Cassazione Penale, Ordinanza n. 07121/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sia sulla genericità/non specificità del primo motivo, sia sulla manifesta infondatezza del secondo relativo alla recidiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorsi, proposti da due coimputati avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 settembre 2024, censuravano: 1) la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di truffa, sostenendo che fosse erronea; 2) il riconoscimento della recidiva, ritenuta insussistente. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo riproponeva pedissequamente doglianze già dedotte in appello e già puntualmente disattese, senza offrire una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, perché la valutazione sulla recidiva deve essere compiuta in concreto alla luce dell'art. 133 c.p., verificando il rapporto tra il fatto oggetto di giudizio e le pregresse condanne e la loro attitudine a denotare una persistente inclinazione al reato.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
È il reato oggetto della contestazione nel giudizio di merito; la Cassazione non rivaluta nel merito l'affermazione di responsabilità quando il motivo di ricorso si limita a reiterare censure già esaminate e respinte in appello.
art. 133 c.p.
La valutazione della recidiva deve essere compiuta in concreto secondo i criteri di commisurazione della pena, esaminando il rapporto tra il nuovo fatto e le precedenti condanne e verificando se la pregressa criminalità sia indice di perdurante inclinazione al delitto.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza specifica critica, le medesime doglianze già dedotte in appello e già confutate dalla sentenza impugnata.
- La specificità del motivo richiede una critica argomentata della decisione censurata; la mera reiterazione di censure già esaminate integra un motivo solo apparente.
- La recidiva non può essere esclusa o riconosciuta in modo automatico sulla sola base della gravità del fatto o dell'arco temporale dei precedenti: il giudice deve compiere una valutazione concreta e individualizzata, alla luce dell'art. 133 c.p.
- Ai fini del riconoscimento della recidiva occorre verificare se le precedenti condanne siano effettivamente indicative di una persistente propensione a delinquere e abbiano inciso, quale fattore criminogeno, sulla commissione del nuovo reato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la conseguenza processuale è la condanna del ricorrente alle spese e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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