Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32958/2026 del 07/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato le istanze presentate nell'interesse del condannato per ottenere misure alternative alla detenzione. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità assoluta dell'udienza camerale e dell'ordinanza conseguente, in ragione dell'omessa notifica dell'avviso di udienza al difensore di fiducia, nominato tempestivamente e con revoca delle precedenti nomine. Dagli atti risultava che il condannato aveva nominato il difensore di fiducia in data 23 marzo 2023 per le istanze relative alle misure alternative, ma che a tale difensore non era stato notificato l'avviso dell'udienza del 18 febbraio 2026 e che egli non era comparso all'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, nei procedimenti di sorveglianza in cui la presenza del difensore è obbligatoria, integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Ha quindi dichiarato la nullità dell'udienza svoltasi in assenza del difensore non avvisato e la nullità derivata dell'ordinanza impugnata, annullandola con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Norma richiamata per dedurre in cassazione la nullità processuale dell'udienza e dell'ordinanza conseguente.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità relativa all'assistenza e rappresentanza dell'imputato o del condannato.

  • art. 179, comma 1, c.p.p.

    La nullità derivante dall'omesso avviso al difensore di fiducia è assoluta.

  • art. 666, comma 3, c.p.p.

    La disciplina del procedimento di esecuzione è richiamata quale contesto nel quale opera l'obbligo di assicurare l'avviso al difensore.

  • art. 678 c.p.p.

    La disciplina del procedimento di sorveglianza è richiamata per affermare l'obbligatorietà della presenza del difensore e la conseguente nullità dell'udienza celebrata senza il suo avviso.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di sorveglianza, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dal condannato integra una nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria.
  • La celebrazione dell'udienza di sorveglianza in assenza del difensore di fiducia non avvisato determina la nullità dell'udienza e, per derivazione, della successiva ordinanza.
  • Quando dagli atti risulti una nomina tempestiva del difensore di fiducia e non risulti né la notificazione dell'avviso di udienza né la presenza del difensore, il giudice di legittimità deve annullare il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.