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Sentenza

Sentenza n. 1647/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, prot. n. 0333318.U del 28 agosto 2023 notificato a mezzo mail in data 29 agosto 2023, recante rigetto della richiesta di assegnazione – distacco temporaneo dal servizio presso una sede di lavoro prossima al luogo di residenza, proposta ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202300916

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'assegnazione o distacco temporaneo presso una sede prossima al luogo di residenza ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero della Giustizia che aveva respinto la richiesta di assegnazione temporanea presso una sede di lavoro prossima al luogo di residenza, formulata ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Nel corso del giudizio, dopo il deposito di documentazione da parte della ricorrente, è emerso che la stessa era stata assegnata alla Casa Circondariale di Enna. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., poiché la pretesa sostanziale della ricorrente, consistente nel trasferimento presso la sede di Enna, era stata soddisfatta. Il Collegio ha precisato che l'assegnazione non era avvenuta in attuazione dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, che disciplina un'assegnazione temporanea, ma per un diverso titolo. Le spese sono state integralmente compensate sia per la fase di merito sia per la precedente fase cautelare: oltre alla diversa causa del trasferimento, il TAR ha considerato che le istanze cautelari erano state respinte e che una precedente ordinanza aveva già posto le spese cautelari a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarabile quando, anche nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta sia stata integralmente soddisfatta.

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione disciplina l'assegnazione temporanea del dipendente; il trasferimento conseguito per un diverso titolo non costituisce attuazione della procedura prevista da tale norma.

  • art. 72-bis c.p.a.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere, anche se ciò avviene mediante un provvedimento fondato su un titolo giuridico diverso da quello invocato dal ricorrente.
  • Quando il risultato pratico perseguito dal ricorrente è stato raggiunto per una causa diversa da quella oggetto dell'impugnazione, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere senza ritenere che l'Amministrazione abbia dato esecuzione al titolo normativo dedotto in giudizio.
  • La regolazione delle spese può essere oggetto di compensazione considerando complessivamente l'esito della fase di merito e della precedente fase cautelare, soprattutto quando la domanda cautelare sia stata respinta e le spese cautelari siano già state poste a carico del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàMobilità, trasferimenti e comandi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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