Sentenza n. 505/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 38982 inoltrata il : 04/06/2024) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che non aveva definito l'istanza di riconoscimento del titolo abilitante alla specializzazione per il sostegno, presentata il 4 giugno 2024. Il Ministero si è costituito con atto di stile. Il ricorrente ha dedotto, in sostanza, l'illegittimità del silenzio per mancata conclusione del procedimento entro il termine previsto dalla disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere, la condanna dell'Amministrazione all'adozione di un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato che il Ministero non aveva ancora adottato alcun provvedimento, benché fosse decorso il termine massimo di 120 giorni previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: il termine è stato ritenuto scaduto il 2 ottobre 2024. L'elevato numero di domande analoghe, superiore a 26.500, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti non sono state ritenute sufficienti a giustificare il ritardo. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, sulla base della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l'illegittimità del silenzio e di ordinare all'amministrazione la conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, anche con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
La disposizione disciplina la verifica della completezza della domanda e la richiesta di eventuali integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Il termine complessivo massimo per la definizione del procedimento è stato individuato in 120 giorni, decorso il quale l'inerzia dell'amministrazione è illegittima.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione è richiamata quale intervento legislativo volto ad affrontare le criticità connesse all'elevato numero di domande e alla complessità del riconoscimento dei titoli.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento legislativo in materia.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali, il termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 impone all'autorità competente di concludere l'istruttoria e adottare un provvedimento espresso entro il termine massimo applicabile; la sua scadenza rende illegittimo il silenzio dell'amministrazione.
- L'elevato numero di istanze da esaminare, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dalla legge.
- Accertata l'illegittimità del silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., il giudice deve ordinare all'amministrazione di provvedere espressamente entro un termine assegnato, eventualmente più ampio in ragione della complessità e della serialità del contenzioso.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo che intervenga entro un termine ulteriore qualora l'amministrazione non esegua l'ordine di provvedere.
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