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Sentenza

Sentenza n. 4115/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Viterbo (Sezione Lavoro) n. 351 del 30.04.2024 - R.G.776/2023;

Giustizia amministrativa202509019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Viterbo, Sezione Lavoro, n. 351 del 30 aprile 2024. La sentenza aveva accertato il loro diritto alla Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 per specifici anni scolastici e aveva condannato il Ministero ad attivarla in loro favore. Il ricorso di ottemperanza riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, con esclusione del pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice ordinario. I ricorrenti hanno dedotto la persistente inottemperanza dell'Amministrazione, dopo la notificazione della sentenza presso la sede reale del Ministero il 30 aprile 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: la sentenza costituente titolo esecutivo era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e tra tale notificazione e la notificazione del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Nel merito, poiché non era controverso che la sentenza non fosse stata eseguita, il Tribunale ha ordinato al Ministero di attivare la Carta elettronica in favore di ciascun ricorrente, per l'importo riconosciuto dal giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione prima della notificazione del ricorso per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attivazione era stata riconosciuta dal giudice ordinario in favore dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, l'azione è procedibile quando la sentenza costituente titolo esecutivo è stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione e sono decorsi 120 giorni da tale notificazione prima della notificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Quando l'Amministrazione non contesta e non ha eseguito una pronuncia del giudice ordinario che le impone un'attività amministrativa o materiale determinata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente competente dell'Amministrazione, assegnandogli un termine per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta non comporta un compenso autonomo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione del dirigente dell'Amministrazione nominato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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