Cassazione Penale, Ordinanza n. 35113/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 13 gennaio 2026 della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Milano all’esito di giudizio abbreviato: quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 17.734 di multa per concorso continuato in cessione di sostanze stupefacenti. La Corte d’appello aveva inoltre negato la riduzione della pena richiesta e la concessione delle attenuanti generiche. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 213, 192 e 546 c.p.p., contestando l’identificazione come “Jonny” della persona ripresa nei filmati: ha sostenuto che il riconoscimento fosse stato effettuato senza le forme della ricognizione personale e senza indicare nominativamente gli agenti che lo avevano eseguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e privo della necessaria specificità. Ha rilevato che l’identificazione risultava dall’informativa di polizia giudiziaria del 15 novembre 2021, acquisita nel giudizio abbreviato, e si basava sui filmati provenienti dalla conversazione WhatsApp intercettata. Il riconoscimento informale effettuato dalla polizia giudiziaria sulla base di immagini costituisce una prova atipica e non è soggetto alla disciplina della ricognizione personale di cui all’art. 213 c.p.p.; la sua affidabilità dipende dalla credibilità della dichiarazione di chi afferma di identificare la persona. La censura sulla mancata indicazione nominativa degli agenti non individuava un travisamento decisivo né specificava quale elemento imponesse una diversa conclusione. Restano ferme la condanna e la pena; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato KELOLLI Qani responsabile dei reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 17.734 di multa.
La disposizione è richiamata quale base della contestazione in continuazione dei reati, la cui responsabilità è stata confermata.
art. 110 c.p.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato KELOLLI Qani responsabile dei reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 17.734 di multa.
La disposizione è richiamata quale titolo di responsabilità per il concorso nel reato contestato.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato KELOLLI Qani responsabile dei reati di cui agli artt. 81 e 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990, e lo aveva condannato alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 17.734 di multa.
La norma individua il reato in materia di stupefacenti per il quale è stata confermata la condanna.
art. 213 c.p.p.
La Corte territoriale si è allineata al principio secondo cui il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia (o di un video) dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione ( Sez. F. n. 37012 del 29/08/2019, Rv. 277635 - 01); tale attività non è riconducibile alla ricognizione di persone disciplinata dall'art.213 cod.proc.pen. (Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Rv. 239774 - 01).
Il riconoscimento informale effettuato dalla polizia giudiziaria attraverso fotografie o video non è una ricognizione personale regolata dall’art. 213 c.p.p.; la sua affidabilità va apprezzata in relazione alla credibilità di chi identifica la persona.
art. 214 c.p.p.
Il ricorso non si confronta realmente con tale percorso argomentativo e ripropone, in termini prevalentemente assertivi, la tesi della necessaria applicazione degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen.
La Corte respinge la tesi secondo cui le forme della ricognizione disciplinata dagli artt. 213 e 214 c.p.p. debbano applicarsi al riconoscimento informale effettuato sulla base di immagini.
art. 192 c.p.p.
La sentenza impugnata ha chiarito che l'identificazione dell'imputato riconosciuto come "Jonny", illustrata nell'informativa di polizia giudiziaria del 15 novembre 2021 acquisita al fascicolo in virtù del rito abbreviato prescelto e perciò pienamente utilizzabile, era stata effettuata dalla Polizia Giudiziaria nell'ambito dell'attività investigativa relativa alla cessione di sostanze stupefacenti, sulla base dei filmati provenienti dalla conversazione WhatsApp intercettata.
La norma è indicata dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova, ma la Corte dichiara la censura generica e non rileva elementi specifici che impongano una diversa valutazione dell’identificazione.
art. 546 c.p.p.
Neppure assume rilievo il richiamo difensivo alla mancata indicazione in sentenza degli agenti che avrebbero materialmente eseguito il riconoscimento poichè il ricorso non indica alcun travisamento decisivo e non specifica quale datoavrebbe imposto una diversa conclusione nel quadro del giudizio abbreviato prescelto e delle acquisizioni documentali disponibili.
La censura relativa all’identificazione deve indicare in modo specifico il dato decisivo che renderebbe necessaria una diversa conclusione; la mera contestazione della mancata indicazione degli agenti non basta.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero dall'affermazione di responsabilità per la proposizione dell'impugnazione, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il riconoscimento informale effettuato dalla polizia giudiziaria sulla base della fotografia o del video dell’indagato è una prova atipica e non una ricognizione personale soggetta alle forme previste dall’art. 213 c.p.p.; la sua affidabilità dipende dalla credibilità di chi afferma di avere identificato la persona.
- È inammissibile o manifestamente infondato il motivo di ricorso che ripropone in termini assertivi la necessità delle forme della ricognizione personale senza confrontarsi con la motivazione relativa al riconoscimento informale e senza indicare specificamente un elemento decisivo capace di condurre a una diversa conclusione.
- La sola mancata indicazione nominativa degli agenti che avrebbero eseguito il riconoscimento non è decisiva se il ricorso non individua un travisamento della prova né precisa quale dato, alla luce degli atti acquisiti, avrebbe imposto un esito diverso.
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