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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12958/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

Le ricorrenti, quali eredi di un soggetto che aveva in passato la disponibilità dell'immobile adibito a sede di un'associazione riconosciuta, avevano promosso domanda di rivendica sia dell'immobile sia di alcuni beni mobili (libri e opere d'arte) asseritamente personali del de cuius, nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio dell'ente. Il tribunale aveva accolto solo la domanda relativa all'immobile, qualificandone l'utilizzo come comodato e facendo decorrere la disdetta dalla notificazione dell'opposizione allo stato passivo; aveva invece rigettato la rivendica dei beni mobili per difetto di prova specifica della proprietà. Con il ricorso per cassazione le eredi hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere il tribunale valorizzato la documentazione prodotta a sostegno della proprietà dei beni mobili; (2) violazione dell'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., per avere ritenuto inammissibile la prova testimoniale dedotta in opposizione; (3) violazione degli artt. 99, comma 2, n. 4, l.fall., 112 e 115 c.p.c. quanto alla data di disdetta del comodato dell'immobile, assumendo che il tribunale non avesse considerato dichiarazioni del verbale d'inventario e ammissioni contenute nella relazione del liquidatore.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato come violazione di legge ma sostanzialmente diretto a censurare un omesso esame di fatti storici non adeguatamente individuati, oltre che privi di decisività; ha ribadito che, nella rivendica di beni mobili compresi nell'attivo di una procedura liquidatoria/fallimentare, grava sul terzo l'onere di provare il proprio diritto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che opera la presunzione legale di appartenenza al debitore dei beni mobili rinvenuti nell'abitazione o azienda a lui riferibili e che, salvo l'eccezione prevista dalla norma, il terzo deve fornire la cd. doppia prova con atto scritto avente data certa anteriore alla procedura, senza potersi normalmente avvalere di prova testimoniale o presuntiva; nel caso concreto, il capitolo di prova era generico e non specificava adeguatamente i fatti da provare né la ragione di conoscenza dei testi. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di specificità e decisività, rilevando che le dichiarazioni del verbale d'inventario rese dai difensori non hanno valore probatorio e che non era dimostrato se e quando la relazione del liquidatore fosse stata prodotta né che fosse stata specificamente indicata nell'opposizione; inoltre ha precisato che non è consentito usare l'art. 115 c.p.c. per contestare il modo in cui il giudice di merito valuta il materiale probatorio ritualmente acquisito.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare la valutazione discrezionale del materiale probatorio ritualmente acquisito; è invocabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposte d'ufficio oltre i limiti legali o fatti erroneamente qualificati come notori

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico, preciso e decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle prove

  • art. 103 l. fall.

    richiamato quale base del regime della rivendica dei beni mobili nell'ambito della procedura concorsuale/liquidatoria

  • art. 209 l.fall.

    richiamato quale norma che estende alla liquidazione del patrimonio dell'ente il regime della rivendica e dell'accertamento del passivo

  • art. 16 disp. att. c.c.

    richiamato come norma di collegamento per la formazione del passivo nella liquidazione generale del patrimonio delle associazioni riconosciute

  • art. 621 c.p.c.

    prevede una presunzione legale relativa di appartenenza al debitore dei beni mobili rinvenuti nell'abitazione o nell'azienda a lui riferibili e, in via eccezionale, consente la prova testimoniale o presuntiva quando il diritto del terzo è reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.

    richiede la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova nel ricorso introduttivo dell'opposizione allo stato passivo

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    richiamati per contestare la valutazione del materiale probatorio e l'omessa considerazione di elementi documentali, ma la Corte ne esclude la violazione nei termini prospettati

  • artt. 30 c.c.

    richiamato nel decreto impugnato come base della procedura di liquidazione del patrimonio dell'ente

  • artt. 16-20 disp. att. c.c.

    richiamati nel decreto impugnato per la disciplina procedurale della liquidazione del patrimonio delle associazioni riconosciute

  • art. 377, comma 2, c.p.c.

    la tardività della comunicazione dell'adunanza, rispetto al termine di 60 giorni, è stata sanata solo per la parte che ha depositato memoria

Massime di principio

  • Nella rivendica di beni mobili compresi nell'attivo di una procedura liquidatoria o concorsuale, il terzo deve provare in modo pieno il proprio diritto; la mera assenza del bene nella documentazione dell'ente non basta a dimostrare la proprietà del rivendicante.
  • Il terzo che intenda sottrarre beni mobili alla presunzione di appartenenza al debitore deve, di regola, fornire una prova documentale anteriore alla procedura idonea a dimostrare sia il diritto vantato sia il titolo dell'affidamento del bene al debitore, salva l'eccezione espressa prevista dalla legge quando il diritto sia reso verosimile dalla professione o dal commercio esercitati.
  • La prova testimoniale nella rivendica di beni mobili è soggetta a un regime restrittivo: è inammissibile se manca la specificità del capitolo, se non è spiegata la ragione della conoscenza dei testi e se la circostanza da provare non è decisiva.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, ma richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente omesso dal giudice di merito.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove disposte d'ufficio al di fuori dei limiti di legge o fatti erroneamente considerati notori; non è sufficiente contestare il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoPossesso
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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