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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38323/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Gli imputati, autori/articolisti di un articolo pubblicato su "La Repubblica", erano stati accusati di diffamazione nei confronti della curatrice fallimentare Rolando Emanuela per aver ripreso ipotesi investigative su un presunto tentativo di corruzione connesso al fallimento di "Rizzi Costruzioni". Il tribunale di Roma li aveva assolti ritenendo esercizio legittimo del diritto di cronaca giudiziaria; la Corte d'appello di Roma aveva riformato l'assoluzione nei soli effetti civili ritenendo violato il limite interno della verità oggettiva per l'omissione, nell'articolo, di una intercettazione ritenuta escludente il coinvolgimento della Rolando. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare per mancata motivazione rafforzata e travisamento delle intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, ritenendo fondato il motivo relativo alla carenza della motivazione rafforzata della Corte d'appello. Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio al giudice competente in grado di appello per un nuovo giudizio sui soli effetti civili. La Corte ha rilevato che, pur sussistendo l'onere dei giornalisti di dare conto dell'integrale contenuto degli elementi di un'informativa investigativa, la Corte d'appello non ha spiegato in che modo la generica menzione di una intercettazione avrebbe disarticolato compiutamente il ragionamento decisivo del tribunale di primo grado; di conseguenza la decisione d'appello non ha la necessaria forza persuasiva. Sulle spese si provvederà in sede successiva. La Corte ha altresì richiamato l'interpretazione delle Sezioni Unite sul regime di applicazione dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 595 c.p. (diffamazione)

    Norma di riferimento per la valutazione della responsabilità penale per diffamazione a mezzo stampa; applicata al comportamento degli autori dell'articolo.

  • artt. 110 c.p.; artt. 596-bis c.p. e altre norme processuali citate nelle imputazioni

    Richiamate in relazione ai capi di imputazione originari e alla eventuale partecipazione al fatto.

  • art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (d.lgs. 10/10/2022, n.150)

    La Corte richiama l'interpretazione delle Sezioni Unite secondo cui la norma si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili solo se la costituzione di parte civile è intervenuta dopo il 30/12/2022; nel caso di specie tale condizione non ricorre.

  • Principi giurisprudenziali sul diritto di cronaca giudiziaria (orientamenti consolidati della Cassazione)

    Il diritto di cronaca è esimente se la notizia è vera o accuratamente verificata, di interesse pubblico, esposta con obiettività e correttezza; il giornalista che riferisce atti investigativi deve rappresentarne fedelmente il contenuto e non può operare selezioni che travisino la realtà o sacrificare la presunzione di innocenza.

Massime di principio

  • Quando la corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione è obbligatoria una motivazione rafforzata: il giudice d'appello deve spiegare puntualmente perché le stesse prove valutate dal primo grado assumono valore dimostrativo diverso
  • Nel caso di cronaca giudiziaria il giornalista che fa riferimento a un'informativa o ad atti investigativi ha l'onere di riportarne gli elementi rilevanti in modo completo; la selezione mirata di elementi favorevoli che ometta elementi esculpatori può far venir meno l'esimente del diritto di cronaca
  • La verità della notizia, ai fini dell'esimente, si valuta rispetto al contenuto degli atti e degli sviluppi di indagine al momento della pubblicazione e non rispetto a successivi accertamenti giudiziali
  • L'omissione di elementi rilevanti contenuti in un atto investigativo può compromettere la difesa del diritto di cronaca, ma spetta al giudice motivare in modo specifico e persuasivo come tale omissione abbia inciso sul giudizio complessivo
  • L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. ha applicazione limitata alle impugnazioni civili con costituzione di parte civile successiva al 30/12/2022; verificare sempre la data di costituzione per valutare l'applicabilità della norma

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