Cassazione Civile, Ordinanza n. 02140/2023 del 24/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società proprietaria di alcuni fabbricati e di un'area fabbricabile nel territorio comunale ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno d'imposta 2010, per un importo complessivo di euro 35.665,00. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, invece, era stato rigettato. In cassazione la contribuente ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 7 della l. n. 212 del 2000, sostenendo che l'avviso fosse immotivato o comunque insufficientemente motivato, perché si limitava a richiamare due delibere comunali non allegate, per di più inidonee a giustificare il valore venale applicato ai terreni, tenuto conto dei vincoli urbanistici e della diversa classificazione delle aree. La contribuente ha quindi contestato la legittimità del criterio di stima utilizzato dall'ufficio e la mancata considerazione delle specifiche caratteristiche dei terreni.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che, in materia di ICI, l'obbligo di allegazione ex art. 7 dello Statuto del contribuente riguarda gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali, come le delibere del consiglio comunale, soggette a pubblicità legale e quindi presumibilmente conoscibili. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente applicato tale principio, reputando motivato l'avviso anche senza allegazione delle delibere, e che le censure sul valore venale erano comunque inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché la contribuente non aveva indicato specificamente in quale atto del giudizio di merito avesse dedotto i vincoli asseritamente incidenti sul valore. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento anche dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992
sono stati richiamati dalla contribuente a sostegno della censura sulla determinazione del valore imponibile ICI
art. 7 della L. n. 212 del 2000
l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nella motivazione dell'atto impositivo riguarda solo gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente
art. 1 del d.lgs. n. 32 del 2001
viene richiamato quale precisazione del contenuto dell'obbligo di allegazione previsto dallo Statuto del contribuente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento della declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In materia di accertamento ICI, non è necessario allegare all'avviso di accertamento gli atti generali dell'ente locale richiamati nella motivazione, quando tali atti siano soggetti a pubblicità legale e quindi conoscibili dal contribuente.
- L'obbligo di allegazione previsto dallo Statuto del contribuente opera per gli atti richiamati che non siano già conosciuti o comunque conoscibili dal destinatario dell'atto impositivo.
- Chi contesta in cassazione la determinazione del valore venale o altri presupposti fattuali dell'accertamento deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando specificamente dove e quando tali deduzioni siano state introdotte nel giudizio di merito.
- La mera deduzione di arbitrarietà del valore accertato non è sufficiente se non è accompagnata da una contestazione specifica e processualmente localizzata dei fatti posti a base della censura.
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