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Sentenza

Sentenza n. 75/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - del provvedimento emesso, dal Responsabile del Settore Risorse Umane Affari Generali e Istituzionali, in data 07/04/2023 recante protocollo n. 18401,(all.i) con il quale è stata pubblicata la graduatoria finale, riguardante l'avviso di procedura comparativa per la progressione di categoria giuridica riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della provincia di Foggia per n. 17 posti di istruttore amministrativo, categoria C posizione economica C1, approvato con determinazione del dirigente del settore risorse umane, affari generali e istituzionali n. 1996 del 29/12/2022, nonché della graduatoria analitica di merito a tale provvedimento allegata nella parte in cui ha attribuito al ricorrente il punteggio di 11 punti (all.ii), nonché di tutti gli atti presupposti, anteriori e conseguenti a tali provvedimenti ivi compresa la Determinazione del Responsabile settore Risorse umane, affari generali istituzionale n.1996 del 29.12.2022,(all.iii) nella parte contenente gli schemi di domanda, ivi compresi i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierno ricorrente nella graduatoria impugnata, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentire al ricorrente di poter essere incluso nella graduatoria con il punteggio legittimamente spettante. quanto ai motivi aggiunti: - della determinazione del Responsabile settore risorse umane, affari generali e istituzionali oggetto: procedura comparativa per la progressione di categoria giuridica riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della provincia di foggia per n. 17 posti di istruttore amministrativo, categoria c posizione economica C1, assunzione vincitori, n. 1179 del 25/07/2023.

Giustizia amministrativa202300758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e graduatoria analitica della procedura comparativa per 17 progressioni verticali a istruttore amministrativo, nonché successiva determinazione di assunzione dei vincitori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli esiti della procedura comparativa indetta dalla Provincia di Foggia per la progressione verticale a istruttore amministrativo, contestando l'attribuzione iniziale di 11 punti e deducendo, in particolare, la mancata attribuzione di ulteriori 7 punti secondo i criteri dell'art. 5 del Regolamento provinciale, nonché la mancata possibilità di valorizzare nella domanda l'esperienza e le competenze maturate nello svolgimento delle mansioni del posto messo a concorso. In corso di giudizio la Commissione ha rivalutato la posizione, attribuendo 2 punti per l'abilitazione alla professione forense e 1 punto per un corso della Scuola forense di Capitanata, con conseguente proposizione di motivi aggiunti contro la valutazione emendata e contro la successiva determinazione di assunzione dei vincitori. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha contestato: la mancata attribuzione di un ulteriore punto per un corso della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica; l'attribuzione di 4 anziché 5 punti per 33 anni di anzianità, computando anche il precedente servizio presso il Ministero del Lavoro; la mancata attribuzione di 2 punti per la valutazione della performance, nonostante una media triennale pari a 75,583; la mancata attribuzione di un punteggio da 1 a 5 per lo svolgimento, per oltre cinque anni, delle mansioni di istruttore amministrativo, anche in considerazione di una sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la rivalutazione della posizione da parte della Commissione aveva modificato il punteggio inizialmente attribuito. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto corretto non attribuire il punto per il corso della Presidenza del Consiglio, poiché l'attestato documentava soltanto la partecipazione e non una verifica finale delle competenze, richiesta dal Regolamento. Ha ritenuto corretta l'attribuzione di 4 punti per l'anzianità, perché il regolamento valorizzava esclusivamente il servizio prestato presso la Provincia di Foggia; essendo il ricorrente stato assunto dall'ente il 26 novembre 1999, il servizio precedente presso il Ministero del Lavoro non poteva essere computato. Ha inoltre escluso i 2 punti per la performance, poiché il regolamento attribuiva tale punteggio soltanto per una media superiore a 80, mentre la media del ricorrente era pari a 75,583; la soglia di 70/100 operava soltanto come requisito di ammissione. Infine, ha ritenuto infondata la pretesa di valorizzare lo svolgimento di mansioni superiori, poiché nessuna disposizione di legge imponeva tale valorizzazione e il regolamento non la prevedeva. Le spese sono state compensate in ragione dell'intervenuta rivalutazione.

Norme richiamate

  • art. 5 del Regolamento per le progressioni verticali tra categorie giuridiche/aree del personale della Provincia di Foggia

    La disposizione disciplina i criteri di attribuzione dei punteggi per formazione, anzianità di servizio e valutazione della performance. Il giudice l'ha interpretata nel senso che sono valutabili soltanto i titoli e i servizi espressamente contemplati, che il servizio computabile è quello prestato presso la Provincia di Foggia, che per la performance occorre una media superiore a 80 e che i corsi devono essersi conclusi con esami o verifiche finali.

  • art. 5, lett. a), del Regolamento per le progressioni verticali tra categorie giuridiche/aree del personale della Provincia di Foggia

    La disposizione attribuisce il punteggio per la valutazione della performance soltanto in presenza di una media dell'ultimo triennio superiore a 80; la soglia di 70/100 costituisce invece requisito di ammissione alla procedura.

  • art. 5, lett. b), del Regolamento per le progressioni verticali tra categorie giuridiche/aree del personale della Provincia di Foggia

    La disposizione considera il solo servizio prestato presso la Provincia di Foggia e rende corretta l'attribuzione del punteggio relativo allo scaglione da 20 a 30 anni, senza computare il precedente servizio presso altra amministrazione.

  • art. 5, lett. c), del Regolamento per le progressioni verticali tra categorie giuridiche/aree del personale della Provincia di Foggia

    La disposizione consente di attribuire punti per abilitazioni professionali e per attestati di profitto o certificazioni di competenze conseguiti al termine di corsi di formazione o aggiornamento attinenti, purché conclusi con esami o verifiche finali.

Massime di principio

  • In una procedura comparativa per progressione verticale, l'amministrazione deve attribuire punteggi esclusivamente secondo i criteri e le condizioni stabiliti dal regolamento e dall'avviso, senza poter valorizzare titoli, servizi o esperienze non espressamente previsti.
  • Quando il regolamento richiede che un corso di formazione si concluda con un esame o una verifica finale delle competenze, il mero attestato di partecipazione non è sufficiente per ottenere il relativo punteggio.
  • Se la disciplina della procedura valorizza esclusivamente il servizio prestato presso l'ente che bandisce la selezione, il servizio precedente svolto presso un'altra amministrazione non può essere computato ai fini dell'anzianità valutabile.
  • La soglia minima richiesta per l'ammissione alla procedura non coincide necessariamente con la soglia necessaria per ottenere il punteggio aggiuntivo relativo alla performance: se il regolamento attribuisce punti solo per una media superiore a una determinata soglia, una media inferiore consente eventualmente l'ammissione ma non dà diritto al punteggio.
  • Lo svolgimento di mansioni superiori non attribuisce automaticamente un punteggio in una procedura comparativa se tale esperienza non è valorizzata dalla legge applicabile, dal regolamento o dall'avviso della selezione.
  • La rivalutazione della posizione del candidato durante il giudizio, quando incide sull'atto impugnato e rende non più attuale l'interesse all'annullamento della valutazione originaria, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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