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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07121/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sia sulla genericità/non specificità del primo motivo, sia sulla manifesta infondatezza del secondo relativo alla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorsi, proposti da due coimputati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 settembre 2024, censuravano: 1) la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, sostenendo che fosse erronea; 2) il riconoscimento della recidiva, ritenuta insussistente. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo riproponeva pedissequamente doglianze già dedotte in appello e già puntualmente disattese, senza offrire una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la valutazione sulla recidiva deve essere compiuta in concreto alla luce dell'art. 133 c.p., verificando il rapporto tra il fatto oggetto di giudizio e le pregresse condanne e la loro attitudine a denotare una persistente inclinazione al reato.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È il reato oggetto della contestazione nel giudizio di merito; la Cassazione non rivaluta nel merito l'affermazione di responsabilità quando il motivo di ricorso si limita a reiterare censure già esaminate e respinte in appello.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto secondo i criteri di commisurazione della pena, esaminando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne e verificando se la pregressa criminalità sia indice di perdurante inclinazione al delitto.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica critica, le medesime doglianze già dedotte in appello e già confutate dalla sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo richiede una critica argomentata della decisione censurata; la mera reiterazione di censure già esaminate integra un motivo solo apparente.
  • La recidiva non può essere esclusa o riconosciuta in modo automatico sulla sola base della gravità del fatto o dell'arco temporale dei precedenti: il giudice deve compiere una valutazione concreta e individualizzata, alla luce dell'art. 133 c.p.
  • Ai fini del riconoscimento della recidiva occorre verificare se le precedenti condanne siano effettivamente indicative di una persistente propensione a delinquere e abbiano inciso, quale fattore criminogeno, sulla commissione del nuovo reato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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