Sentenza n. 194/2026 - Roma, Sezione 1B
per l’accertamento e la declaratoria - dello svolgimento da parte del ricorrente, in qualità di Giudice Onorario con funzioni di Giudice di Pace, fin dalla propria assunzione, a seguito dei decreti di nomina allegati, di un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, ovvero rientrante nella nozione di “lavoratore” prevista ed accolta nell’ambito del diritto dell’Unione Europea, secondo i principi indicati dalla Corte di Giustizia Europea; - del diritto a un trattamento economico e normativo – in relazione al rapporto di lavoro in essere, ovvero, nel caso dei ricorrenti, cessati per raggiungimento dei limiti di età, con il Ministero della Giustizia – non discriminatorio ed equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del Ministero convenuto, ai sensi della normativa vigente e in ogni caso conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 1999/70/CE; - conseguentemente, per la condanna del Ministero della Giustizia, ove occorra ai sensi dell’art. 2126 c.c., alla rideterminazione del trattamento economico applicato nei confronti del ricorrente sin dalla data di assunzione in servizio in materia di retribuzione e mensilità aggiuntive, ferie, maternità, malattia ed infortunio, trattamento fine rapporto di lavoro, ed in relazione ad ogni altro diritto derivante dalle disposizioni di legge e di contratto collettivo applicabili a tale rapporto, in ragione dell’attività svolta alle dipendenze del Ministero convenuto, con pronuncia di condanna generica e con espressa riserva di successiva quantificazione in separato giudizio anche in base ai principi dell’art. 36 Costituzione; - del diritto del ricorrente alla tutela previdenziale ed assicurativa, con obbligo del Ministero convenuto di provvedere alla regolarizzazione della sua posizione con effetto dall’inizio del rapporto di servizio e con obbligo di versamento dei relativi contributi previdenziali ed assicurativi presso gli enti competenti con eguale decorrenza, secondo il regime applicabile ad un rapporto di lavoro alle dipendenze del Ministero della Giustizia ritenuto comparabile, nei sensi indicati in ricorso; - dell’abusiva reiterazione da parte del Ministero convenuto dei rapporti di lavoro a termine fin dall’assunzione in servizio con il primo decreto di nomina, in violazione della direttiva n. 1999/70/CE e della vigente normativa nazionale, e, conseguentemente, per la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di causa e comunque in misura non inferiore all’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 l. n. 180/2010, oltre al risarcimento del danno ulteriore, come dedotto in ricorso; - in via gradata, del diritto al godimento delle ferie, dei congedi di maternità o paternità e di ogni altra tutela o diritto derivanti dalle direttive europee ed applicabili al ricorrente in quanto lavoratore, e pertanto, per la condanna del Ministero convenuto al risarcimento dei danni per l’inadempienza agli obblighi ivi previsti, fin dall’inizio del rapporto lavorativo, da liquidarsi in via equitativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’indennità prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116/2017 e, più in generale, trattamento economico e normativo del rapporto onorario, reiterazione degli incarichi a termine e mancato riconoscimento delle ferie annuali retribuite
Esito
Favorevole al ricorrente (giudice onorario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto di accertare che l’attività svolta quale giudice di pace integrasse un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, la nozione unionale di lavoratore, con conseguente diritto a un trattamento economico, normativo, previdenziale e assicurativo non discriminatorio rispetto ai magistrati professionali o, in subordine, al personale comparabile del Ministero della Giustizia. Ha inoltre dedotto l’abusiva reiterazione degli incarichi a termine, chiedendo il risarcimento del danno, nonché il riconoscimento delle ferie, dei congedi e delle ulteriori tutele derivanti dal diritto dell’Unione. Il ricorso era stato riassunto dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorrente aveva presentato domanda di conferma e stabilizzazione ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 116/2017, ma non aveva partecipato al colloquio per mancata ricezione della convocazione; il successivo provvedimento di non conferma era stato annullato dal TAR, con conseguente riammissione nell’incarico e contestuale revoca ai sensi dell’art. 21 dello stesso decreto legislativo. Il Ministero ha chiesto il rigetto; l’I.N.P.S. ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto le domande dirette a ottenere l’assimilazione integrale del giudice onorario al magistrato professionale o a un dipendente pubblico, nonché il riconoscimento generalizzato del trattamento economico, normativo, previdenziale e assicurativo dei lavoratori comparabili. Il giudice onorario può essere qualificato come lavoratore a tempo determinato solo per specifici profili e non è comparabile integralmente al magistrato di carriera, considerati l’assenza di concorso pubblico, la natura non esclusiva e non continuativa dell’incarico, la compatibilità con altre attività professionali, la limitata competenza degli affari, il diverso sistema di valutazione e il regime indennitario. È stata respinta anche la domanda risarcitoria per reiterazione abusiva degli incarichi, non ravvisandosi un danno ingiusto: le proroghe erano incondizionate, consentivano la prosecuzione di altre attività e potevano essere giustificate dall’esigenza di assicurare continuità all’amministrazione della giustizia; inoltre la riforma ha previsto la stabilizzazione quale rimedio in forma specifica. Il TAR ha ritenuto invece fondata la domanda relativa al diritto alle ferie annuali retribuite maturate anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2017. Tale diritto, di fonte unionale, è imperativo e incondizionato e non può essere sacrificato mediante la rinuncia imposta ai magistrati onorari che partecipano alla procedura di conferma. È stata respinta l’eccezione di improcedibilità, poiché il ricorrente non aveva conseguito l’indennità prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 116/2017, nonché l’eccezione di prescrizione, ritenendo che l’esercizio dei diritti fosse stato impedito in diritto dall’orientamento nazionale contrario almeno fino alla pronuncia CGUE del 16 luglio 2020 e che il giudizio fosse stato tempestivamente introdotto. L’I.N.P.S. è stato dichiarato privo di legittimazione passiva ed estromesso dal giudizio. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 116/2017
la domanda di partecipazione alle procedure valutative di cui al comma 3 comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto all'indennità di cui al comma 2 in caso di mancata conferma
La disposizione può prevedere la rinuncia alle pretese pregresse quale bilanciamento della stabilizzazione, ma non può subordinare la partecipazione alla procedura alla rinuncia al diritto unionale alle ferie annuali retribuite.
art. 21 d.lgs. n. 116/2017
Richiamato quale base della revoca dall’incarico del giudice onorario.
direttiva 1999/70/CE
Il rapporto onorario può rientrare nella nozione unionale di lavoratore a tempo determinato, ma ciò non comporta l’assimilazione integrale al magistrato professionale; la disciplina deve comunque assicurare il rispetto dei diritti imperativi derivanti dall’accordo quadro.
clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Opera sul piano del trattamento equivalente dei lavoratori a tempo determinato, senza imporre l’equiparazione generale tra magistrati onorari e magistrati ordinari.
clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Richiede misure effettive contro l’abuso nella successione dei rapporti a termine, ma non impone il cumulo tra stabilizzazione e risarcimento; non consente tuttavia di subordinare la stabilizzazione alla rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite.
art. 7 direttiva 2003/88/CE
Riconosce il diritto alle ferie annuali retribuite quale diritto imperativo e incondizionato, non rinunciabile come condizione per la conferma nell’incarico.
art. 31, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Rafforza la tutela del diritto alle ferie annuali retribuite dei magistrati onorari.
art. 2126 c.c.
Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto fondamento per la trasformazione o assimilazione del rapporto onorario al pubblico impiego.
art. 36 Costituzione
Invocato dal ricorrente ai fini del trattamento economico, senza accoglimento della pretesa generale di equiparazione.
Massime di principio
- Il giudice onorario può rientrare nella nozione unionale di lavoratore a tempo determinato quanto a specifici diritti e condizioni di impiego, ma non è per ciò solo equiparabile integralmente al magistrato professionale o qualificabile come dipendente pubblico, quando il suo status è caratterizzato da accesso diverso dal concorso, incarico temporaneo, attività non esclusiva e non continuativa, compatibilità con altre professioni, competenze limitate e remunerazione indennitaria.
- Il principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori comparabili opera quoad effectum, con riferimento a singoli e specifici aspetti del rapporto, e non elimina le differenze ontologiche e funzionali tra magistratura onoraria e magistratura professionale.
- La previsione della stabilizzazione quale rimedio alla reiterazione abusiva di rapporti a termine può costituire una sanzione effettiva senza necessità di cumulare un ulteriore risarcimento monetario, purché il rimedio sia adeguato e non meramente simbolico.
- La partecipazione alla procedura di conferma dei magistrati onorari non può essere subordinata alla rinuncia al diritto alle ferie annuali retribuite maturato nel precedente rapporto onorario, poiché tale diritto, derivante dal diritto dell’Unione, è imperativo e incondizionato.
- La disciplina nazionale può collegare alla domanda di conferma la rinuncia alle ulteriori pretese derivanti dal rapporto onorario pregresso, ma tale rinuncia non può riguardare diritti unionali inderogabili, come quello alle ferie annuali retribuite.
- La prescrizione dei diritti connessi al rapporto onorario può essere esclusa quando il loro esercizio sia stato oggettivamente impedito in diritto da un consolidato orientamento giurisprudenziale nazionale contrario, almeno fino al superamento di tale orientamento da parte della giurisprudenza unionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →