Cassazione Civile, Ordinanza n. 21555/2025 del 27/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da cinque avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2009-2013, con cui l’amministrazione finanziaria aveva rettificato nei confronti di una società in accomandita semplice un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP e un maggior reddito d’impresa da imputare per trasparenza ai soci ai fini IRPEF. L’associazione socia accomandante aveva impugnato gli atti e il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo illegittima la pretesa verso il socio accomandante perché questi risponderebbe solo nei limiti della quota conferita e perché il quantum non poteva essere fissato in fase di riscossione. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 40, comma 2, d.P.R. 600/1973, 5 d.P.R. 917/1986 e 2313 c.c., sostenendo che l’avviso di accertamento della società doveva essere notificato anche ai soci, i quali sono obbligati per i debiti sociali, e che comunque il socio accomandante era stato destinatario degli avvisi di accertamento relativi al reddito da partecipazione; 2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe deciso sulla domanda relativa all’illegittimità dell’emissione degli atti nei confronti del socio, in quanto gli accertamenti verso la società sarebbero divenuti definitivi per mancata impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio la violazione del litisconsorzio necessario: nel giudizio tributario avente a oggetto la rettifica del reddito di una società di persone e della conseguente imputazione ai soci, la controversia è inscindibile e devono partecipare tutti i soci, salvo questioni personali. Nel caso concreto mancava la partecipazione al giudizio del socio accomandatario della società, soggetto che risultava coinvolto negli avvisi impugnati anche quale legale rappresentante della società negli anni contestati. Da ciò la Corte ha tratto la nullità dell’intero giudizio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì, che dovrà rinnovare il giudizio con contraddittorio integro e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
prevede l’imputazione per trasparenza ai soci del reddito della società di persone, con conseguente unitarietà dell’accertamento e necessità del contraddittorio nei confronti di tutti i soci
art. 40, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma violata nel primo motivo di ricorso in relazione alla notifica degli avvisi alle società di persone e ai soci
art. 2313 c.c.
invocato dalla CTR per affermare la responsabilità del socio accomandante nei limiti della quota conferita; la Corte non affronta il merito della questione perché decide per difetto di litisconsorzio
art. 2740, comma 1, c.c.
richiamato dalla CTR per sostenere che il socio accomandante risponderebbe solo nei limiti della propria quota conferita
art. 112 c.p.c.
invocato nel secondo motivo per omessa pronuncia
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per l’integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma che consente la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale base per la rimessione al primo giudice quando sia mancata l’integrazione del contraddittorio in appello
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
richiamato come norma processuale che consente la cassazione con rinvio al primo giudice in caso di violazione del litisconsorzio necessario
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo alla rettifica del reddito delle società di persone e dei redditi imputati per trasparenza ai soci, la causa è inscindibile e sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che vengano dedotte questioni personali.
- La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- Quando la violazione del litisconsorzio necessario non sia stata rilevata nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza impugnata e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del processo a contraddittorio integro.
- Nel giudizio relativo all’IRAP accertata nei confronti di una società di persone, il litisconsorzio necessario dei soci sussiste allo stesso modo che per le imposte sui redditi, in ragione dell’unitarietà dell’accertamento e dell’imputazione per trasparenza.
- Ai fini della regolare instaurazione del giudizio, è irrilevante che un socio non abbia impugnato l’atto o che nei suoi confronti non sia stato emesso uno specifico avviso, se la controversia concerne elementi comuni della fattispecie impositiva.
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