Cassazione Penale, Sentenza n. 32958/2026 del 07/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato le istanze presentate nell'interesse del condannato per ottenere misure alternative alla detenzione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta dell'udienza camerale e dell'ordinanza conseguente, in ragione dell'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia, nominato tempestivamente e con revoca delle precedenti nomine. Dagli atti risultava che il condannato aveva nominato il difensore di fiducia in data 23 marzo 2023 per le istanze relative alle misure alternative, ma che a tale difensore non era stato notificato l'avviso dell'udienza del 18 febbraio 2026 e che egli non era comparso all'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, nei procedimenti di sorveglianza in cui la presenza del difensore è obbligatoria, integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Ha quindi dichiarato la nullità dell'udienza svoltasi in assenza del difensore non avvisato e la nullità derivata dell'ordinanza impugnata, annullandola con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norma richiamata per dedurre in cassazione la nullità processuale dell'udienza e dell'ordinanza conseguente.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità relativa all'assistenza e rappresentanza dell'imputato o del condannato.
art. 179, comma 1, c.p.p.
La nullità derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia è assoluta.
art. 666, comma 3, c.p.p.
La disciplina del procedimento di esecuzione è richiamata quale contesto nel quale opera l'obbligo di assicurare l'avviso al difensore.
art. 678 c.p.p.
La disciplina del procedimento di sorveglianza è richiamata per affermare l'obbligatorietà della presenza del difensore e la conseguente nullità dell'udienza celebrata senza il suo avviso.
Massime di principio
- Nei procedimenti di sorveglianza, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dal condannato integra una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria.
- La celebrazione dell'udienza di sorveglianza in assenza del difensore di fiducia non avvisato determina la nullità dell'udienza e, per derivazione, della successiva ordinanza.
- Quando dagli atti risulti una nomina tempestiva del difensore di fiducia e non risulti né la notificazione dell'avviso di udienza né la presenza del difensore, il giudice di legittimità deve annullare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame.
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