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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06466/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un primo motivo, l'erronea revoca in primo grado dell'ammissione di due testimoni, sostenendo la rilevanza della loro nuova audizione. Con gli ulteriori motivi contestava la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto a quella accolta in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo aspecifico perché non indicava in modo concreto perché le deposizioni revocate fossero decisive; ha poi qualificato gli altri motivi come mera rilettura del merito, non consentita in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto aspecifico il motivo sulla revoca dei testimoni, poiché non erano spiegate le ragioni della concreta rilevanza delle deposizioni ai fini decisori. Le ulteriori censure sono state giudicate inammissibili perché volte soltanto a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle emergenze processuali rispetto a quella già motivatamente compiuta dalla Corte d'appello. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato come parametro di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: chi impugna la revoca di una prova testimoniale già ammessa deve illustrare in modo concreto perché la prova sia rilevante e non superflua.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato implicitamente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per motivi non consentiti in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente inammissibile al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la revoca di una prova testimoniale già ammessa, la parte deve indicare specificamente le ragioni per cui la deposizione sia effettivamente rilevante per la decisione; una mera affermazione apodittica di utilità o rilevanza non soddisfa il requisito di specificità.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una semplice rilettura del merito o una diversa valutazione delle emergenze processuali rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, se la motivazione della sentenza impugnata è adeguata, logica e non contraddittoria.
  • La Corte di cassazione non può confrontare la motivazione impugnata con modelli argomentativi alternativi estranei alla decisione, ma deve verificare solo la tenuta logica e giuridica della pronuncia nei limiti del controllo di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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