Cassazione Penale, Sentenza n. 12442/2022 del 04/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna (reato di truffa) eccependo dodici motivi che denunciavano, tra l'altro: violazione del diritto di difesa per l'inammissibilità della lista testi presentata personalmente; mancata assunzione di prova decisiva; errata applicazione di norme processuali relative all'ammissione e revoca dei testi e alla rinnovazione dell'istruttoria; difetti di motivazione del giudice d'appello ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.; errata qualificazione del fatto (si sarebbe trattato, secondo la difesa, al più di appropriazione indebita); errori nella valutazione dei termini di querela e prescrizione; e viziosità della determinazione del trattamento sanzionatorio (pena e aggravanti) e delle statuizioni civili (provvisionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di specificità e per essere composto da motivi generici, frammentari e in gran parte riconducibili a una richiesta di nuovo esame del merito (ricoerenza con divieto di riesame in Cassazione). La Corte ha rilevato che le censure non hanno adeguatamente confrontato la motivazione della sentenza d'appello, che ha confermato la pronuncia di primo grado con argomentazioni puntuali e prive di aporie (doppia conforme). In particolare è stata ritenuta corretta la valutazione circa l'inammissibilità della lista testi depositata personalmente dalla Colombo (atto riservato alla difesa tecnica), la valutazione delle prove, la qualificazione del fatto come truffa e la quantificazione della pena e della provvisionale. A seguito dell'inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e a sanzioni per responsabilità processuale ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 81 e 640
Norme che definiscono il reato di truffa (art. 640) e la disciplina delle circostanze (art. 81); la condotta della ricorrente è stata qualificata come truffa contrattuale e ricostruita come plurima e continuata.
Codice penale, art. 99
"comma secondo, n.1; comma quarto"
Riferimento alle circostanze aggravanti applicate in sentenza (menzionate nel capo di imputazione e nella determinazione del trattamento sanzionatorio).
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Norma richiamata in relazione all'inammissibilità di atti compiuti personalmente dall'imputato che sono invece atti riservati alla difesa tecnica (lista testi); la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione di tale disciplina.
Codice di procedura penale, art. 495, comma 4
Richiamato in ordine alla motivazione della sentenza d'appello e ai limiti dell'impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto che la difesa non si sia confrontata con la motivazione d'appello.
Codice di procedura penale, art. 507
Richiamato dalla ricorrente come possibile strumento per l'assunzione di prova d'ufficio; la Corte ha ritenuto inapplicabile la richiesta alla luce dell'inammissibilità della lista testi e dell'estraneità di alcuni elementi al processo penale.
Codice di procedura penale, art. 468, comma 5
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle prove a discarico; la Corte ha osservato che la parte deve specificare i fatti e i testi richiesti, non bastano riferimenti generici.
Codice di procedura penale, art. 525
Richiamato in ordine alla questione dell'immutabilità del giudice e della rinnovazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non fondata.
Codice di procedura penale, art. 192
Richiamato in tema di motivazione; la Corte ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione del giudice di appello, escludendo aporie e contraddizioni.
Codice di procedura penale, art. 518
Richiamato dalla difesa per omessa contestazione di fatto nuovo; la Corte ha ritenuto la censura come richiesta di riesame del merito e quindi inammissibile.
Codice di procedura penale, art. 124
Richiamato in relazione alla decorrenza dei termini di prescrizione/querela; la Corte ha accertato il momento di acquisizione della consapevolezza della persona offesa e ha respinto la censura.
Codice penale, art. 133
Richiamato in relazione ai criteri di determinazione della pena; la Corte di merito ha motivato la congruità della pena in relazione alla gravità e alla pluralità delle condotte.
Codice di procedura penale, art. 522
Richiamato dalla difesa riguardo al trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto le valutazioni del giudice di merito coerenti e logiche.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Norma richiamata in relazione ai motivi di inammissibilità per mancanza di specificità del ricorso; la Corte ha applicato tale principio per dichiarare l'inammissibilità.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
Richiamata in relazione all'omissione di confutazione di deduzioni difensive; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello fornisse ricostruzione dei fatti sufficiente a escludere le doglianze non affrontate espressamente.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare sanzioni per responsabilità processuale del ricorrente; la Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e ad oneri per colpa processuale.
Codice di procedura penale, art. 97, comma 1
Richiamato nell'ambito della nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha rilevato che il giudice aveva disposto la nomina in presenza di difesa tecnica mancante.
Massime di principio
- In Cassazione è indispensabile la specificità e il confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: motivi generici o che richiedono un nuovo esame del merito sono inammissibili.
- La valutazione di attendibilità e di fatto compiuta dal giudice del merito non è sindacabile in Cassazione salvo vizi manifesti di logicità o aporie nella motivazione; non è ammessa una rivalutazione globale delle prove.
- La presentazione della lista testi è un atto tipicamente riservato alla difesa tecnica; atti compiuti personalmente dall'imputato possono essere dichiarati inammissibili se la procedura non è stata rispettata.
- La parte che chiede l'assunzione di prova a discarico deve indicare fatti specifici, nominativi dei testi e le circostanze da provare; riferimenti generici vengono ritenuti aspecifici e possono determinare il rigetto.
- In tema di truffa contrattuale, il raggiro può consistere anche in comportamenti successivi all'originario accordo, purché siano in rapporto causale con il danno e l'ingiusto profitto; la continuità e la pluralità di condotte aggravano la valutazione.
- Quando la decisione di merito è 'doppia conforme' (prime due gradi concordi e motivati), la probabilità di successo in Cassazione è molto ridotta a meno di nullità o violazioni di diritto manifeste.
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