Sentenza del 13/02/2019 n. 4163 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decisione sostenendo, in primo luogo, che il giudice tributario non avesse considerato una sentenza penale irrevocabile del Tribunale di Nocera Inferiore, con cui M.N. era stata assolta dai reati fiscali per insussistenza del fatto, né avesse esaminato adeguatamente i motivi di appello. In secondo luogo, hanno contestato l'applicazione delle norme sulle accise e sulle presunzioni, sostenendo che non vi fosse un ammanco quantitativo di alcol, ma soltanto una differenza qualitativa del prodotto, e che non fossero presenti elementi gravi, precisi e concordanti per presumere la sottrazione, la vendita o la sostituzione dell'alcol. Infine, hanno denunciato l'omessa valutazione del fatto che l'alcol era stato ritirato, venduto e immesso in consumo senza contestazioni qualitative, con pagamento dell'accisa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che l'assoluzione penale, anche con formula piena, non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario, poiché i due procedimenti hanno regole probatorie diverse e nel processo tributario possono essere utilizzate presunzioni semplici. Le doglianze sono state ritenute dirette, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre rilevato il difetto di specificità del richiamo all'omessa pronuncia sui motivi di appello e dei riferimenti documentali relativi alla vendita e al ritiro dell'alcol. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati a rimborsare alla resistente 10.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito, e al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa
La censura di omessa pronuncia deve indicare in modo specifico quale domanda o motivo di appello sia stato ignorato. Un richiamo generico non è sufficiente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Nel processo tributario vigono limiti probatori diversi da quelli penali; possono essere valorizzate anche presunzioni semplici, purché idonee a fondare l'accertamento secondo le regole tributarie.
Art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti. La Corte di cassazione, tuttavia, non rivaluta normalmente la scelta e il peso degli indizi operati dal giudice di merito.
D.Lgs. n. 504 del 1995, artt. 2, 43 e 47
Le norme disciplinano, tra l'altro, l'accertamento delle eccedenze o degli ammanchi di prodotti alcolici e la sottrazione dell'alcole all'accertamento o al pagamento dell'accisa. La loro applicazione concreta dipende dalla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario: lo stesso fatto può essere valutato diversamente perché il processo tributario ammette mezzi e standard probatori differenti.
- Un'assoluzione penale può non impedire la responsabilità fiscale quando l'accertamento tributario è sostenuto da indizi validi, anche se insufficienti per una condanna penale.
- In Cassazione non è normalmente possibile chiedere una nuova valutazione delle analisi, dei documenti, delle quantità o della qualità dei prodotti; occorre dimostrare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale ammissibile.
- Le contestazioni sull'omessa pronuncia devono individuare con precisione la domanda o il motivo di appello non esaminato e indicare puntualmente gli atti rilevanti.
- Quando l'accertamento si fonda su presunzioni, la difesa deve contestare concretamente la gravità, precisione e concordanza degli indizi e spiegare perché la motivazione del giudice sia illogica o giuridicamente errata, non limitarsi a proporre una diversa lettura delle prove.
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