Cassazione Penale, Sentenza n. 3695/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per violazione di legge per l'omessa dichiarazione della prescrizione ritenuta già maturata al momento della pronuncia della sentenza di appello. I fatti contestati riguardano la violazione del foglio di via obbligatorio (artt. 2 e 76 d.lgs. n. 159/2011), con ultime condotte contestate in data 15/02/2018; il difensore sostiene che alla data della sentenza di appello (07/03/2023) il termine di prescrizione era già decorso
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la Corte d'appello di Bologna ha correttamente dichiarato estinti per prescrizione soltanto gli episodi commessi fino al 3/08/2017 e ha rideterminato la pena per la continuazione relativa agli episodi dal 5/08/2017 al 15/02/2018 nella misura di tre mesi di arresto. La Corte ha ritenuto che la legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3/08/2017, abbia introdotto una sospensione di 18 mesi della prescrizione a seguito della condanna in primo grado, da computare ai fini della prescrizione; con tale sospensione nessuno degli episodi successivi risulta estinto per prescrizione alla data della sentenza di appello (07/03/2023). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011
Le disposizioni sono quelle dei reati contestati (violazione del foglio di via obbligatorio). La Corte ha ritenuto che tali fattispecie fossero prescritte solo per i fatti commessi anteriormente al 3/08/2017 e non per quelli successivi
legge n. 103 del 2017
modifica del regime della prescrizione: sospensione di 18 mesi della prescrizione a seguito della sentenza di condanna in primo grado per il giudizio di appello
La Corte ha interpretato che la sospensione di 18 mesi introdotta dalla legge va computata ai fini della prescrizione e, pertanto, impedisce che i reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge siano considerati estinti per prescrizione alla data della pronuncia d'appello del 07/03/2023
Massime di principio
- Nel valutare la prescrizione in sede d'appello e di cassazione occorre computare anche le sospensioni e le modifiche normative intervenute successivamente ai fatti; in particolare la legge n. 103/2017 introduce una sospensione di 18 mesi da considerare nel calcolo
- Per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di una norma modificativa si applica il regime previgente; per quelli commessi dopo l'entrata in vigore vanno applicate le nuove disposizioni (es. sospensione della prescrizione)
- Il termine finale da considerare per stabilire se la prescrizione è maturata è la data della pronuncia che decide il giudizio (es. sentenza di appello): bisogna sommare/interporre eventuali sospensioni e interruzioni previste dalla legge
- Chi propone ricorso per vizio di omessa declaratoria di prescrizione deve dimostrare in modo chiaro e preciso l'erroneo calcolo dei termini da parte del giudice e tener conto delle modifiche legislative; altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile
- Difensori e parti devono esporre nel ricorso i calcoli dei termini di prescrizione e gli elementi normativi che giustificano la loro deduzione, indicando le date di inizio, di eventuali sospensioni e la data di riferimento per il computo
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