Cassazione Civile, Ordinanza n. 25714/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi professionali. L’opponente aveva dedotto un controcredito per attività di supporto informatico; il giudice di pace aveva respinto l’opposizione e dichiarato la propria incompetenza per valore sulla riconvenzionale, poi il tribunale aveva escluso l’esistenza del controcredito e compensato le spese. In appello, il professionista aveva censurato la compensazione delle spese, sostenendo che non potesse fondarsi sull’avvenuta cancellazione di frasi offensive contenute negli scritti difensivi, perché la richiesta di cancellazione non sarebbe una domanda giudiziale ma una mera istanza sollecitatoria. Denunciava inoltre che non fosse stata proposta una vera domanda ex art. 96 c.p.c. e che la Corte d’appello lo avesse comunque condannato al risarcimento per responsabilità processuale aggravata nonostante fosse risultato vittorioso nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la compensazione delle spese basata sull’idea che la richiesta di cancellazione delle espressioni offensive integrasse una domanda giudiziale e potesse fondare una soccombenza reciproca. Ha ricordato che la cancellazione delle espressioni sconvenienti o offensive ex art. 89 c.p.c. è un potere officioso del giudice, eventualmente sollecitabile dalla parte, e non una domanda sul bene della vita. Poiché non vi era stata soccombenza reciproca rilevante ai fini dell’art. 92 c.p.c., la compensazione non era giustificata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive
La cancellazione delle espressioni offensive è un potere officioso del giudice, sollecitabile dalla parte, e non una domanda giudiziale; diverso è il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., che richiede una pronuncia di merito.
La regolazione delle spese deve seguire la soccombenza effettiva rispetto al bene della vita controverso, non a istanze meramente accessorie o sollecitatorie.
La compensazione delle spese non è giustificata in assenza di una reale soccombenza reciproca o di gravi ragioni effettive; non può fondarsi sull’erronea qualificazione di una richiesta di cancellazione come domanda giudiziale.
La domanda di responsabilità processuale aggravata è autonoma e, se proposta, deve essere scrutinata; nel caso concreto la relativa censura è stata assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
La richiesta di cancellazione delle frasi offensive, se sollecitata, impone al giudice di provvedere secondo il relativo potere processuale; la sua omissione può essere censurata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, secondo gli orientamenti richiamati dalla Corte.
È richiamato nel secondo motivo in relazione all’asserita carenza di motivazione/decisività della pronuncia di condanna ex art. 96 c.p.c.
Massime di principio
- La richiesta di cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive negli scritti difensivi non costituisce, di regola, una domanda giudiziale sul merito della controversia, ma una semplice sollecitazione all’esercizio di un potere officioso del giudice.
- Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza va valutata con riferimento alle domande che incidono sul bene della vita controverso; non assumono, invece, rilievo come soccombenza rilevante le istanze meramente accessorie o endoprocessuali.
- La compensazione delle spese non può essere giustificata da una pretesa soccombenza reciproca inesistente, ricavata dalla sola accoglienza di una richiesta di cancellazione di frasi offensive.
- La domanda di risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. è distinta dalla mera istanza di cancellazione delle espressioni offensive e richiede autonoma valutazione, se ritualmente proposta.
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