Cassazione Penale, Sentenza n. 41352/2023 del 11/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta a contestare l'ordine di esecuzione (17/06/2021) emesso in relazione alla condanna a 5 anni di reclusione e 35.000 euro per i reati di cui all'art. 73 e art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente denunciava che l'ordine di esecuzione era stato adottato come per fattispecie rientranti nell'art. 4-bis Ord. pen., con conseguente preclusione della sospensione dell'esecuzione ex art. 656, comma 9, c.p.p., e senza concessione dell'indulto ex art. 1 legge n. 241/2006, nonostante la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, fosse stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche nella decisione di merito definitiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Il Collegio ha confermato l'interpretazione consolidata secondo cui la qualificazione del fatto come "aggravato" ai sensi dell'art. 80, comma 2, TU Stup. rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen. e dell'art. 656, comma 9, c.p.p., indipendentemente dal giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti fatto "quoad poenam" in sede di merito; pertanto la sospensione dell'ordine di esecuzione può essere esclusa anche se le attenuanti sono ritenute prevalenti. Analogamente, in base al testo dell'art. 1 legge n. 241/2006, la presenza della aggravante di cui all'art. 80 rende comunque ostativo il beneficio dell'indulto, anche se l'aggravante è stata resa subvalente dalle attenuanti. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti), art. 73
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che punisce il traffico e la detenzione di stupefacenti; la condanna per il delitto previsto da questa norma è stata il fatto-base del procedimento disciplinato nella sentenza.
d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti), art. 80, comma 2
art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990
Circostanza aggravante speciale. La Corte ha ritenuto che la sussistenza di tale aggravante rileva ai fini della qualificazione del reato come "aggravato" per le preclusioni previste da altre norme (art. 4-bis Ord. pen., art. 1 L. 241/2006), anche quando in sede di bilanciamento la stessa sia risultata subvalente rispetto alle attenuanti.
Ordinamento penitenziario / Codice penale, art. 4-bis Ord. pen.
Norma che include determinate fattispecie tra i reati ostativi. La Corte ha interpretato che il richiamo operato dall'art. 656 c.p.p., comma 9, alle fattispecie dell'art. 4-bis va inteso nel senso che la mera qualificazione del reato come "aggravato" (ai sensi dell'art. 80 TU Stup.) lo rende ostativo, indipendentemente dal giudizio comparativo quoad poenam.
Codice di procedura penale, art. 656, comma 9
art. 656, comma 9, cod. proc. pen.
Disposizione che preclude la sospensione dell'ordine di esecuzione per talune fattispecie. La Cassazione ha confermato che la preclusione si applica quando il reato è qualificato come aggravato ai sensi dell'art. 80, comma 2, anche se la circostanza aggravante è risultata subvalente nel confronto con le attenuanti in sede di merito.
Legge 31 luglio 2006, n. 241, art. 1 (indulto)
La norma esclude il beneficio dell'indulto per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 80 TU Stup. La Corte ha ritenuto che tale esclusione operi indipendentemente dal fatto che, nel giudizio di comparazione, le attenuanti siano state ritenute prevalenti.
Codice penale, art. 69
Principio del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti ai fini della determinazione della pena (quoad poenam). La Corte ha precisato che tale bilanciamento non incide sugli elementi circostanziali tipizzanti la condotta ai fini dell'applicazione di preclusioni normative.
Codice penale, art. 133
Riferimento agli effetti 'quoad poenam' (determinazione della pena). La Corte ha rilevato che l'esclusione della aggravante poteva non comportare vantaggi quoad poenam e che l'interesse dell'imputato all'esclusione deve essere concreto per rendere utile l'impugnazione.
Massime di principio
- La qualificazione formale della circostanza aggravante (es. art. 80, comma 2, TU Stup.) ha efficacia ai fini dell'applicazione delle cause ostative (art. 4-bis Ord. pen., art. 656 c.p.p.) anche quando, in sede di bilanciamento quoad poenam, quella aggravante sia risultata subvalente rispetto alle attenuanti generiche.
- Il giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti incide sulla determinazione della pena (quoad poenam) ma non cancella gli elementi circostanziali che qualificano il reato ai fini delle preclusioni normative; quindi l'esito favorevole sulle pene non garantisce automaticamente l'accesso a benefici o alla sospensione dell'esecuzione.
- Per ottenere l'annullamento o la modifica di un provvedimento esecutivo basato sulla qualifica aggravata del reato è necessario dimostrare un concreto interesse e un vantaggio effettivo derivante dall'esclusione dell'aggravante (ad es. vantaggio quoad poenam o eliminazione dell'ostatività).
- La previsione testuale di esclusione di benefici (come l'indulto) per i reati "aggravati" va interpretata in senso letterale: la presenza dell'aggravante nei titoli della condanna è sufficiente a rendere ostativo il beneficio, anche se il giudice di merito ha riconosciuto attenuanti prevalenti.
- In sede esecutiva il giudice non è vincolato a riformulare il bilanciamento quoad poenam già effettuato in sede di merito; la verifica riguarda la sussistenza materiale dell'aggravante come elemento circostanziale, non la sua incidenza sulla pena.
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