Cassazione Civile, Ordinanza n. 26233/2021 del 28/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditore procedente)
La controversia
La lite nasce da un'espropriazione presso terzi in cui il creditore procedente aveva agito nei confronti di una società debitrice e del terzo pignorato. Nella fase cautelare dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla debitrice, il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensione ma, secondo quanto dedotto, non aveva provveduto sulle spese di quella fase. Il creditore procedente aveva quindi coltivato il giudizio di merito per ottenere una pronuncia sulla fondatezza dell'opposizione e sulle spese. Il Tribunale di Treviso aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione del creditore, ritenendo difettasse l'interesse ad agire, anche perché le spese avrebbero potuto essere regolate tramite reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva due motivi: con il primo denunciava error in iudicando e violazione di legge per l'errata declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire, sostenendo di avere diritto a un giudizio di merito sull'opposizione e alla statuizione sulle spese della fase cautelare; con il secondo censurava la condanna alle spese anche nei confronti del terzo pignorato, assumendo che la notificazione nei suoi confronti fosse avvenuta solo quale litis denuntiatio e lamentando omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire. Ha affermato che il creditore procedente, anche quando abbia visto rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta dal debitore, conserva interesse a coltivare il giudizio di merito dell'opposizione per ottenere sia una pronuncia sulla fondatezza o infondatezza dell'opposizione sia la revisione o l'integrazione della regolazione delle spese della fase cautelare endoesecutiva, ove il giudice non vi abbia provveduto. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza del Tribunale di Treviso è stata cassata con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 669-terdecies c.p.c.
richiamato dal giudice di merito come rimedio teoricamente esperibile per le spese della fase cautelare, ma la Corte ha escluso che ciò elimini l'interesse del creditore a instaurare il giudizio di merito dell'opposizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge denunciato nei motivi di ricorso.
artt. 375 e 380-bis c.p.c.
indicati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale.
art. 669-terdecies c.p.c.
menzionato in relazione al reclamo avverso il provvedimento cautelare che non abbia statuito sulle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il creditore procedente che abbia ottenuto il rigetto dell'istanza di sospensione proposta dal debitore conserva interesse a coltivare la fase di merito per ottenere una pronuncia sulla fondatezza dell'opposizione e sulla regolazione delle spese, se tali profili non siano stati definiti nella fase sommaria.
- L'eventuale astratta praticabilità di un diverso rimedio per le spese della fase cautelare non esclude, di per sé, l'interesse ad agire nella fase di merito quando essa sia funzionale a ottenere anche la decisione sul merito dell'opposizione e il riesame della soccombenza.
- In presenza di un errore della sentenza di merito sulla sussistenza dell'interesse ad agire, la cassazione con rinvio è necessaria quando siano richiesti ulteriori accertamenti in fatto o una nuova decisione conforme al principio di diritto affermato.
- La notificazione al terzo pignorato, quando avvenuta ai soli fini di litis denuntiatio, non implica automaticamente la sua piena posizione di parte soccombente ai fini della condanna alle spese, profilo che può restare assorbito se la decisione di merito viene cassata per altra ragione.
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