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Sentenza

Sentenza n. 1294/2026 - Catania, Sezione 1

per la declaratoria - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Energia rispetto all’istanza di AU ex art. 12 del d. lgs. 387/2003, presentata il 14 maggio 2024, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico di potenza nominale pari a 17.615,85 kWp, denominato “Terra Verde” e relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di Nicosia (EN) e conseguentemente condannarlo a concludere il suddetto procedimento entro un breve termine perentorio; - in quanto occorra, dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnico Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale e dall’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Ambiente rispetto all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale presentata il 17 maggio 2024 per il suddetto progetto e per la conseguente condanna della Commissione Tecnico Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali di Competenza Regionale a emettere il parere tecnico conclusivo di sua competenza e l’Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento dell'Ambiente a concludere il procedimento di VIA entro un breve termine perentorio;

Giustizia amministrativa202600008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di Autorizzazione Unica per un impianto agrivoltaico e, inizialmente, sull’istanza di VIA

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha presentato nel maggio 2024 un’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 per la realizzazione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico, nonché un’istanza di VIA e di valutazione di incidenza ambientale. Sebbene l’istanza ambientale fosse stata dichiarata procedibile e, nel corso del procedimento, fossero state presentate integrazioni, osservazioni e controdeduzioni, la Commissione Tecnico Specialistica non aveva adottato il parere conclusivo, l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente non aveva definito la VIA e l’Assessorato dell’Energia non aveva neppure convocato la conferenza di servizi per l’Autorizzazione Unica. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della l. 241/1990, dei termini stabiliti dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e dagli artt. 23-25 del d.lgs. 152/2006, nonché delle ulteriori disposizioni nazionali ed europee richiamate nel ricorso, sostenendo che la VIA avrebbe dovuto concludersi entro il 29 maggio 2025 e l’Autorizzazione Unica entro il luglio 2025. Nel corso del giudizio l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente ha adottato il decreto n. 31 del 19 febbraio 2026, recante giudizio positivo di compatibilità ambientale e altri pareri favorevoli; la società ha quindi insistito per la conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica, rimasto ancora pendente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha ribadito che il ricorso avverso il silenzio presuppone la mancata conclusione, entro il termine dovuto, di un procedimento avviato o la mancata evasione di un’istanza volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere. L’obbligo di provvedere deriva dall’art. 2 della l. 241/1990 e sussiste anche quando l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, dovendo comunque adottare un provvedimento espresso. Poiché la VIA è stata definita nel corso del giudizio con il decreto del 19 febbraio 2026, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda relativa al silenzio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente. Ha invece accertato l’illegittimità del silenzio dell’Assessorato dell’Energia, che, nonostante la conclusione della VIA e il decorso del termine previsto dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003, non aveva né concluso il procedimento di Autorizzazione Unica né convocato la conferenza di servizi. L’Assessorato è stato condannato a concludere il procedimento con provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza che il giudice abbia imposto il rilascio dell’autorizzazione, essendo il potere amministrativo discrezionale. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Segretario generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di trenta giorni. Le amministrazioni regionali sono state condannate in solido al pagamento di 1.500 euro, oltre accessori e contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e fonda l’obbligo di provvedere anche in presenza di istanze il cui contenuto potrebbe risultare irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono l’azione avverso il silenzio quando sussiste un obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza o di concludere un procedimento entro il termine dovuto.

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    sessanta giorni al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti

    Disciplina il termine di conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili; il termine era decorso senza la conclusione del procedimento.

  • artt. 23, 24 e 25 d.lgs. 152/2006

    Stabiliscono le scansioni procedimentali e i termini per la verifica, la consultazione pubblica e l’adozione del provvedimento di VIA; nel caso concreto la VIA è stata adottata tardivamente.

  • art. 22, comma 1, lett. b), d.lgs. 199/2021

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la riduzione di un terzo del termine dell’Autorizzazione Unica in ragione della localizzazione del progetto in area idonea; la sentenza non sviluppa una specifica valutazione autonoma di tale riduzione.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Richiamato per il termine entro il quale il commissario ad acta dovrà presentare l’istanza documentata per la liquidazione del compenso.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso il silenzio è esperibile quando l’amministrazione non conclude, entro il termine dovuto, un procedimento già avviato o non evade un’istanza privata diretta a sollecitare l’esercizio di un potere pubblico, purché sussista uno specifico obbligo di provvedere.
  • L’obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 della l. 241/1990 impone l’adozione di un provvedimento espresso anche quando l’amministrazione ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; l’amministrazione non può sostituire la decisione con l’inerzia.
  • Nel procedimento di Autorizzazione Unica per impianti da fonti rinnovabili, il decorso dei termini previsti dall’art. 12 del d.lgs. 387/2003, una volta definito il subprocedimento ambientale, rende illegittima l’inerzia dell’amministrazione competente, che deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
  • Il giudice, nel giudizio avverso il silenzio, può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento, ma non può sostituirsi alla valutazione discrezionale dell’amministrazione imponendo il rilascio del titolo autorizzatorio.
  • Quando l’amministrazione non adempie all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, assegnandogli un termine ulteriore per la conclusione sostitutiva del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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