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Circolare

Circolare numero 271 del 12-10-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dà attuazione alla convenzione del 28/9/1994 tra INPS e Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (A.S.G.B.) per la trattenuta delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola. Vengono richiamate le regole di validità della delega, le modalità di controllo delle SAP, i conti da utilizzare per la rilevazione contabile e le modalità di versamento all’Organizzazione sindacale. Sono inoltre indicate la misura del rimborso per il servizio di esazione, l’IVA, la periodicità dei versamenti, la decorrenza pratica dell’accordo e la sua durata.

Riscossione INPS delle quote associative A.S.G.B. sulle prestazioni di disoccupazione agricola

Convenzione INPS-A.S.G.B. per la riscossione delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola

La circolare dà esecuzione all’accordo sottoscritto il 28 settembre 1994 tra l’INPS e l’Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (A.S.G.B.) per la trattenuta e il riversamento delle quote associative degli iscritti, operate sulle prestazioni di disoccupazione agricola. L’intervento amministrativo si colloca nell’ambito dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e rinvia, per gli aspetti applicativi, alla normativa e alle disposizioni operative vigenti.

Ambito di applicazione e destinatari

L’accordo riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37. Il diritto alla trattenuta può essere esercitato dai soggetti aventi diritto a tali prestazioni, che abbiano validamente conferito la delega prevista dalla legge.

Requisiti e validità della delega

La convenzione richiama espressamente i requisiti di validità della delega, che devono risultare dal testo riportato nel modulo di domanda della prestazione. In particolare, la delega:

  • deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
  • deve recare il timbro dell’associazione stipulante;
  • deve essere corredata dalla firma del rappresentante dell’organizzazione.

La circolare precisa che le SAP devono controllare, per le prestazioni di competenza 1994, che nelle deleghe siano rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma indicati nel testo dei modelli Prest-Agr. 21 T.P. Inoltre, sul modulo di domanda delle prestazioni di disoccupazione agricola la Federazione è indicata con la sigla A.S.G.B.

In caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenute sulla prestazione.

Modalità di presentazione e decorrenza degli effetti

La delega deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale. Produce effetto in occasione del pagamento della prestazione richiesta e si intende concessa irrevocabilmente per l’anno cui si riferisce la prestazione. L’INPS non tiene conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.

Misura del contributo e rimborso delle spese di esazione

La misura del contributo dovuto a favore della Federazione sindacale deve essere espressamente indicata nell’atto di delega. La circolare richiama inoltre che, al momento, per ogni quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola è dovuta la somma di L. 836,53, come già comunicato con messaggio n. 37610 del 2 maggio 1994.

Le spese del servizio di esazione sono regolate dall’art. 7 della convenzione e dalla determinazione del Commissario Straordinario INPS n. 2321 del 9 marzo 1994. Esse devono essere calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti rilevati e della quota di partecipazione alle spese generali annuali secondo quanto stabilito dalla stessa determinazione. A tali importi si aggiunge l’IVA sul rimborso del servizio di esazione.

Contabilità: conti istituiti e imputazioni

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei successivi riversamenti all’A.S.G.B. sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA 29/03: imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
  • GPA 18/03: rilevazione del debito verso l’Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (A.S.G.B.), da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’imposta sul valore aggiunto devono essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25. Nell’allegato contabile i conti sono descritti con la relativa denominazione completa e abbreviata.

Versamenti all’organizzazione sindacale

L’INPS deve versare all’associazione sindacale stipulante l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, al netto delle spese previste e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, con cura dell’Istituto affinché il termine sia rispettato sia per le liquidazioni effettuate con il sottosistema di elaborazione periferica sia per quelle gestite con procedure diverse.

L’Organizzazione deve ricevere anche supporti magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune, contenenti i nominativi dei soggetti trattenuti, i relativi dati anagrafici e gli importi.

Se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute con le modalità ordinarie, l’organizzazione sindacale è tenuta al rimborso delle somme a semplice richiesta dell’INPS.

Modalità di pagamento e conto bancario

I versamenti devono essere eseguiti mediante ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato annualmente all’INPS dall’organizzazione stipulante. Per la convenzione in esame il bonifico deve essere effettuato sul conto corrente bancario n. 271600 acceso presso la Cassa di Risparmio di Bolzano, Piazza Walter 1, intestato all’Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi.

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate sono definiti direttamente tra le stesse.

Responsabilità e controversie

L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità comunque derivante dall’applicazione della convenzione. L’associazione sindacale stipulante deve inoltre rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo.

Durata dell’accordo, rinnovo e revisione

L’accordo è efficace dalla data di stipulazione e la sua pratica attuazione decorre con il pagamento delle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1995, cioè con competenza 1994. La validità è fissata fino al 31 dicembre 1995, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta da inviarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ogni anno.

È prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti stipulanti, qualora nel corso dell’esecuzione si renda necessaria l’introduzione di aggiunte o modifiche.

Domicilio delle parti

Ai fini dell’applicazione dell’accordo, le parti eleggono domicilio presso:

  • INPS, Viale Ciro il Grande 21, Roma;
  • Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (A.S.G.B.), Dr. Streiter-Gasse 20, Bolzano.

Sintesi operativa per gli uffici

Le strutture INPS devono quindi:

  • verificare la correttezza formale delle deleghe Prest-Agr. 21 T.P.;
  • applicare le trattenute sulle prestazioni di disoccupazione agricola dei lavoratori aventi diritto;
  • imputare contabilmente gli importi ai conti GPA 29/03, GPA 18/03, GPA 24/42 e GPA 24/25 secondo la causale prevista;
  • effettuare i riversamenti mensili all’A.S.G.B. con bonifico bancario entro il mese successivo al pagamento;
  • considerare l’accordo operativo dal pagamento delle prestazioni riferite all’anno 1995, con scadenza al 31 dicembre 1995 salvo rinnovo tacito.

Punti principali

Oggetto dell’accordo e finalità

La circolare comunica l’avvenuta sottoscrizione, in data 28 settembre 1994, dell’accordo tra INPS e Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (A.S.G.B.) per la riscossione, da parte dell’Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti all’Organizzazione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Requisiti di validità della delega

Viene richiamato l’art. 2 della convenzione, che disciplina i requisiti formali e sostanziali della delega. Le SAP devono verificare che le deleghe relative alle prestazioni di competenza 1994 rispettino tutti gli elementi previsti nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P. Si precisa inoltre che sulla delega già stampata sul modello di domanda delle prestazioni di disoccupazione agricola la Federazione è indicata con la sigla A.S.G.B.

Contabilità e conti istituiti

Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei relativi versamenti sono stati istituiti due nuovi conti: GPA 29/03 per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola; GPA 18/03 per la rilevazione del debito verso A.S.G.B., da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA devono essere imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.

Importo della quota e compensi accessori

La circolare richiama che per ciascuna quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola è dovuta la somma di L. 836,53, come comunicato con messaggio n. 37610 del 2 maggio 1994. Dalle somme da versare alla Unione devono essere detratti il rimborso delle spese del servizio di esazione e la relativa IVA, ove dovuti.

Versamenti alla Federazione e modalità operative

I versamenti in favore dell’A.S.G.B., da addebitare al conto GPA 18/03, devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 dell’accordo, mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 271600 acceso presso la Cassa di Risparmio di Bolzano, Piazza Walter 1. L’accordo prevede inoltre l’invio all’Organizzazione di supporti magnetici o elenchi provinciali e comunali con i dati dei soggetti per i quali è stata operata la trattenuta.

Validità dell’accordo e decorrenza

L’accordo è impegnativo dalla data di stipulazione, ma la sua pratica attuazione decorre con il pagamento delle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1995, cioè per la competenza 1994. Ha validità fino al 31 dicembre 1995 e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da inviarsi con raccomandata A/R entro il 30 giugno di ciascun anno.

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