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Sentenza

Sentenza n. 105/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 10.5.2024, n. 547.

Giustizia amministrativa202501311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 10 maggio 2024, n. 547, avente ad oggetto l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 10 maggio 2024, n. 547, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnare a ciascuno la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, con gli importi specificamente riconosciuti per le annualità 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'assenza di contestazioni dell'Amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante l'emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l'accredito delle somme relative alle annualità riconosciute. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, assegnandogli un termine di 30 giorni per provvedere in sostituzione dell'Amministrazione. Su richiesta di parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo

    Il decorso inutile del termine dilatorio costituisce presupposto per la proposizione e l'accoglimento dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    In presenza di richiesta di parte e di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può fissare una somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente all'assenza di contestazioni dell'Amministrazione, consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta già nella sentenza, affinché provveda in sostituzione dell'Amministrazione qualora questa non esegua il giudicato nel termine assegnato.
  • Su richiesta della parte e in caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificata per ogni giorno di ritardo e destinata a operare fino all'esecuzione del giudicato o all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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