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Sentenza

Sentenza n. 3591/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1275/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro del 19.03.2025

Giustizia amministrativa202504961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, nelle more del giudizio, della sentenza n. 1275/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1275/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro. Nel corso del giudizio hanno dichiarato che il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva dato integrale esecuzione alla sentenza nei termini indicati dal giudice ordinario. La difesa erariale non ha formulato osservazioni contrarie.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'esecuzione della sentenza è intervenuta nelle more del giudizio e che, pertanto, non residuava un interesse attuale alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in ragione della condotta tenuta prima dell'esecuzione, e liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dei ricorrenti dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Quando, nelle more di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il provvedimento giurisdizionale secondo i termini in esso stabiliti, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta realizzazione dell’interesse azionato.
  • La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell’amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando la condotta antecedente all’esecuzione spontanea o tardiva.
  • In caso di dichiarazione di cessazione della materia del contendere e di mancata contestazione dell’amministrazione sull’avvenuta esecuzione, il giudice può definire il giudizio senza procedere allo scrutinio delle questioni sostanziali dedotte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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