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Sentenza

Sentenza del 02/05/2023 n. 11343 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado favorevole alla contribuente. Le censure (10 motivi) riguardavano, in sintesi: illegittima costituzione in giudizio dell'agente della riscossione; nullità/irregolarità dell'atto presupposto (avviso di accertamento) per mancanza di relata, data, firma o notifica da soggetto non autorizzato; decadenza dall'esercizio del potere di accertamento; mancanza di sottoscrizione o delega sul ruolo; carenza probatoria sulla qualifica del firmatario; assenza di firma o relata sulla cartella di pagamento e difetti nella notifica da parte del concessionario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per plurime ragioni: novità rispetto al merito, difetto di specificazione e decisività di alcune censure (art. 366 c.p.c.), mancata prova documentale e incongruenza rispetto alla realtà processuale accertata dalla C.T.R. La Suprema Corte ha richiamato che: la cartella era regolarmente notificata dall'agente della riscossione con raccomandata a.r. (modalità 'diretta' ex art. 26 DPR 602/1973) e fa applicazione delle regole del servizio postale universale; la firma 'predefinita' sulla cartella è idonea; la eventuale mancanza di firma sul ruolo non determina nullità; molte censure non erano decisive o non erano state tempestivamente sollevate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Nord Spa.

Norme richiamate

  • D.L. n. 203/2005, art. 3 conv. in L. n. 248/2005

    Riferita alla materia della riscossione e alla legittimazione del concessionario; la Corte ha ritenuto infondate le censure sulla legittimazione dell'agente della riscossione non sollevate tempestivamente e comunque non decisive.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 11 e 59

    Richiamati in relazione ai termini e alla materia del processo tributario; la mancata allegazione/produzione in Cassazione di documenti e l'assenza di decisività delle censure ha reso i motivi inammissibili.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 42 e 60

    Censure sulla forma della notifica dell'avviso di accertamento; la Corte ha evidenziato che tali questioni non erano state adeguatamente dedotte e provate e che, in ogni caso, le regole di notifica dell'agente di riscossione non coincidono sempre con quelle del codice di procedura civile.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12 e 26

    Art. 26: la cartella notificata direttamente dal concessionario con raccomandata a.r. segue le regole del servizio postale; Art. 12: questioni sulla sottoscrizione del ruolo non determinano, di per sé, nullità se non decisive.

  • L. n. 890/1982, artt. 3 e 14

    Richiamata in rapporto alla notifica degli atti giudiziari e delle modalità di notificazione; la Corte ha distinto la disciplina del servizio postale applicabile alla cartella notificata dall'agente della riscossione dalle regole ordinarie del codice di procedura civile.

  • Codice di procedura civile, artt. 148, 149, 156, 160, 480, 366, 360

    Art. 360 e 366: utilizzati per motivi di cassazione e ammissibilità; la Corte ha rilevato inammissibilità per vizio di denuncia di motivo nuovo, mancanza di specificità e non decisività. Art. 480 e altri: riferiti alla sottoscrizione e forma degli atti processuali, con considerazione che certe irregolarità non producono necessariamente nullità.

  • D.Lgs. n. 546/1992 (processo tributario) ed interpretazioni giurisprudenziali

    La giurisprudenza di merito (C.T.R.) aveva ritenuto che il ruolo, sottoscritto dal direttore pro tempore e trasmesso telematicamente, acquistava valenza di titolo esecutivo; la Cassazione non ha ritenuto queste deduzioni suscettibili di valere a modificare l'esito, essendo il ricorso inammissibile.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Rilevato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente per la proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Non sollevare questioni nuove in Cassazione: tutte le doglianze devono essere tempestivamente formulate e documentate già nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile per novità.
  • Difetti formali del ruolo o della cartella (es. firma non autografa, firma 'predefinita', carenza di relata) non sempre determinano nullità: la giurisprudenza ammette forme di sottoscrizione elettronica o predefinita e ritiene che l'assenza di firma non sia automaticamente causa di inefficacia se il titolo e la notifica sono sostanzialmente regolari.
  • La notifica della cartella da parte del concessionario con raccomandata a.r. segue le regole del servizio postale e non sempre le regole di notifica del codice di procedura civile o di altre norme; verificare la corretta applicazione delle regole postali prima di invocare nullità.
  • Se si contesta la qualità del firmatario o l'esistenza di una delega, è necessario produrre la prova documentale nei gradi di merito; l'assenza di prova rende la censura non decidibile in Cassazione.
  • Quando l'avviso di accertamento non è impugnato nei termini, le possibilità di mettere in discussione il titolo esecutivo successivamente sono limitate; è fondamentale difendere tempestivamente gli atti impositivi.
  • In casi di rilievi formali, valutare la rilevanza pratica dell'irregolarità (decisività): anche ammessa l'irregolarità, se essa non incide sul diritto sostanziale o sull'efficacia del titolo la censura può risultare non decisiva e quindi inammissibile.

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