei provvedimenti e della natura di negozio bilaterale pubblico riconosciuta a riscatti e ricongiunzioni. Sono considerate "non definite" anche le pratiche riesaminate dopo la data di entrata in vigore della legge o comunque ancora da riesaminare per altri motivi.
Nuove domande per i periodi ora riconosciuti
Se i periodi agricoli 1957-1961 non possono essere sistemati attraverso il riesame delle pratiche già esistenti, essi possono essere oggetto di nuove domande di riscatto o di ricongiunzione, alle condizioni generali previste dalle leggi che disciplinano la materia.
Servizio militare: conferma delle eccezioni e disciplina dei Fondi speciali
Restano ferme le istruzioni già impartite con la circolare n. 217 del 19.7.1994 e il messaggio n. 23957 del 2.9.1994 sull'accreditamento della contribuzione figurativa del servizio militare nell'AGO. Per i Fondi "Elettrici" e "Telefonici", disciplinati rispettivamente dall'art. 3 della legge n. 1079/1971 e dall'art. 2, lett. b), primo comma, della legge n. 166/1991, l'accreditamento già effettuato per una frazione di anno in cui sia stata svolta anche attività lavorativa con iscrizione negli elenchi CD/CM resta valido anche se, trasformando le giornate di iscrizione in contributi settimanali, risulti valutato un intero anno.
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