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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4936/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge in relazione all'omessa indicazione, nel decreto di giudizio immediato, dell'avviso circa la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (richiamando l'art. 456, co.2 c.p.p. e l'art. 24 Cost.), e per erronea valutazione circa l'applicabilità dell'istituto della messa alla prova (art. 168-bis e art. 464-bis c.p.p.), con doglianza che la Corte territoriale non avrebbe applicato la legge più favorevole (favor rei) e non avrebbe accolto la richiesta di sospensione del procedimento nonostante la difficoltà di reperire un ente per lo svolgimento del programma a causa della pandemia; si deduce anche la nullità del decreto per violazione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: (i) la censura costituzionale (art. 24 Cost. e CEDU) non poteva essere proposta direttamente in sede di cassazione ma, se del caso, come questione di legittimità costituzionale; (ii) quando il giudizio immediato deriva dall'opposizione al decreto penale di condanna il decreto è emesso ai sensi dell'art. 456 commi 1,3 e 5 e quindi non rientra nell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. 456 che impone l'avviso sugli alternativi riti; pertanto l'omissione contestata non integrava la nullità invocata; (iii) la richiesta di messa alla prova era stata legittimamente rigettata perché il ricorrente non aveva allegato il programma di trattamento ovvero la richiesta di elaborazione del programma all'UEPE, come prescrive l'art. 464-bis co.4 c.p.p., né aveva prodotto nuova istanza all'UEPE dopo il rigetto precedente; la mancata produzione di tali elementi rendeva inammissibile l'istanza e ledeva il corretto esercizio della discrezionalità del giudice; (iv) la prescrizione non era maturata in considerazione dei periodi di sospensione previsti dall'art. 159 co.2 e dalla legge 103/2017; (v) condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    art. 186, co. 2, lett. B) e comma 2 sexies cod. strada

    Norma sostanziale che punisce la guida in stato di ebbrezza; al ricorrente è stata contestata e confermata la condanna per guida con tasso alcolemico superiore ai limiti, con aggravante per orario notturno.

  • art. 456 cod. proc. pen.

    il giudice emette decreto a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5

    La Corte ha ritenuto che, nel caso di opposizione al decreto penale di condanna, il decreto di giudizio immediato è regolato dai commi 1,3,5 di art.456 e che il comma 2 (che impone l'avviso sull'accesso a riti alternativi) non risulta applicabile, escludendo così la nullità invocata per omissione dell'avviso.

  • art. 464 cod. proc. pen.

    nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione

    Norma che conferma la specialità del giudizio nato dall'opposizione al decreto penale e limita l'accesso a taluni riti alternativi in quella specifica sede, coerentemente con l'interpretazione sull'art.456.

  • art. 464-bis cod. proc. pen.

    All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma

    Requisito di ammissibilità dell'istanza di sospensione con messa alla prova: occorre il programma di trattamento o, almeno, la richiesta di sua elaborazione all'UEPE; la mancata produzione legittima il rigetto dell'istanza.

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice un potere discrezionale nel valutare l'ammissibilità e la bontà della richiesta di messa alla prova; tale discrezionalità non è sviata se il richiedente non adempie agli oneri di allegazione previsti.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto delle nullità di ordine generale; la Corte ha escluso che, nel caso concreto, sussistesse una nullità di tale gravità derivante dall'omessa indicazione dell'avviso.

  • art. 159, comma 2 cod. pen.

    Norma sulla sospensione della prescrizione; applicando il regime introdotto dalla legge 103/2017 la Corte ha escluso la prescrizione del reato considerati i periodi di sospensione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come violato (diritto di difesa); la Corte ha però ricordato che la censura costituzionale non è proponibile in cassazione quale motivo diretto e, se rilevante, deve essere sollevata con questione di legittimità costituzionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.19/2020

    La Corte Costituzionale aveva affermato la rilevanza dell'avviso sugli accessi ai riti alternativi quando il termine per chiederli è anticipato rispetto al dibattimento; qui la Cassazione ha ritenuto la diversa natura procedurale del giudizio nato dall'opposizione e ha ritenuto non applicabile la conseguente nullità generale nel caso in esame.

Massime di principio

  • Quando il giudizio immediato deriva dall'opposizione al decreto penale di condanna, la normativa prevede un diverso regime procedurale: l'obbligo di inserire l'avviso sugli accessi ai riti alternativi (art.456 co.2) può non trovare applicazione e l'omissione non determina automaticamente una nullità di ordine generale.
  • La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova è soggetta a requisiti formali di ammissibilità: va allegato il programma di trattamento ovvero la richiesta di elaborazione dello stesso all'UEPE (art.464-bis co.4); senza ciò il giudice può legittimamente rigettare l'istanza.
  • La mera reiterazione della richiesta di messa alla prova in fase dibattimentale senza fornire i documenti richiesti (programma o richiesta all'UEPE) e senza impugnare specificamente il rigetto in appello è insufficiente; i difensori devono curare l'onere probatorio e l'allegazione già nelle fasi procedurali opportune.
  • Le censure di matrice costituzionale o CEDU non si sostituiscono ai motivi di cassazione: devono essere prospettate con gli strumenti processuali idonei (es. questione di legittimità costituzionale) e non come motivo autonomo di ricorso per cassazione.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione previsti dalla legge (es. legge 103/2017 e art.159 c.p.); ciò può rendere irrilevante l'anzianità del fatto rispetto alla maturazione della prescrizione.

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