Corte di giustizia, Sentenza C-696/21
Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 16 March 2023. — GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG v European Commission. — Appeal – Arbitration clause – Sixth and seventh framework programmes for research, technological development and demonstration activities (2002-2006 and 2007-2013) – ‘Horizon 2020’ Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) – Eligible costs – Set-off of claims – Claim for reimbursement – Admissibility of the application – Article 76(d) of the Rules of Procedure of the General Court of the European Union – Requirement of clarity and precision. — Case C-696/21 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione di GABO contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente inammissibile il suo ricorso per pagamento di costi nell’ambito di numerosi grant agreements di ricerca UE. La Corte ha ritenuto che il ricorso iniziale non soddisfacesse i requisiti di chiarezza e precisione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, perché non individuava adeguatamente le clausole contrattuali rilevanti né il metodo di calcolo delle somme richieste. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione dell’articolo 47 della Carta per mancato avviso preventivo della carenza del ricorso.
Impugnazione contro la dichiarazione di manifesta inammissibilità di un’azione per pagamento di costi eleggibili in forza di clausola compromissoria, per difetto di chiarezza e precisione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso di GABO per violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare per insufficiente indicazione delle basi contrattuali e del calcolo degli importi richiesti; e se, in tale contesto, sia stato violato il diritto a un processo equo di cui all’articolo 47 della Carta per mancata previa informazione della carenza di precisione del ricorso.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che un ricorso proposto dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 272 TFUE è manifestamente inammissibile se non indica, in modo coerente e intelligibile, le clausole contrattuali che fondano il diritto al pagamento, né spiega con precisione come siano stati calcolati gli importi richiesti; non è sufficiente il rinvio generico agli allegati o a formule contrattuali di definizione dei costi eleggibili. Inoltre, l’articolo 47 della Carta non impone al Tribunale, prima di adottare un’ordinanza di manifesta inammissibilità ex articolo 126 del regolamento di procedura, di avvertire previamente la parte della carenza di precisione del ricorso, soprattutto quando la contestazione è già stata sollevata dalla controparte. Il ricorso è pertanto respinto.
Norme richiamate
- Articolo 272 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 1346/2000
- Decisione n. 1513/2002/CE
- Decisione n. 1982/2006/CE
- Regolamento (UE) n. 1291/2013
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Impugnazione per pagamento di costi eleggibili e manifesta inammissibilità del ricorso
La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da GABO contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato manifestamente inammissibile un’azione ex articolo 272 TFUE volta a ottenere dalla Commissione il pagamento di costi eleggibili connessi a 38 accordi di sovvenzione finanziati da programmi quadro UE di ricerca. La controversia si innesta su precedenti audit, su un debit note della Commissione e su successivi recuperi per compensazione.
Fatti e svolgimento del procedimento
GABO aveva partecipato a progetti finanziati nell’ambito del sesto e del settimo programma quadro, nonché di Horizon 2020. A seguito di audit sui costi dichiarati, la Commissione aveva emesso un debit note del 2 dicembre 2015 per EUR 1 770 417,29 e poi aveva recuperato il credito mediante lettere di compensazione, riducendo progressivamente l’importo.
In un precedente contenzioso, il Tribunale aveva già annullato in parte la pretesa della Commissione con sentenza del 25 settembre 2018. Successivamente, GABO ha chiesto alla Commissione il pagamento di ulteriori somme, sostenendo che le compensazioni operate dalla Commissione fossero inefficaci o nulle alla luce del diritto tedesco dell’insolvenza. Il Tribunale ha però respinto il ricorso come manifestamente inammissibile.
Motivi di impugnazione
GABO ha dedotto due motivi principali:
- violazione dell’articolo 47 della Carta, perché il Tribunale avrebbe dovuto previamente informarla della carenza di precisione del ricorso prima di dichiararlo inammissibile;
- violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che il ricorso non contenesse gli elementi essenziali di fatto e di diritto e fosse incoerente.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 272 TFUE, base del ricorso contrattuale;
- l’articolo 47 della Carta;
- l’articolo 21 e l’articolo 53 dello Statuto della Corte;
- l’articolo 76, lettera d), e l’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale;
- l’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte;
- il regolamento (CE) n. 1346/2000 in materia di insolvenza;
- gli atti istitutivi dei programmi di ricerca richiamati dalla controversia: decisione n. 1513/2002/CE, decisione n. 1982/2006/CE e regolamento (UE) n. 1291/2013.
Ragionamento della Corte sul primo motivo
La Corte respinge la censura relativa all’articolo 47 della Carta. Osserva che il Tribunale aveva utilizzato la procedura semplificata dell’articolo 126 del suo regolamento di procedura, che consente di decidere in qualsiasi momento, anche senza notificare il ricorso alla convenuta, quando l’inammissibilità manifesta sia evidente.
Inoltre, la Commissione aveva già contestato l’ammissibilità con una difesa articolata in quattro eccezioni, inclusa quella relativa alla mancanza di precisione del ricorso. GABO era quindi in condizione di replicare su tale profilo e, in effetti, lo aveva fatto. Non vi era dunque alcuna violazione del diritto al contraddittorio o del diritto a un processo equo.
Ragionamento della Corte sul secondo motivo
Sul merito dell’ammissibilità, la Corte ribadisce i requisiti dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale: il ricorso deve indicare con sufficiente chiarezza e sistematicità il suo oggetto, i motivi e un riassunto degli argomenti, nonché gli elementi di fatto e di diritto essenziali. Non basta un rinvio generico agli allegati, nemmeno se voluminosi.
Nel caso concreto, la Corte rileva che:
- GABO non aveva individuato, per ciascun accordo e per ciascun progetto, le clausole contrattuali che fondavano il diritto al pagamento;
- il richiamo all’articolo II.14.1 dei grant agreements, che definiva i costi eleggibili, non indicava le regole contrattuali per la richiesta di pagamento alla Commissione;
- non era stato spiegato in modo comprensibile come fossero stati calcolati gli importi richiesti per i diversi periodi e per i vari progetti;
- la documentazione allegata non consentiva di verificare il nesso tra somme richieste, periodi considerati e compensazioni operate.
La Corte aggiunge che, se il diritto nazionale dell’insolvenza era invocato per sostenere l’inefficacia delle compensazioni, GABO avrebbe dovuto chiarire precisamente quali compensazioni fossero inefficaci, in quale data fossero state effettuate e quali crediti specifici ne fossero stati interessati. Anche sotto questo profilo il ricorso era oscuro e impreciso.
Esito e rilievi conclusivi
La Corte conclude che il Tribunale ha correttamente ritenuto il ricorso manifestamente inammissibile. Il secondo motivo è respinto in parte per irrilevanza e in parte per infondatezza; il primo è infondato. L’impugnazione è quindi integralmente respinta, con condanna di GABO alle spese.
Principio affermato
In una controversia contrattuale ai sensi dell’articolo 272 TFUE, l’attore deve esporre nel ricorso, in modo chiaro, coerente e intelligibile, le clausole contrattuali pertinenti e il metodo di quantificazione della pretesa; in mancanza, il Tribunale può dichiarare il ricorso manifestamente inammissibile senza previa interlocuzione ulteriore, se la carenza è già contestata dalla controparte e la procedura dell’articolo 126 del regolamento di procedura è applicabile.
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