Cassazione Civile, Ordinanza n. 14455/2025 del 29/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IMU per gli anni 2012-2015 e a contributi INAIL per gli anni 2016-2018. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la cartella, dichiarando tardiva l’eccezione della società sulla mancata notificazione degli atti prodromici e affermando che, in mancanza di specifica previsione, la cartella fosse sufficientemente motivata se recava gli estremi degli atti presupposti, salvo prova contraria del contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il difetto di notifica degli atti prodromici non fosse eccezione in senso stretto e quindi non potesse essere dichiarato tardivo; (2) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio con l’ente impositore, deducendo che, in presenza di nullità derivata non riferita a vizi propri dell’atto esattoriale, l’agente della riscossione avrebbe dovuto chiamare il Comune. L’agente della riscossione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché l’art. 39 d.lgs. 112/1999 impone al concessionario di chiamare in causa l’ente creditore nelle liti che non riguardano esclusivamente la regolarità o validità degli atti esecutivi, ma tale previsione non configura litisconsorzio necessario né impone al giudice di disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio; la mancata chiamata dell’ente non determina inammissibilità della domanda. Ha inoltre ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario il vizio consistente nella mancata notificazione dell’atto prodromico all’atto consequenziale impugnato non è un’eccezione rilevabile d’ufficio, ma un motivo di domanda che deve essere dedotto dalla parte nel ricorso introduttivo, nei limiti segnati dagli artt. 19 e 24 d.lgs. 546/1992. Poiché l’impugnazione dell’atto presupposto non notificato è rimessa all’iniziativa del contribuente, il giudice non può pronunciarsi oltre la domanda senza incorrere in ultrapetizione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stata data atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 112 c.p.c.
delimita il potere del giudice alla domanda proposta; il giudice non può pronunciarsi su un vizio o su un atto non introdotto dalla parte senza incorrere in ultrapetizione.
art. 39 d.lgs. 112/1999
"Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite"
impone al concessionario l’onere di chiamare l’ente creditore nelle controversie che investono anche il merito della pretesa, ma non introduce litisconsorzio necessario né obbliga il giudice a ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio.
art. 19 d.lgs. 546/1992
"Gli atti diversi da quelli indicati -dal comma 1- non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo"
consente l’impugnazione dell’atto consequenziale insieme all’atto presupposto non notificato, ma rimette tale scelta all’iniziativa del contribuente; il relativo vizio non può essere rilevato d’ufficio oltre i limiti della domanda.
art. 24 d.lgs. 546/1992
delimita l’ambito dei motivi del processo tributario e consente motivi aggiunti solo nei casi previsti, senza introdurre atti o domande nuove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
è il parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’omessa notificazione di un atto presupposto può essere fatta valere dal contribuente impugnando l’atto consequenziale, ma la relativa deduzione è rimessa alla domanda di parte e non integra un’eccezione rilevabile d’ufficio oltre i limiti del ricorso introduttivo.
- Il giudice tributario deve attenersi ai vizi dedotti nel ricorso; l’estensione del thema decidendum a un atto presupposto non impugnato richiede una specifica iniziativa del contribuente, pena ultrapetizione.
- La chiamata in causa dell’ente creditore prevista per l’agente della riscossione è un onere processuale del concessionario, non un litisconsorzio necessario; la sua omissione non impone al giudice di integrare d’ufficio il contraddittorio.
- Quando la controversia investe il merito della pretesa tributaria, il legittimato passivo sostanziale è l’ente impositore, ma il contribuente può comunque agire contro il concessionario senza che ciò comporti inammissibilità della domanda.
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