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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26146/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata quindi lasciata ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per bancarotta semplice.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta semplice. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo colposo richiesto per il reato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il primo motivo si risolveva nella mera riproposizione di censure già dedotte in appello e già disattese, quindi prive di specificità; il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, perché la motivazione sul diniego delle attenuanti risultava congrua e non illogica.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Richiamato solo implicitamente nel passaggio sulle attenuanti generiche e sulla valutazione degli elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio; la Corte ribadisce che il giudice di merito può fondare il diniego su alcuni elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli allegati dalle parti.

  • art. 62-bis c.p.

    La Corte conferma che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione non illogica e basata su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è giudicato inammissibile perché i motivi ripropongono censure già dedotte in appello senza una critica argomentata specifica alla sentenza impugnata; inoltre, in cassazione non è consentita la deduzione di censure meramente reiterative o manifestamente infondate.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riprodurre pedissequamente le doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla decisione di merito; la mera reiterazione di tesi già esaminate e disattese integra un motivo solo apparente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto degli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione in modo analitico tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • Le censure sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche sono inammissibili in cassazione quando mirano a ottenere una diversa valutazione del merito in assenza di manifeste illogicità della motivazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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