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Ordinanza

Ordinanza n. 10875/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento della ingiunzione di pagamento del comando militare della capitale, direzione di intendenza, ex art. 2 r.d. 639/1910; in riassunzione (dopo sentenza del giudice civile declinatoria della giurisdizione)

Giustizia amministrativa202316943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ingiunzione di pagamento adottata dal comando militare della capitale ai sensi dell'art. 2 r.d. 639/1910

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto il giudizio in riassunzione, dopo che il giudice civile aveva declinato la giurisdizione, chiedendo l'annullamento di un'ingiunzione di pagamento emessa da un comando militare. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di competenza territoriale, sottoponendolo al contraddittorio delle parti. Poiché il ricorrente era stato definitivamente collocato in quiescenza il 25 novembre 2016 e, al momento dell'instaurazione del giudizio, risiedeva in Lignano Sabbiadoro (UD), la domanda è stata proposta quando il rapporto di servizio era già cessato. Secondo il TAR, non erano quindi applicabili né il criterio dell'autorità emanante né il foro speciale collegato alla sede di servizio; doveva trovare applicazione il criterio generale dell'art. 13 c.p.a., individuando il giudice territorialmente competente in relazione agli effetti diretti del provvedimento, ricadenti nel luogo di residenza del ricorrente.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato d'ufficio la propria incompetenza territoriale e ha indicato come giudice competente il TAR per il Friuli Venezia Giulia, in ragione della residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso e della cessazione del rapporto di servizio. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 13 c.p.a. stabilisca un criterio di competenza territoriale assolutamente inderogabile, rilevabile d'ufficio, fondato su esigenze di ordine pubblico processuale, razionale distribuzione dei carichi giudiziari e precostituzione per legge del giudice naturale. Tale disciplina prevale su criteri alternativi previsti da fonti diverse, incluso il criterio della tesoreria richiamato dal r.d. 639/1910. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti al TAR per il Friuli Venezia Giulia nei modi e nei termini perentori previsti dall'art. 15 c.p.a. Le spese del giudizio davanti al TAR Lazio sono state compensate in ragione della pronuncia in rito.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    La competenza territoriale è regolata dal criterio generale dell'estensione territoriale degli effetti diretti del provvedimento e ha carattere assolutamente inderogabile, con rilevabilità d'ufficio. Quando la domanda è proposta da un soggetto che non è più militare in servizio, gli effetti diretti del provvedimento sono individuati, secondo la decisione, nel luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 15 c.p.a.

    In caso di declaratoria di incompetenza, il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nei modi e nei termini perentori previsti dalla norma.

  • art. 2 r.d. 639/1910

    La disposizione è richiamata quale base dell'ingiunzione di pagamento; il criterio della tesoreria eventualmente desumibile dalla disciplina non prevale sulla competenza territoriale inderogabile stabilita dall'art. 13 c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La competenza territoriale prevista dall'art. 13 c.p.a. ha carattere assolutamente inderogabile, è rilevabile d'ufficio e risponde a esigenze di ordine pubblico processuale, di razionale distribuzione dei carichi giudiziari e di precostituzione per legge del giudice naturale.
  • Quando il ricorso è proposto da un soggetto che ha cessato il rapporto di servizio militare, non si applicano né il criterio dell'autorità emanante né il foro speciale collegato alla sede di servizio; per individuare il TAR competente rilevano gli effetti diretti del provvedimento, che si riversano nel luogo di residenza del ricorrente al momento della proposizione della domanda.
  • Il criterio generale di competenza territoriale dell'art. 13 c.p.a. prevale su criteri alternativi previsti da altre fonti che determinino il foro in base a parametri diversi, come il criterio della tesoreria previsto in relazione all'ingiunzione disciplinata dal r.d. 639/1910.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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