Cassazione Penale, Sentenza n. 17847/2025 del 12/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava: 1) la prescrizione del reato ex art. 474 c.p.; 2) l'erronea qualificazione della merce come contraffatta (sostendo trattarsi di "falso grossolano", di merci di anni precedenti, fuori moda o difettose vendute a prezzo di stoccaggio) e la mancanza di perizia per accertare l'anno di produzione; 3) l'insussistenza del reato di ricettazione o, in subordine, il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648 comma 2 c.p.; 4) vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. relativamente al riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva, senza adeguata giustificazione della riduzione sanzionatoria. La difesa sosteneva inoltre che parte della merce fosse già stata restituita all'imputato in un precedente procedimento conclusosi con assoluzione "perché il fatto non sussiste" e che l'imputato era un commerciante ambulante a posteggio fisso che acquistava merce in stock per rivenderla.
La decisione
La Corte ha dichiarato manifestamente infondati tutti i motivi di ricorso. Sulla prescrizione: la recidiva specifica e reiterata ritenuta in capo all'imputato (artt. 157 e 161 c.p.) ha determinato un termine di prescrizione decennale per il reato di cui all'art. 474 c.p., perciò il reato non era prescritto entro la data indicata. La Corte ha inoltre chiarito che, ai fini del computo della prescrizione, la recidiva si considera applicata anche se nel giudizio è stata bilanciata in equivalenza con attenuanti (ex art. 157, comma 3 c.p.). Sul profilo della qualificazione del fatto: la giurisprudenza consolidata e la Corte hanno ritenuto che l'art. 474 c.p. integra reato anche in caso di "falso grossolano", poiché è un reato di pericolo che tutela la fede pubblica e non richiede la realizzazione dell'inganno; nel caso specifico la Corte d'appello ha ritenuto, con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, che le difformità non avessero carattere di tal grossolanità da escludere la possibilità di inganno per la generalità dei consumatori. Sulle allegazioni relative alla provenienza della merce e alla precedente restituzione/assoluzione: la difesa non ha documentato le affermazioni (es. fatture sufficienti o documenti comprovanti la restituzione di tutta la merce) né ha prodotto perizia idonea; risultava prodotta una sola fattura non riferibile a tutti i beni sequestrati. Pertanto il ricorso è stato respinto e la condanna/accertamento del reato sono stati confermati.
Norme richiamate
Sanziona la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto; è reato di pericolo che tutela la fede pubblica e si configura anche quando la contraffazione sia "grossolana", poiché non è richiesta la realizzazione dell'inganno.
Prevede la fattispecie attenuata per la ricettazione in casi previsti; la difesa aveva chiesto il riconoscimento in via subordinata, ma la Corte non ha ritenuto provata la ricettazione attenuata per mancanza di adeguata documentazione probatoria.
«Non si applicano le disposizioni dell'art. 69 cod. pen. e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma»
Stabilisce gli effetti della recidiva sul trattamento sanzionatorio e sul calcolo della prescrizione: la recidiva, anche se valutata in bilanciamento in equivalenza con attenuanti ex art. 69, deve comunque essere considerata ai fini del computo del tempo di prescrizione.
Regola ulteriori conseguenze della recidiva sulla determinazione della pena e, in combinato disposto con l'art. 157, incide sul termine di prescrizione; utilizzata per calcolare il termine decennale di prescrizione nel caso concreto.
Norma sul giudizio di equivalenza fra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha precisato che, ai fini della prescrizione, l'art. 69 non si applica quando opera l'art. 157 (recidiva) per il computo del tempo necessario a prescrivere.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Riguarda i vizi di motivazione impugnabili in cassazione; il ricorso per carenza motivazionale relativo al riconoscimento delle attenuanti è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello ha fornito motivazione sufficiente, e la valutazione di merito è insindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- La recidiva, anche se nel giudizio viene bilanciata in equivalenza con le attenuanti generiche, incide sul calcolo della prescrizione: per il computo del termine di prescizione la recidiva si considera applicata ai sensi dell'art. 157 c.p.
- Il delitto di detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti (art. 474 c.p.) è un reato di pericolo volto a tutelare la fede pubblica: la configurabilità del reato non viene esclusa dalla "grossolanità" della contraffazione o dalle modalità di vendita (es. bancarella, prezzo basso), salvo che la contraffazione sia talmente evidente da rendere impossibile il disvalore protetto; tale valutazione è di merito.
- L'onere di provare la non contraffazione o la lecita provenienza della merce (es. tramite fatture, documentazione di acquisto, perizie che attestino anno di produzione o difetti) grava sulla difesa: mere asserzioni senza documentazione probatoria sono insufficienti.
- La precedente restituzione di beni e un'assoluzione in altro procedimento non esonerano automaticamente dall'accertamento di nuova responsabilità: occorre dimostrare con atti la coincidenza e la liceità della merce sequestrata.
- Le contestazioni sulla motivazione delle decisioni di merito (es. valutazione della grossolanità, adeguatezza delle attenuanti) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la Corte d'appello ha svolto una motivazione logica e coerente; per impugnare efficacemente occorre dimostrare vizi specifici di illogicità o insufficienza probatoria.
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